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Carbon tax compatibile con il diritto europeo

Secondo l’Avvocato generale della Corte Ue la tassa (nella versione spagnola) non lede il principio della tassazione minima sull’energia per le sue finalità ambientali dichiarate

di Giorgio Emanuele Degani

L’Avvocato generale della Corte di giustizia europea con le proprie conclusioni rese nella causa C-833/21 Endesa Generación SA, ha chiarito che, in tema di tassazione dei prodotti energetici, l’imposta nazionale sul carbone destinato alla produzione di elettricità è compatibile con il diritto unionale laddove il legislatore destini il gettito di tale imposta al finanziamento dei costi del sistema elettrico nazionale e l’utilizzo di altri prodotti energetici ritenuti meno nocivi per l’ambiente.
In sostanza, è sufficiente che lo scopo sia meramente enunciato, senza che vi sia un nesso diretto tra il gettito e lo scopo perseguito.

Il caso

Il contribuente è una società spagnola produce energia elettrica consumando carbone; il prodotto viene acquistato da un fornitore che, dal punto di vista fiscale, beneficia dell’esenzione dall’imposta spagnola sul carbone per i quantitativi di questo combustibile destinati alla rivendita. A seguito di un accertamento fiscale, l’amministrazione finanziaria spagnola ha ritenuto che il carbone utilizzato per produrre elettricità dovesse scontare l’imposta sul carbone, calcolata sulla base del potere calorifico del carbone stesso. La società contribuente ha impugnato l’ avviso, rilevando l’incompatibilità con il diritto unionale per doppia imposizione.

Il quadro normativo

La direttiva n. 2003/96/CE, che ristruttura il quadro unionale per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, ha inteso stabilire un regime di tassazione armonizzato dei prodotti energetici e dell’elettricità, nell’ambito del quale la tassazione minima è la regola, al fine di promuovere il buon funzionamento del mercato interno nel settore dell’energia evitando, in particolare, le distorsioni della concorrenza. A tale proposito, l’articolo 14, par. 1, lett. a), seconda frase, direttiva n. 2003/96 prevede che gli Stati membri mantengono la facoltà di tassare i prodotti energetici, oltre ai livelli minimi di tassazione, per motivi di politica ambientale.

La tesi dell’Avvocato generale

Secondo l’Avvocato generale, queste imposte ambientali ulteriori si differenziano dalle ulteriori imposte indirette gravanti sui prodotti già sottoposti ad accisa armonizzata e previste dall’articolo 1, par. 2, direttiva n. 2008/118/CE e dall’articolo 3, par. 2, direttiva n. 92/112/CEE. Ed infatti, l’art. 14, par. 1, lett. a), seconda frase, direttiva n. 2003/96, non prevede che le imposte per finalità ambientale debbano avere una finalità specifica, ossia uno scopo concreto non meramente di bilancio. Non è richiesto dalla norma unionale, dunque, un nesso diretto tra il gettito dell’imposta ambientale e lo scopo perseguito dal legislatore. Secondo l’Avvocato generale basta verificare se l’imposta sia stata effettivamente introdotta per motivi di politica ambientale, i quali costituiscono una nozione autonoma del diritto dell’Unione. Sul punto, un’imposta contribuisce alla tutela dell’ambiente qualora sia concepita, quanto alla sua struttura, segnatamente riguardo alla materia imponibile o all’aliquota d’imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti nel senso di consentire la realizzazione di una migliore protezione dell’ambiente, ad esempio mediante una forte tassazione dei prodotti di cui trattasi al fine di scoraggiarne il consumo o di incoraggiare l’utilizzo di altri prodotti i cui effetti sono meno nocivi per l’ambiente. Pertanto, la Carbon tax spagnola risulta essere coerente con il diritto unionale, tutelando il finanziamento dei costi del sistema elettrico nazionale e incentivando l’utilizzo di altri prodotti energetici ritenuti meno nocivi per l’ambiente. La lettura interpretativa fornita dall’Avvocato Generale appare essere in linea con la ratio della norma unionale: le finalità ambientali possono essere perseguite mediante ulteriori imposte che colpiscano il consumo di prodotti inquinanti, purché venga enunciata la finalità ambientale.