Imposte

Forfettari, calcolo incerto per il credito d’imposta «4.0»

La circolare 9/E/2021 non detta l’ultima parola sul trattamento dell’imposta indetraibile assolta dai contribuenti nel regime agevolato

di Alessandra Caputo

Calcolo incerto del credito di imposta “4.0” per i forfettari. La circolare dell’agenzia delle Entrate 9/E/2021 non analizza il caso di questi contribuenti, per cui non è chiaro se l’Iva non ammessa in detrazione debba essere inclusa o meno nel costo dell’investimento.

I contribuenti che adottano il regime forfettario possono beneficiare del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui alla legge 178/2020 per ridurre l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta.

I credito d’imposta

Il credito di imposta spetta per gli investimenti appartenenti a una delle seguenti tre categorie:

a) beni materiali compresi nell’allegato A della legge 232/2016;

b) beni immateriali compresi nell’allegato B della legge 232/2016;

c) beni “generici”, sia materiali che immateriali, diversi da quelli compresi negli allegati A e B prima citati.

Per determinare l’ammontare di credito spettante occorre applicare all’ammontare del costo sostenuto una specifica percentuale, differenziata a seconda del tipo di investimento effettuato (dal 6% e fino al 40% per gli investimenti effettuati nel 2022 o prenotati nel 2022 e conclusi entro il prossimo 30 giugno 2023). Aspetto quindi fondamentale per la determinazione del credito spettante è la determinazione del costo sostenuto.

Ai sensi del comma 1054 della legge 178/2020, il costo su cui calcolare il credito è quello determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del Tuir, vale a dire il costo di acquisto comprensivo anche degli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi (salvo alcune eccezioni) e delle spese generali.

La circolare 9/E/2021

La circolare 9/E/2021, che ha fornito i primi chiarimenti in merito al credito “4.0”, in risposta a uno specifico quesito, ha precisato che costituisce una componente del costo l’eventuale Iva, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’articolo 19-bis 1 del Dpr 633/1972 ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’articolo 36-bis dello stesso decreto.

Tuttavia, il richiamo degli articoli 19-bis1 e 36-bis non esaurisce i casi possibili. L’articolo 19-bis 1 elenca, infatti, una serie di fattispecie in cui la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto è esclusa o ridotta (ad esempio, detrazione in misura pari al 40% per l’Iva assolta sui veicoli ad uso promiscuo) mentre l’articolo 36-bis disciplina l’indetraibilità derivante dall’esercizio dell’opzione di dispensa dagli adempimenti Iva nel caso di operazioni esenti.

La norma sui forfettari

L’indetraibilità dell’Iva per i contribuenti forfettari è, invece, disciplinata dal comma 58 della legge 190/2014. Il chiarimento reso nella circolare dell’agenzia delle Entrate, che richiama due specifiche norme non riferite ai contribuenti forfettari (appunto, 19-bis 1 e 36-bis), potrebbe non essere sufficiente per affermare che nel costo dell’investimento effettuato dai contribuenti forfettari debba essere inclusa anche l’Iva assolta e non detratta. D’altra parte, non è neppure sufficiente per affermare il contrario.

È chiaro che, per evitare incertezze e prevenire possibili contestazioni, è necessario un chiarimento dell’amministrazione finanziaria.


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