Imposte

Impatriati, per l’estensione si versa su tutto il reddito da lavoro

Allungamento decennale per chi ha terminato il periodo agevolato nel 2021 e rientra nelle condizioni stabilite. Si versa il 10% o il 5% a seconda dei requisiti

di Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo

Entro il 30 giugno 2022 i beneficiari dell’agevolazione prevista dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015 che hanno terminato il primo quinquennio il 31 dicembre 2021 (2017-2021), possono optare per l’estensione a 10 anni del periodo agevolato, in base alla facoltà concessa dall’articolo 5, comma 2-bis, del Dl 34/2019 introdotto dalla legge di bilancio 2021, in presenza delle relative condizioni.

Le condizioni

In base al provvedimento 60353/2021 delle Entrate, per accedere alla proroga i soggetti interessati devono:

• essere stati iscritti all’Aire o, alternativamente, essere cittadini di Stati membri dell’Ue (ivi inclusi i cittadini inglesi);

• aver trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 30 aprile 2019;

• essere già beneficiari, alla data del 31 dicembre 2019, delle agevolazioni previste per gli impatriati.

L’aliquota

In presenza di tali condizioni, l’opzione è esercitabile qualora i beneficiari abbiano figli minorenni o a carico e/o abbiano acquisto un’unità immobiliare di tipo abitativo in Italia previo versamento di un importo una tantum pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo complessivamente prodotti in Italia nel 2021 nel caso in cui il beneficiario abbia almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o sia diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione. La percentuale scende, invece, al 5% dei medesimi redditi in presenza di almeno tre figli minorenni e di possesso di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia.

Il calcolo

Come chiarito dall’agenzia delle Entrate (Telefisco 2021) il calcolo del 10% o 5% per l’accesso alla proroga deve essere operato su tutto il reddito di lavoro dipendente o autonomo prodotto in Italia, e non solo sulla quota agevolata di esso. Pertanto, per i lavoratori dipendenti rileverà la somma degli importi indicati nel rigo 1 e nel campo 463 della Certificazione unica («Cu») 2022.

Per i lavoratori autonomi o in tutti i casi in cui la «Cu» 2022 non risulti disponibile (ad esempio, se il datore di lavoro è estero), è indispensabile predisporre il modello di dichiarazione o quantomeno effettuare i conteggi relativi al reddito 2021, in modo da poter rispettare la scadenza prevista per il versamento.

Si ricorda, infine, che nella richiesta resa al datore di lavoro in base al Dpr 445/2000 al fine dell’accesso alla proroga vanno riportati anche gli estremi del versamento dell’imposta sostitutiva, che dunque va necessariamente effettuato in data antecedente rispetto alla comunicazione. I lavoratori autonomi, invece, comunicheranno l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui hanno effettuato il relativo versamento.

Sempre stando quindi a coloro che hanno terminato il quinquennio nel 2021, l’indicazione andrà fornita nel modello Redditi 2023.

Il versamento

Il versamento va effettuato in un’unica soluzione, senza la possibilità di compensazione, mediante F24 Elide indicando il codice tributo «1860» se si versa il 10% o «1861» se si versa il 5%, l’anno 2017 e, nei casi applicabili, il codice fiscale del datore di lavoro al quale verrà presentata la richiesta.

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