Imposte

Extraprofitti, perimetro soggettivo da delimitare

Assonime affronta nella circolare 8 i problemi relativi al doppio contributo. In scadenza il versamento delle eccedenze dopo le modifiche post manovra

In scadenza il termine per versare l’eventuale ulteriore importo del contributo straordinario contro il caro bollette, dovuto a seguito delle modifiche apportate all’articolo 37 del Dl 21/2022 dalla legge di Bilancio 2023. In particolare, entro il 31 marzo, i soggetti tenuti al versamento dell’eccedenza rispetto a quanto già versato nel 2022, devono provvedere al relativo pagamento.

Con la circolare 8/2023 l’Assonime si sofferma sia sull’analisi della norma che disciplina il contributo straordinario contro il caro bollette, sia su quella relativa alla determinazione del contributo di solidarietà per il 2023.

L’Associazione evidenzia diverse criticità nella formulazione di entrambe le norme. Anzitutto propone una interpretazione che parte dalla ratio della norma, che è quello di colpire i sovraprofitti congiunturali, cioè i profitti derivanti da un anomalo andamento dei prezzi dei prodotti energetici, circoscrivendo i sovraprofitti congiunturali alle sole imprese che vendono i beni e non a quelle che effettuano, ad esempio attività di produzione per conto terzi, i cui ricavi sono costituiti dai meri corrispettivi delle lavorazioni, portando così ad escludere le attività delle raffinerie, nonché le prestazioni sulla base di contratti di tolling. Inoltre, sottolinea delle criticità anche in merito al profilo oggettivo di determinazione del contributo straordinario, in quanto evidenzia che il differenziale dei due periodi di riferimento non individua esattamente né i profitti, né gli eventuali sovraprofitti dei soggetti passivi. Essendo calcolato sui saldi tra le operazioni attive e le operazioni passive risultanti dalle Lipe tale computo non prende in considerazione alcune poste che invece sono rilevanti, quali ad esempio il valore di mercato dei derivati finanziari utilizzati per coprirsi dal «rischio prezzo», mentre include gli effetti di operazioni di natura straordinaria che nulla hanno a che fare con la ratio della norma sugli extraprofitti.

Per questi ed altri motivi illustrati nella circolare, l’Assonime evidenzia inoltre profili di dubbia costituzionalità del contributo, qualificabile più correttamente come una prestazione patrimoniale di natura tributaria più che di un contributo solidaristico straordinario. Natura tributaria da ultimo confermata anche dal giudice amministrativo, ovvero dal Consiglio di Stato, che ha annullato le sentenze emesse dal Tar del Lazio in materia.

Critiche, infine, sono mosse anche riguardo al periodo di riferimento di entrambi i contributi che, seppur basandosi su dati non coincidenti, attengono pur sempre ad uno stesso esercizio.

Si auspicano, infine, chiarimenti in merito alla parte da assoggettare a contributo che ecceda almeno il 10 per cento della media dei redditi complessivi Ires conseguiti nel quadriennio precedente.

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