Imposte

In RW gli asset fuori dai provider italiani

Obbligo di monitoraggio anche quando ci si affida a custodial non residenti

di Michela Folli e Marco Piazza

Per quanto riguarda il Quadro RW, è importante il chiarimento (risposta a interpello 437/2022) che le valute virtuali detenute in wallet presso società residenti in Italia non devono essere indicate nel quadro RW. Invece devono essere indicate nel Quadro RW non solo le valute detenute presso custodial non residenti, ma anche quelle detenute in “non custodial wallet” vale a dire quando si detiene direttamente la chiave privata (risposta 788 /2021).

Le modalità di compilazione del Quadro RW sono stata adattate alla specificità del fenomeno delle valute virtuali. Infatti, come precisa la risposta 788/2021, si utilizza il codice d'investimento 14 anziché il codice 1 che si utilizza per i conti correnti e i depositi; non si deve indicare lo Stato estero; l'importo da indicare nella colonna del valore finale è costituito dal controvalore in euro della valuta detenuta al 31 dicembre o alla data di vendita anziché la giacenza media prevista per i conti correnti; non è dovuta l’Ivafe; di conseguenza non si indicano i giorni di possesso. Il fatto che non si debbano ponderare i valori con i giorni di possesso è una semplificazione, ma, se le compravendite sono frequenti, la colonna del valore finale può assumere valori completamente al di fuori della realtà dato che è costituito dalla somma delle cessioni intervenute in corso d'anno oltre che dalla giacenza finale. La questione andrebbe meglio approfondita sotto l’aspetto sanzionatorio (ricordiamo che, in base alla circolare 12/E del 2016, paragrafo 14.1, le sanzioni si applicano sul valore finale ponderato con i giorni di possesso).

La specificità del fenomeno ha richiesto ulteriori sforzi interpretativi dato che nel mondo delle criptovalute non si verificano solo le ordinarie operazioni di acquisto e cessione, ma vengono compiute anche altre operazioni di incerta qualificazione, come lo “staking”. Questa procedura consiste nel mettere a disposizione della piattaforma le valute virtuali detenute al fine di consentire la convalida dei nuovi blocchi della blockchain. La risposta 437/2022 precisa, in proposito, che i redditi derivanti dall'attività di staking, normalmente remunerata dalla piattaforma con l'assegnazione di criptovalute, hanno natura di redditi di capitale (articolo 44, comma 1, lettera h, Tuir) e, se il wallet è detenuto presso una società italiana, sono soggetti alla ritenuta d'acconto di cui all’articolo 26, comma 5, Dpr .600/73.

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