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Formazione 4.0, definizione agevolata preclusa se la documentazione è carente

La documentazione riveste un’importanza fondamentale ai fini degli effetti della violazione sull’imposta dovuta poiché, se carente, implica l’inesistenza del credito

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di Tommaso Landi

La domanda

Si chiede se nell’ambito di applicazione della definizione agevolata sulle irregolarità formali prevista dalla legge di Bilancio 2023, ricadano anche le irregolarità sulla rendicontazione dovuta in materia di agevolazioni 4.0, R&S etc. Si veda ad esempio quanto richiesto per l’incentivo "formazione 4.0" nel caso in cui sia carente la documentazione contabile e/o amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio. Posto che l’agenzia delle Entrate, ha esteso la suddetta definizione all’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, se la violazione non ha prodotto effetti sull’imposta dovuta (articolo 9, Dlgs 471/1997), può ritenersi applicabile all’esempio citato?
S. P. - Roma

La legge di Stabilità del 2023 (legge 197/2022) all’articolo 1, commi 166-173, prevede una sanatoria per violazioni formali. Per tale definizione agevolata, le violazioni commesse non devono aver inciso sulla formazione della base imponibile ai fini delle imposte su redditi, Iva e Irap, nonché sul pagamento dei tributi. In tema di incentivo per la formazione 4.0 il credito d’imposta si definisce “inesistente” quando ne manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la sua esistenza non ...