Curcuma nella panificazione con Iva al 4%
Con la risposta a interpello 98 l’Agenzia chiarisce che l’espressione «erbe aromatiche e spezie di uso comune» non fa riferimento a un elenco tassativo ma in evoluzione
L’agenzia delle Entrate torna sul tema della corretta aliquota Iva applicabile ai prodotti della panetteria ordinaria, fornendo un ulteriore tassello interpretativo al complicato settore della panificazione. Con la risposta a interpello 98 dell’8 marzo, infatti, l’Agenzia ha risposto all’istanza di un contribuente che chiedeva chiarimenti in merito all’utilizzo di erbe aromatiche e spezie di uso comune.
La Tabella A, parte II, allegata al decreto Iva, al n. 15) prevede l’applicazione dell’aliquota del 4%, fra gli altri, ai prodotti della panetteria ordinaria, fra cui rientrano, oltre ai cracker ed alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione di destrosio e saccarosio, grassi e oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. La presenza di tali ultimi elementi nei prodotti della panetteria ordinaria è stata ammessa dalla norma di interpretazione autentica del 1991, modificata dalla legge 145/2018. Con tale ultima disposizione, il legislatore ha ammesso al trattamento di favore, riservato ai prodotti della panetteria ordinaria, anche alcuni prodotti di largo consumo, che per la presenza nella loro composizione di alcuni ingredienti, fra cui le erbe aromatiche e le spezie di uso comune, sarebbero merceologicamente classificati tra i prodotti della panetteria fine, le cui cessioni, dovrebbero essere assoggettate all’aliquota Iva del 10%.
Si badi tuttavia che l’Amministrazione finanziaria ha già avuto modo di chiarire che, nonostante la normativa sulla panificazione si sia evoluta rispetto al 1967 (con il Dpr 502/1998 che ha fornito una nuova e più ampia definizione di “pane” ai fini alimentari), la disciplina Iva continua a far riferimento alla legge 580 del 1967. Infatti, con la circolare 39/E/1999, ha affermato che il Dpr 502/98 disciplina esclusivamente gli aspetti della produzione e del commercio del pane, mentre la disciplina fiscale è contenuta in specifiche norme dell’ordinamento che non costituiscono parte integrante della normativa sulla produzione e sul commercio dei suddetti prodotti. Conseguentemente, ai fini della individuazione dei prodotti della panetteria da assoggettare alla aliquota del 4% restano operanti le disposizioni recate dal titolo III della legge 580/67 nella formulazione precedente l’entrata in vigore del Dpr 502/98.
In risposta allo specifico quesito, per quanto riguarda l’espressione «erbe aromatiche e spezie di uso comune», l’Agenzia ha chiarito che la stessa non fa riferimento a un elenco tassativo ben definito. Deve quindi essere intesa come espressione atecnica, finalizzata a comprendere tutte quelle comunemente usate nell’alimentazione nel periodo storico di riferimento. Per quanto riguarda le spezie, infine, ha precisato che possano rientrare anche zenzero, zafferano, curcuma, coriandolo, che oggi possono essere considerati di uso comune.