Imposte

Dogane, rappresentante senza solidarietà Iva

Per la Corte di Giustizia Ue debito limitatoai dazi dovuti per le merci dichiarate

Il rappresentante doganale indiretto è debitore unicamente dei dazi doganali dovuti per le merci che ha dichiarato in dogana e non anche dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione per le stesse merci. Con questa conclusione, netta e definitiva, con la sentenza C-714/20 resa in un caso italiano, la Corte di Giustizia Ue conferma un indirizzo ormai sempre più pacifico, già accolto anche dalla Corte di cassazione in varie vicende interne, ponendo ulteriormente la parola conclusiva su un approccio accertativo che deve ora intendersi superato.

In effetti, il codice doganale della Ue prevede che il debitore per l’obbligazione doganale sia il dichiarante e, in caso di rappresentanza indiretta, anche il soggetto per conto del quale è presentata una dichiarazione: dunque, o l’importatore da solo, o l’importatore in solido con il dichiarante. Ma l’obbligazione doganale, per il codice Ue, è quella riferita ai dazi e solo a tali tributi può applicarsi questo schema.

Eppure, si potrebbe dire da sempre, per l’autorità doganale italiana – inizialmente confortata anche dalla giurisprudenza – questa forma di solidarietà vigente nella rappresentanza indiretta ha significato anche l’inclusione dell’Iva, per la ragione che il relativo fatto generatore dell’obbligazione tributaria era costituito, al pari di quello dell’obbligazione doganale, dall’importazione, così come individuata nella disciplina doganale.

Sul punto, però, la Corte di Giustizia pare ora davvero definitiva quando intende scindere, atteso il quadro normativo attuale, i dazi dall’Iva, perché la loro equiparazione solidale non esiste né nel Codice doganale, né nella direttiva Iva. Per questo la Corte sancisce proprio che l’articolo 201 della direttiva Iva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che non può essere riconosciuta la responsabilità del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell’imposta all’importazione, in solido con l’importatore, in assenza di disposizioni nazionali che lo designino o lo riconoscano, in modo esplicito e inequivocabile, come debitore di tale imposta.

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