Adempimenti

Super sismabonus, asseverazioni omesse senza tregua fiscale

Nella risposta n. 332/2023 le Entrate individuano gli istituti che è possibile utilizzare in caso di mancata presentazione dell’asseverazione sul rischio sismico

di Giuseppe Latour

In caso di omissione nella presentazione dell’asseverazione legata al superbonus non è possibile accedere alla Tregua fiscale per sanare gli errori formali. Lo strumento al quale affidarsi è, invece, quello della remissione in bonis, come spiegato anche dalla legge di conversione del decreto Cessioni (Dl n. 11/2023). È quanto spiega la risposta a interpello n. 332/2023, pubblicata dall’agenzia delle Entrate.

Il quesito

Il caso riguardava gli effetti della mancata presentazione nei termini dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, «ai fini della fruizione del superbonus del 110 per cento». Alla comunicazione di inizio lavori, infatti, non è stata allegata «né l’asseverazione di rischio sismico ante operam, né la relazione illustrativa della classificazione sismica». Il contribuente chiede se «la citata omissione possa essere assimilata ad una violazione meramente formale».

La risposta

Secondo le Entrate la risposta è negativa. Spiega l’interpello: «Come chiarito dalla prassi (circolare n. 28/E del 2022), la tardiva o omessa presentazione della citata asseverazione, in quanto non conforme alle disposizioni sopra richiamate, non consente l’accesso al beneficio fiscale; detta violazione non può, dunque, essere considerata meramente formale, come ipotizzato dall’istante, trattandosi di una violazione che può ostacolare l’attività di controllo».

La tregua fiscale

Quindi, se parliamo di tregua fiscale, «si ricorda che con la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 (conformemente a quanto già detto con riguardo alla sanatoria disposta dal decreto­legge n. 119 del 2018) è stato chiarito che, sono escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato, tant’è che il legislatore ha previsto l’istituto della remissione in bonis per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile. Ne deriva l’impossibilità di ricorrere alle disposizioni della Tregua fiscale per sanare la violazione in parole».

La remissione in bonis

Lo strumento adatto è, quindi, la remissione in bonis, richiamata anche dal decreto cessioni (Dl n. 11/2023). Potrà essere esercitata a tre condizioni. Il contribuente dovrà avere «i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento»; dovrà effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento richiesto «entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile» (in questo caso, quella nella quale è possibile scontare la prima rata di detrazione); dovrà versare una sanzione da 250 euro.

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