Imposte

Deducibilità Imu al 100% con doppia indicazione

Da riportare in dichiarazione sia l’importo totale sia quello degli immobili strumentali. Per i lavoratori autonomi il beneficio vale sui beni adibiti all’arte o professione

A partire dal periodo d’imposta 2022, è consentita l’integrale deducibilità dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo dell’Imu relativa agli immobili strumentali. Lo prevede l’articolo 1, commi 772-773, della legge 160/2019.

Ciò vale per chi adotta l’esercizio “solare”. Per i contribuenti “non solari”, la deducibilità integrale decorre dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Tutte queste regole valgono anche per l’Imi della Provincia autonoma di Bolzano e l’Imis della Provincia autonoma di Trento.

I precedenti

Per il periodo d’imposta 2013, l’Imu versata sugli immobili strumentali era deducibile dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo nella misura del 30%. Scesa al 20% per i periodi d’imposta successivi fino a quello in corso al 31 dicembre 2018.

La percentuale di deducibilità fu poi innalzata al 50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 per i “solari”) e al 60% per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2020 (2020 e 2021 per i “solari”).

La strumentalità

Venendo al requisito della strumentalità degli immobili, per le imprese si fa riferimento all’articolo 43, comma 2, del Tuir (immobili strumentali per destinazione, per natura e concessi in uso ai dipendenti).

Per gli imprenditori individuali, invece, si fa riferimento all’articolo 65 del Tuir, a condizione (almeno per gli immobili acquisiti dal 1992) che siano indicati nell’inventario (o, per le imprese minori, nel registro dei beni ammortizzabili). In precedenza, infatti, gli immobili strumentali per destinazione erano tali “di fatto” e hanno mantenuto tale caratteristica (Cassazione 22587/2006 e 772/2011).

Con riferimento ai professionisti, invece, si considerano strumentali gli immobili «utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione» da parte del possessore (articolo 43 del Tuir).

Occorre il pagamento

Condizione essenziale per poter operare la deduzione del tributo dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo è l’effettivo pagamento dell’imposta patrimoniale da parte del contribuente.

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, questa deduzione “per cassa” va coordinata con quanto disposto dall’articolo 99, comma 1, del Tuir. Per i professionisti, in assenza di una specifica disposizione, viene applicato il principio generale di cui all’articolo 54, comma 1, del Tuir.

La compilazione del modello

Nonostante dal periodo d’imposta 2022 l’Imu sia divenuta totalmente deducibile, i modelli Redditi 2023 continuano ad indicare il tributo locale sia tra le variazioni in aumento che tra quelle in diminuzione.

In base alle istruzioni ai modelli, nel rigo RF16, tra le variazioni in aumento, andrà indicato l’intero ammontare dell’Imu (nonché dell’Imi e dell’Imis) come risultante a conto economico, mentre nel rigo RF55 andrà indicata, con il codice 38, tra le variazioni in diminuzione, l’Imu (nonché l’Imi e l’Imis) relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione.

Ne consegue che un’impresa - se ha contabilizzato tra gli oneri diversi di gestione dell’esercizio 2022 l’Imu di competenza relativa a fabbricati industriali, versandola nel medesimo anno e ha, inoltre, versato tardivamente nell’anno 2022 l’Imu 2021 - in sede di compilazione del modello Redditi 2023, indicherà:

nel quadro RF, rigo RF16, tra le variazioni in aumento, l’importo dell’Imu 2022;

nel rigo RF55, cod. 38, tra le variazioni in diminuzione, l’importo complessivo dato dalla somma tra il 100% dell’Imu 2022 e il 60% dell’Imu 2021 versata nel 2022.

Infatti quest’ultima, indeducibile nel 2021 in assenza del pagamento, diviene deducibile nel periodo d’imposta 2022 all’atto del versamento, ma con le regole vigenti nel 2021 (circolare 10/E/2014, paragrafo 8.2).

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