Imposte

Partecipazioni rivalutate, imposta sostitutiva da versare entro il 15 novembre

Il beneficio fiacale, più volte prorogato, si perfeziona pagando l’imposta del 14 per cento

di Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo

La rideterminazione del costo o valore d’acquisto delle partecipazioni non quotate, originariamente prevista dall’articolo 5 della legge 448/2001, è stata più volte oggetto di proroga. Da ultimo l’agevolazione è stata prolungata per le partecipazioni possedute al 1° gennaio 2022, e si perfeziona attraverso il versamento dell’imposta sostitutiva del 14% entro il 15 novembre 2022 (articolo 29 del Dl 17/2022).

I soggetti interessati

La possibilità di avvalersi della rivalutazione è confermata per le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, titolari delle partecipazioni non quotate alla data del 1° gennaio 2022, al di fuori del regime d’impresa. Tali soggetti, quindi, potranno affrancare in tutto o in parte le plusvalenze conseguite – in base all’articolo 67, comma 1, lettere da a) a c-bis) del Tuir – nel momento in cui le partecipazioni saranno oggetto di cessione a titolo oneroso.

La procedura

Per eseguire la rivalutazione fiscale delle partecipazioni, entro il 15 novembre 2022 i soggetti interessati devono:
far redigere una perizia di stima della società da parte di un professionista abilitato;
versare l’imposta sostitutiva per l’intero ammontare, oppure per la prima di tre rate di pari importo (la seconda e la terza alle scadenze del 15 novembre 2023 e 15 novembre 2024 con una maggiorazione del 3% annuo a titolo di interesse).

Le precedenti rivalutazioni

Tenuto conto che l’agevolazione viene ogni anno riproposta, è possibile che un contribuente possa trovarsi nella situazione di dover ancora provvedere al versamento di due rate di imposta sostitutiva di una precedente rivalutazione, ma al tempo stesso abbia necessità di rettificare la rivalutazione precedente per via di un incremento di valore della società, le cui quote sono state in precedenza rivalutate.

In questo caso – indipendentemente dal fatto che debbano essere ancora versate ben due rate di imposta sostitutiva – non è possibile rettificare in aumento l’ammontare della rivalutazione precedente, che dev’essere comunque considerata definitiva. In questo senso, infatti, l’agenzia delle Entrate (circolare 35/E/2004) ha chiarito che la rivalutazione e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento, entro il termine previsto, dell’intero importo dell’imposta sostitutiva dovuta, ovvero – in caso di pagamento rateale – della prima rata (circolari 47/E/2011, 1/E/2013 e 20/E/2016).

In una situazione di questo tipo, tuttavia, il contribuente potrebbe rivedere a rialzo il valore delle partecipazioni rivalutate in precedenza, mediante l’utilizzo di una nuova legge di rivalutazione, come ad esempio quella attuale. In tali ipotesi non è necessario procedere al versamento delle rate residue della precedente rivalutazione ed è possibile scomputare l’imposta sostitutiva già versata da quella dovuta per la nuova rivalutazione (circolare 47/E/2011, paragrafo 2). In alternativa, l’imposta pagata può essere richiesta a rimborso (articolo 38 del Dpr 602/73) entro 48 mesi dalla data di versamento relativa all’ultima rivalutazione operata.

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