Imposte

Nell’affitto breve si paga l’Iva del luogo del locatore

di Saverio Fossati

Sulla «tassa Airbnb» alcuni aspetti restano da chiarire. Il meccanismo è ormai avviato e gli agenti immobiliari, grazie al tavolo di consultazione organizzato dall’agenzia delle Entrate, hanno iniziato lo scorso settembre a raccogliere le ritenute del 21% (a titolo d’imposta o di acconto). Ma a un recente convegno le questioni sono state affrontate in un’ottica di prospettiva.

Nel loro intervento Calogero Vecchio e Davide Pellegrini hanno evidenziato i confini che separano il «mero godimento» dell’immobile (in locazione breve) dall’esercizio d’impresa, distinzione che dovrebbe trovare corpo in un Dm che avrebbe già dovuto vedere la luce ma dove questo contenuto non è tassativamente previsto dal Dl 50/2017: «I requisiti di fondo sono sistematicità, regolarità e ripetitività degli atti economici posti in essere dal soggetto». Il che almeno (lo spunto è la risoluzione ministeriale 550326/88) è un punto di riferimento, nell’attesa che inizino i controlli.

Durante l’incontro è stato affrontato anche il tema della natura delle transazioni online tra piattaforma e utente ai fini Iva. Da un lato, segnalano Vecchio e Pellegrini, «va considerata l’interpretazione fornita dal comitato Iva Ue nel Working Paper n. 878/2015, che attribuisce ai servizi resi dalle piattaforme di economia condivisa la natura di intermediazione. In tal caso l’Iva nei rapporti B2C, salvi i casi di esenzione, è assolta nel luogo in cui è svolta la prestazione intermediata». Dall’altro lato va rilevata la circostanza che i servizi automatizzati e resi con un limitato intervento umano possano essere considerati alla stregua dei servizi elettronici, con Iva assolta nel luogo di residenza del committente non soggetto passivo.

«Quest’ultima osservazione, emersa in occasione di un’audizione del direttore dell’agenzia delle Entrate (26 luglio 2016 sul progetto di legge AC3564) - spiegano Vecchio e Pellegrini - , trova riscontro proprio in Airbnb, che addebita l’Iva sui propri servizi in ragione del luogo della residenza del committente».

Altro aspetto emerso in queste settimane, segnala Fabio Diaferia di Pro.Loca.Tur, è l’interpretazione dei contratti di locazione online: per le Entrate il contratto è concluso quando il locatore riceve conferma della prenotazione, mentre (legge 431/98) il contratto è valido solo in forma scritta e quindi con una vera e propria sottoscrizione autografa. Per le locazioni onliner la firma digitale, quindi, sembra essere la sola soluzione ragionevole per evitare problemi in caso di contenzioso.

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