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E-commerce per le reti d’impresa, al via le prime domande fino al 20 ottobre

Finestra aperta per le richieste relative al 2021. Per gli anni successivi la comunicazione deve essere trasmessa dal 15 febbraio al 15 marzo

Al via la comunicazione per il credito d’imposta relativo al 2021 per il commercio elettronico agevolato per le reti di impresa. La finestra temporale va dal 20 settembre al 20 ottobre 2022. Le Entrate hanno pubblicato i software di compilazione e controllo dopo che il provvedimento 174713/2022 aveva previsto le modalità applicative e diffuso il modello per il riconoscimento del credito di imposta a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari per la «realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico» (si veda il precedente articolo «E-commerce nell'agroalimentare, credito d'imposta del 40% per le imprese del contratto di rete»).

L’agevolazione

Il credito era stato originariamente introdotto dall’articolo 3 del Dl 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge 116/2014, e era relativo ai periodi di imposta 2014 - 2016. In seguito, l’articolo 1, comma 131, della legge 178/2020 (legge di Bilancio per l’anno 2021), ha riproposto l’agevolazione per gli anni 2021-2023.

Il credito spetta alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma di cooperativa o riunite in consorzi o in «strade del vino», costituite secondo il disposto dell’articolo 3 del Dl 5/2009. Accedono pertanto al beneficio sia le «reti contratto» che le «reti soggetto».

Il contratto di rete

La rete soggetto, dotata di fondo patrimoniale, può acquisire la soggettività giuridica mediante l’iscrizione del contratto nella sezione ordinaria del registro delle imprese. Quindi diviene un nuovo soggetto di diritto in quanto autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici e quindi acquisisce rilevanza anche dal punto di vista tributario.

La rete contratto, invece, è priva di soggettività giuridica e pertanto gli atti posti in essere dalla rete producono i loro effetti in capo ai singoli partecipanti.

In entrambi i casi il contratto di rete deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata oppure mediante atto firmato digitalmente. Il contratto può anche prevedere la costituzione di un fondo patrimoniale e la nomina di un organo comune incaricato di gestire in nome e per conto l’esecuzione del contratto. Alternativamente all’organo comune, le imprese partecipanti possono nominare una impresa capofila.

Nel caso di reti soggetto la domanda per l’ammissione al credito deve essere presentata dalla rete stessa, mentre nel caso di reti contratto la domanda deve essere presentata da ciascuna impresa retista per la quota di spesa a ciascuna imputabile.

Le spese interessate

Il credito è riconosciuto con riferimento alle spese relative alle dotazioni tecnologiche, al software, alla progettazione e implementazione e allo sviluppo di database e sistemi di sicurezza, sostenute per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche tese a potenziare il commercio elettronico, specialmente con riferimento alla clientela finale estera (B2C) e anche per la creazione di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri o per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali e per le attività e i progetti legati all’incremento delle esportazioni.

Il credito ammonta al 40% delle spese sostenute entro il limite di 40mila euro di spesa per le piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e entro il limite di 25mila euro di spesa per le grandi imprese. Nel caso di imprese operanti nel settore agroalimentare il limite di spesa e di 40mila euro ma non è calcolato sul singolo esercizio ma sulla sommatoria dei tre anni.

Le domande

Per poter fruire del credito di imposta è necessario presentare, unicamente in via telematica, il modello predisposto dalle Entrate. Il modello può essere presentato direttamente dalle imprese interessate o per il tramite del proprio intermediario telematico. La comunicazione deve essere trasmessa dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti e solo per il 2021 la comunicazione va presentata dal 20 settembre 2022 al 20 ottobre 2022.

Il superamento dei fondi disponibili

Nel caso in cui la sommatoria dei crediti risultanti dalle domande validamente presentate e non rinunciate superasse l’importo stanziato nella legge di Bilancio pari a 5 milioni di euro, l’Agenzia provvederà ed emettere un successivo provvedimento contenente la misura realmente spettante del credito, come era accaduto con altri crediti di imposta.

Articolo aggiornato il 20 settembre 2022