Carichi ante 2017, scadenza fissata al 7 dicembre
La scadenza del 7 dicembre, riferita alle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 della rottamazione bis, vale anche per i carichi ante 2017. In questo caso, dovrà essere versata la sola rata scaduta a ottobre scorso. È questa la corretta interpretazione dell’articolo 3 comma 21 del Dl 119/2018, pur in assenza di chiarimenti ufficiali di agenzia delle Entrate Riscossione.
Tutti i debitori decaduti dalla prima rottamazione (articolo 6 del Dl 193/2016) possono accedere senza condizioni di sorta alla rottamazione ter. Per quelli che hanno presentato istanza di rottamazione bis (articolo 1 del Dl 148/2017) occorre, invece, fare alcune distinzioni. Con riferimento ai carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, le scadenze originarie di legge erano luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019. In queste situazioni, l’articolo 3 comma 21 del Dl 119/2018 stabilisce chiaramente che le rate scadute a luglio, settembre e ottobre devono essere pagate, senza maggiorazioni, entro il 7 dicembre. E in tal caso la scadenza resta assolutamente inderogabile.
Si tratta di una vera e propria remissione in termini che costituisce, nel contempo, la porta di accesso alla rottamazione ter. Quindi, se il debitore provvede a versare il dovuto entro il 7 dicembre, da un lato conserva i benefici della definizione agevolata, dall’altro acquisisce il diritto di pagare le restanti rate di novembre 2018 e febbraio 2019 in cinque anni, con le scadenze della rottamazione ter. Allo scopo, non occorre fare nulla poiché provvede d’ufficio l’agente della riscossione, che trasmette al debitore un’apposita comunicazione entro il 30 giugno 2019.
Se invece non si rispetta la scadenza del 7 dicembre, non solo si perdono i benefici della definizione agevolata ma non si può accedere alla rottamazione ter, limitatamente agli stessi carichi. Non è chiaro come si debba comportare chi ha scelto il pagamento in rata unica e non ha versato l’importo scaduto alla fine del mese di luglio. Per ragioni di equità, si dovrebbe consentire la rimessione in termini al 7 dicembre, calcolando le rate teoriche in scadenza a luglio, settembre e ottobre.
Per i carichi ante 2017, bisogna ulteriormente distinguere tra soggetti con rate scadute a fine 2016, ripescati e non dalla prima rottamazione, e tutti gli altri. Per i primi, se non è stato versato l’importo delle vecchie rate entro la fine di luglio, è senz’altro possibile l’accesso alla rottamazione ter, senza condizioni di sorta, secondo le regole ordinarie. Per tutti gli altri soggetti, invece, le rate iniziali erano quelle di ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019. Chi si trova in questa situazione è espressamente preso in considerazione dal differimento al 7 dicembre, attraverso il richiamo all’articolo 1, comma 8 lettera b), numero 2) del Dl 148/2017, recato nell’articolo 3, comma 21 Dl 119/2018. La previsione legislativa del decreto fiscale, tuttavia, si limita a differire la rata scaduta a ottobre scorso, precisando altresì che, una volta rispettata la scadenza di dicembre, le «restanti somme» confluiscono nella rottamazione ter. Quindi, l’unica interpretazione corretta delle norme in esame è quella secondo cui per i carichi ante 2017, inclusi nella rottamazione bis, occorre pagare la sola rata di ottobre entro il sette dicembre. Fatto ciò, le residue rate di novembre 2018 e febbraio 2019 saranno ammesse alla rottamazione ter.
In base all’articolo 3 comma 23 del Dl 119/2018, se non si paga per intero l’ammontare dovuto al sette dicembre, l’istanza della rottamazione bis si considera improcedibile. Non si potranno dilazionare le somme e l’agente della riscossione potrà riprendere azioni cautelari ed esecutive.