L'esperto rispondeContabilità

I pagamenti con carta o bancomat vanno stornati dalle registrazioni giornaliere di cassa e annotati in contabilità

Operazioni giornaliere

di Massimo Ianni

La domanda

Un ristorante emette scontrini fiscali ai suoi clienti per le prestazioni eseguite. I pagamenti vengono effettuati con le seguenti modalità: per contanti, carta di credito/bancomat, assegno bancario.
Le operazioni giornaliere vengono contabilizzate nel modo seguente:
- cassa a ricavi
- Iva c/debito
per lintero importo oggetto di emissione scontrino pagato.
Successivamente, quando vengono depositati in banca i contanti:
banca a cassa.
Quando vengono accreditati in banca carta di credito/bancomat:
banca a cassa. È corretta questa procedura di registrazione?
Per quanto tempo devono essere conservate dal ristoratore le ricevute cartacee che attestano l’incasso tramite carta di credito/bancomat?
M. G. – Cremona

La procedura di registrazione contabile dei corrispettivi rappresentata dal lettore appare corretta a condizione che gli incassi ricevuti con mezzi diversi dal contante vengano annotati in contabilità alla data dell’incasso stornando, in pari data e per il relativo importo, le registrazioni giornaliere confluite nella voce “cassa”; tali scritture consentiranno la quadratura delle altre voci di liquidità. Una simile modalità di registrazione dei corrispettivi è spesso condizionata dal software di contabilità scelto, ma occorre considerare che la maggior parte dei software in circolazione effettua in tal modo la rilevazione dei corrispettivi.
Seguendo tale impostazione, il libro giornale riporterà la corretta successione temporale delle operazioni di incasso con indicazione delle diverse modalità di incasso; di norma, gli incassi a mezzo pos o carte di credito vengono rilevati negli estratti conto bancari per singola operazione consentendo, in questo modo, un opportuno dettaglio dei singoli movimenti.
Per rispondere alla seconda domanda del lettore, si ricorda che la documentazione contabile deve essere conservata per un periodo decennale, secondo quanto previsto dalla normativa civilistica (articolo 2220 del Codice civile); da un punto di vista fiscale, invece, la conservazione documentale dovrà essere garantita per tutto il periodo di assoggettamento al potere accertativo da parte dell’amministrazione finanziaria (la regola generale prevede il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa all'esercizio di riferimento, con possibilità di aumento del termine fino al raddoppio nei casi di violazioni penali).

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