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Bonus investimenti al Sud, documentazione dettagliata per i controlli del Mise

In caso di mancata o parziale trasmissione entro il termine previsto, la direzione generale per gli incentivi alle imprese potrà comunicarlo alle Entrate anche per atti di recupero del tax credit

di Alessandro Sacrestano

La circolare 21/E/2022 delle Entrate ha reso noto che, nelle intenzioni del Fisco, in linea propedeutica al contrasto all’evasione, c’è senz’altro il controllo della corretta fruizione di una serie di agevolazioni fiscali, tra cui certamente il bonus ricerca e sviluppo, ma anche il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 208/2015).

In questo senso, in questi giorni alcuni fruitori di quest’ultimo bonus stanno ricevendo un documento da parte del Mise, con oggetto «Rendicontazione spese credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208» che, rispetto alle ordinarie previsioni normative sulla corretta fruizione dell’incentivo, sta preoccupando le imprese beneficiarie per la mole di documentazione richiesta e, soprattutto, per la natura della stessa.

La ratio del controllo del Mise

Va subito chiarito che già nel contesto della circolare 34/E/2016, il Fisco aveva chiarito che avrebbe periodicamente comunicato alle amministrazioni titolari del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività 2014-2020» Fesr (Pon) e dei programmi operativi relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) 2014/2020 delle regioni in cui si applica l’incentivo, mediante apposito flusso telematico, l’ammontare delle compensazioni effettuate relativamente ai contribuenti che fruiscono di crediti d’imposta finanziati con le risorse previste nei programmi operativi sopra citati.

In particolare, con riferimento agli interventi agevolati a valere sul Pon, ovvero sui Por, previsti solo per le Pmi in ambiti coerenti con la Strategia di specializzazione intelligente, la fruizione del credito di imposta dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2023, termine di ammissibilità della spesa in base all’articolo 65 del Regolamento (Ue) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.
Per i suddetti interventi, inoltre, le amministrazioni titolari dei programmi adottano specifici provvedimenti attuativi all’interno dei quali sono definiti i criteri specifici di valutazione per l’utilizzo di risorse comunitarie, le modalità e i termini di utilizzo delle stesse, nonché, gli ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari.

Le richieste ministeriali

Venendo allo specifico ambito delle richieste operate dal Mise, nella premessa alla comunicazione inoltrata alle imprese si legge che la copertura finanziaria del credito di imposta sia posta anche a carico delle risorse comunitarie assegnate al Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 Fesr e ai Programmi operativi delle regioni del Mezzogiorno. Ebbene, il Mise esercita proprio funzioni di organismo intermedio per il regime agevolativo in argomento, in forza di apposite convenzioni con le Regioni.

Per attuare detto controllo, il Mise richiede la trasmissione di tutta la documentazione di spesa, per ciascun anno di realizzazione del progetto di investimento.

Nel dettaglio, il modello di rendicontazione richiede:

a) copia delle fatture di acquisto, i cui originali riportano il timbro ovvero la dicitura: «Spesa di € ____ rendicontata, ai fini dell’utilizzo delle risorse del Por Campania 2014-2020, a valere sul credito d’imposta previsto dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 (art. 1, commi 98-108) e valorizzata ai fini della compensazione operata con modello F24 n. prot. ….. del …». In alternativa, la predetta dicitura può essere riportata nelle causali dei pagamenti, purché sia indicato il riferimento al corrispondente titolo di spesa. In merito ai titoli di spesa elettronici emessi a far data dal 1° gennaio 2019, qualora gli stessi siano privi di una timbratura elettronica derivante da idonea procedura informatica certificata (come chiarito dalla risoluzione 52/E/2010) e nell’impossibilità di riportare tale dicitura nelle causali dei pagamenti, la Pmi beneficiaria tenuta alla redazione del bilancio civilistico, anche in forma abbreviata, dovrà riportare l’elenco puntuale delle fatture di acquisto oggetto di agevolazione nella nota integrativa allegata al primo bilancio utile successivo all’emissione delle fatture stesse;

b) copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento delle fatture tramite bonifico bancario, Sepa Credit Transfer, Riba ovvero assegno bancario non trasferibile e copia del relativo estratto conto;

c) dichiarazione liberatoria dei fornitori, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 3, attestante anche il requisito di novità dei beni come definito nella circolare 3 agosto 2016, paragrafo 3;

d) nel caso di acquisizione di beni in locazione finanziaria, copia del contratto di leasing, inclusivo del relativo piano di ammortamento e verbale di consegna del bene acquisito; dal contratto dovrà evincersi l’obbligo da parte dell’impresa di acquisire il bene alla scadenza o, in assenza di previsione, l’impresa dovrà produrre documentazione attestante l’esercizio improrogabile di tale opzione, come ad esempio l’appendice integrativa al contratto di leasing, sottoscritta dalle parti;

e) copia quietanzata del modello di pagamento unificato F24 relativo al credito d’imposta;

f) copia del registro dei beni ammortizzabili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale si evinca l’annotazione delle immobilizzazioni materiali oggetto del progetto di investimento agevolato; solo in assenza, l’impresa potrà produrre documentazione equipollente. Nel caso di leasing, in luogo del registro dei beni ammortizzabili, l’impresa è tenuta a trasmettere la copia del registro Iva c/acquisti contenente l’annotazione di tutti i canoni oggetto di rendicontazione;

g) per le sole imprese non costituite in forma di società di capitali, copia delle dichiarazioni dei redditi relative ai tre anni antecedenti all’avvio dell’investimento;

h) quadro riassuntivo dell’investimento;

i) per i soli progetti di investimento che comprendono investimenti effettuati prima del 1 marzo 2017, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal legale rappresentante ovvero dal procuratore della Pmi beneficiaria, relativa agli importi degli ammortamenti di beni strumentali ubicati presso la struttura produttiva oggetto del progetto di investimento agevolato, ascrivibili alle medesime categorie di beni di investimento acquisiti prima del 1° marzo 2017 in cui è articolato il progetto di investimento realizzato, che siano stati dedotti nel periodo d’imposta di acquisizione dei beni stessi.

Le modalità di trasmissione, i termini e gli effetti del mancato invio

Il Mise richiede la trasmissione della entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, esclusivamente mediante la procedura informatica accessibile all’indirizzo https://attuazionedgiai.mise.gov.it, a cura del rappresentante legale o procuratore, secondo le modalità indicate sul sito stesso, accedendo con il codice fiscale dell’impresa.

Completato l’iter di invio della documentazione, occorrerà generare la lettera di trasmissione dei documenti cliccando sull’icona «Genera elenco doc caricati», firmarla digitalmente e trasmetterla in piattaforma.

I documenti e la lettera di trasmissione devono essere sottoscritti digitalmente dal rappresentante legale o dal procuratore; in caso di presentazione da parte del procuratore deve essere allegata anche la procura sottoscritta con firma digitale e, se in modalità autografa, completa di copia del documento di identità.

Quanto ai dati relativi all’ubicazione della struttura produttiva destinataria dell’investimento nonché il codice dell’attività economica (Ateco 2007) svolta nell’unità produttiva, qualora non già aggiornati, vanno comunicati al Registro delle Imprese.

La comunicazione precisa anche che, in caso di mancata o parziale trasmissione della documentazione entro il termine previsto, la Direzione generale per gli incentivi alle imprese potrà darne comunicazione all’agenzia delle Entrate per i seguiti di competenza, includenti possibili atti di recupero del credito di imposta fruito.

Le risposte alle richieste

Fermo restando che nessuno discute la logica, del tutto condivisibile, dei controlli sulla corretta fruizione dei bonus fiscali, va fatta una riflessione sui tempi e sulla natura di alcune richieste.

Molto spesso il peso di tali richiesta ricade sui professionisti che assistono le imprese che, con un termine così ristretto (30 giorni) potrebbero incontrare non poche difficoltà, se si ragiona sul fatto che quello in corso è il periodo di più intensa attività degli studi di consulenza.

Su altro fronte, la richiesta introduce obblighi non richiesti dalla normativa nazionale, quali ad esempio la stampigliatura sulle fatture di particolari diciture.

Lo stesso dicasi per i pagamenti e le liberatorie. La norma, in effetti, non prescrive alcun obbligo di pagamento integrale dei titoli di spesa preventivamente alla fruizione del bonus; pertanto, richiedere non solo le attestazioni di pagamento ma persino le liberatorie dei fornitori, appare eccessivo rispetto alle prescrizioni del Legislatore.

Infine, per quanti non avessero apposto sulle fatture le diciture richieste, non si vede in che modo l’impresa possa retroattivamente predisporre l’elenco puntuale delle fatture di acquisto oggetto di agevolazione nella nota integrativa allegata al primo bilancio utile successivo all’emissione delle fatture stesse.

Il diritto (e l’obbligo) di controllo è sacrosanto, ma istituire oneri e prescrizioni a latere non è certamente rispettoso dei diritti, altrettanto sacrosanti, del contribuente.


Questo articolo fa parte del Modulo24 Tuir del Gruppo 24 Ore.

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