Imposte

Smart working, deducibili i rimborsi al dipendente per la connessione internet

Interpello 371: agevolato il costo sostenuto dal datore (Stp). Ma il rimborso fa reddito per il lavoratore

di Gianluca Dan

Il dipendente in smart working viene tassato anche per le spese di attivazione e per i canoni di abbonamento al servizio di connessione dati Internet rimborsato dal datore di lavoro. Mentre il datore di lavoro, costituito in forma di Stp (società tra professionisti), può invece dedurre il rimborso delle spese accordato al dipendente in smart working per l’attivazione e per i canoni di abbonamento al servizio di connessione dati (attraverso un device mobile quale la chiavetta internet o un impianto fisso domiciliare).

Sono le conclusioni a cui giunge l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 371/2021 a un’istanza proposta da una Stp intenzionata a dare avvio ad un programma sperimentale di lavoro agile rimborsando ai dipendenti il costo della connessione ad Internet con la relativa chiavetta o l’abbonamento al servizio dati domestico.

La soluzione proposta dall’istante, rifacendosi alla risoluzione 357/E/2007 per il “telelavoro”, è di non considerare imponibile in capo al dipendente la somma rimborsata e di consentire la deduzione integrale del costo sostento dal datore di lavoro come prestazione di lavoro dipendente in base all’articolo 95 Tuir.

L’agenzia delle Entrate è solo parzialmente d’accordo con l’istante in quanto ritiene che il rimborso sia imponibile in capo al dipendente concedendo comunque la deducibilità alla Stp.

Tassazione del dipendente

Partendo dal principio di onnicomprensività del lavoro dipendente regolato dall’articolo 51, comma 1, Tuir l’Agenzia rimarca che la stessa norma esclude da imposizione solo i rimborsi spese per le trasferte e i trasferimenti regolati dal comma 5.

Anche la prassi ministeriale (si veda per tutte la circolare “madre” sul reddito di lavoro dipendente n. 326/1997) ha ritenuto che possano essere esclusi da imposizione le spese rimborsate al dipendente di competenza del datore di lavoro anticipate dallo stesso dipendente solo per snellezza operativa. Si pensi ad esempio al caso frequente di acquisti di beni strumentali di modico valore, quali la carta della fotocopiatrice o della stampante, le pile della calcolatrice o altri acquisti anticipati dal dipendente e poi rimborsati dal datore.

Nel caso esaminato le Entrate concludono però per l’imponibilità dei rimborsi in quanto il contratto relativo al traffico dati non è scelto e stipulato dal datore che, invece, si limita a rimborsare i costi sostenuti dai dipendenti. Inoltre il costo relativo al traffico dati che la società istante intende rimborsare al dipendente, non sarebbe supportato da elementi e parametri oggettivi e documentati, con la conseguenza che l’Agenzia lo considera fiscalmente rilevante nei confronti dei dipendenti in base all’articolo 51, comma 1, del Tuir.

Forse l’Agenzia avrebbe potuto, soprattutto in questo periodo in cui molti dipendenti lavorano anche da casa per alternarsi al lavoro, concedere di più e affermare un principio simile a quello indicato dall’istante relativo al rimborso documentato delle spese sostenute dal telelavoratore che la risoluzione 357/E/2007 aveva escluso da imposizione.

Deducibilità per il datore di lavoro

Il datore di lavoro, costituito in forma di Stp, può invece dedurre il rimborso delle spese accordato al dipendente in smart working per l’attivazione e per i canoni di abbonamento al servizio di connessione dati (attraverso un device mobile quale la cosiddetta chiavetta internet o un impianto fisso domiciliare).

Il rimborso spese oggetto dell’istanza risulta sostenuto per soddisfare un’esigenza del dipendente, legata alle modalità di prestazione dell’attività in lavoro agile, che concorre ad assicurare la rispondenza della retribuzione alle esigenze del lavoratore. Come tale, nella misura in cui l’attivazione della connessione dati internet rappresenta un obbligo implicito della prestazione pattuita, il relativo rimborso risulta deducibile, in base all’articolo 95, comma 1, del Tuir inquanto assimilabile alle «Spese per prestazioni di lavoro».

Il datore di lavoro non dovrà pertanto limitare la deducibilità delle spese sostenute all’80% in base all’articolo 102, comma 9, del Tuir, in quanto non si configurano come spese telefoniche, ma potrà dedurlo integralmente come prestazione lavorativa.

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