Imposte

La voltura dei depositi fiscali subordinata all’assenso delle Dogane

La stretta ha l'obiettivodi limitare le frodi. Affidabilità da provare con 4 requisiti non tipizzati

di Benedetto Santacroce ed Ettore Sbandi

Il nullaosta delle Dogane al quale è subordinata la voltura di una licenza per un deposito fiscale passa per il vaglio di stringenti criteri di affidabilità, mentre per l’ottenimento (e il mantenimento) di un deposito commerciale, gli operatori dovranno soddisfare oltre 30 requisiti di analisi oggettiva della loro operatività.

Con questi due interventi dalla portata dirompente, e che si assume saranno presto forieri di copioso contenzioso amministrativo, l’agenzia delle Dogane ha scelto la linea della chiusura del mercato in una logica di rigorosa cautela fiscale.

Stanti le risultanze delle cicliche operazioni antifrode eseguite dalla polizia giudiziaria, le ormai annose questioni legate all’evasione nel comparto petrolifero appaiono infatti ancora irrisolte e, per questo, la stretta da ultimo operata appare tutta nel senso di non rendere il mercato più accessibile, almeno formalmente, a soggetti nuovi e forse con intenti ab inizio fraudolenti.

A ogni modo, con la circolare 38/D/21 e la determinazione direttoriale 426358/21, le Dogane danno esecuzione ad alcune delle disposizioni della legge 178/20, stringendo l’accesso alla gestione di depositi fiscali e, soprattutto, commerciali di carburanti, con rischi rilevanti anche per le licenze oggi in vigore. Questi interventi conferiscono all’autorità amministrativa un potere discrezionale amplissimo forse ben superiore a quello conferito dalla legge, eppure adottato come scelta strategica in grado anche di modificare – o congelare – gli attuali assetti di mercato.

Anzitutto, la circolare 38/D/21, che esegue l’articolo 1, comma 1077, della legge 178/20, per cui il cambio di gestione di un deposito è subordinato, tra l’altro, al nulla osta dell’autorità doganale, previa verifica della sussistenza del nuovo requisito di legge dell’«affidabilità economica», che si aggiunge ai requisiti soggettivi già previsti dal Testo unico sulle accise (Tua, ossia il Dlgs 504/95).

Questo primo requisito è declinato dalla circolare con riferimento a quattro aspetti:

1 compagine sociale;

2 assetto organizzativo;

3 capacità tecnico/professionale;

4 solida posizione economica, patrimoniale e finanziaria.

Sul punto, però, deve osservarsi anzitutto come sia abbastanza difficoltoso collegare i primi almeno tre punti al concetto di «affidabilità economica», forse più proprio solo del quarto. Inoltre, a tutte le condizioni viene dato un senso molto generale, che richiede agli operatori notizie sull’organizzazione, il personale, il piano industriale, il profilo esperienziale, e molto altro, oggetto di parametri valutativi non tipizzati che potrebbero dare luogo a copioso contenzioso.

Un ulteriore punto che desta più di qualche perplessità e che può minare il valore degli asset aziendali sta nella nuova, e pure non espressa per legge, impossibilità di volturare depositi autorizzati come fiscali o come destinatari registrati (articoli 23 e 8 del Testo unico accise).

Per queste ipotesi, Adm osserva che, a fronte di variazione della titolarità o della gestione del deposito, non sono direttamente trasmissibili al soggetto subentrante le autorizzazioni in parola, che fanno capo a «specifici procedimenti tributari di secondo grado» da svolgere ex novo.

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