I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 14 al 21 aprile

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Iva/Operazioni imponibili

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 14 aprile 2023, n. 293

Permuta di beni con servizi: regime applicabile

La Risposta analizza il trattamento Iva della cessione di materiale litoide (da parte di una Regione) in compensazione con l'intervento per la realizzazione di una cassa di espansione di un torrente definiti nell'ambito di un contratto di appalto. Le disposizioni esaminate sono quelle dell'articolo 11, Dpr 633/1972, che tratta delle operazioni permutative. Poiché le operazioni permutative devono essere considerate autonomamente sotto il profilo dell'imponibilità ai fini Iva, occorre tenere presente che, nel caso di specie, la Regione non agisce in qualità di pubblica autorità (articolo 4, Dpr 633/1972), bensì quale operatore economico privato. Di conseguenza, essendo integrato il presupposto soggettivo, la Regione deve assoggettare ad Iva la cessione (articolo 2, Dpr 633/1972) dei materiali litoidi al valore normale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera d), Dpr 633/1972 (da determinarsi secondo le modalità indicate nel successivo articolo 14). A sua volta, la società appaltatrice deve fatturare, contestualmente in contropartita dei beni ricevuti, il valore normale degli interventi definiti nel contratto.

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 14 aprile 2023, n. 295

Cessioni di barrette e preparati proteici: aliquota applicabile

Per individuare la corretta aliquota Iva da applicare alle barrette proteiche e ai preparati in polvere ad elevato contenuto proteico (integratori proteici a base vegetale) occorre ottenere il preventivo parere dell'agenzia delle Dogane. Avendo quest'ultima esaminato la composizione dei prodotti e fissato l'esatta qualificazione merceologica (l'esame va condotto caso per caso, in quanto gli integratori alimentari non sono previsti in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al Dpr 633/1972), è possibile giungere alla conclusione che essi sono compresi: a) nell'ambito del capitolo 18 della Tariffa Doganale «Cacao e sue preparazioni» alla voce 1806 «Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao» (un altro prodotto è inserito nell'ambito del capitolo 21 della Tariffa doganale alla voce 2106 «Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove»). Ciò che rileva ai fini dell'applicazione dell'aliquota Iva ridotta, a prescindere dalla diversa voce doganale in cui sono confluiti i prodotti anche in base al diverso gusto, è che i loro componenti siano riconducibili in base al parere delle Dogane ai prodotti indicati nella Tabella A, Parti II, II-bis o III, allegate al Decreto Iva, cui consegue l'applicazione dell'aliquota nella misura del 4%, del 5% o del 10%; b) nel caso specifico, tra i beni di cui al punto numero 64), Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972, cioè tra «Cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune» (l'altro prodotto rientra tra le «Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (vd. ex 2107)» di cui al numero 80) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto Iva), le cui cessioni sono soggette all'aliquota Iva al 10%.

Immobili/Bonus edilizi

Provvedimento agenzia delle Entrate 18 aprile 2023

Bonus edilizi: opzione per la detrazione in 10 rate annuali

L'articolo 9, comma 4, Dl 176/2022 (Decreto Aiuti-quater) ha previsto la possibilità di scegliere per una detrazione in 10 anni relativamente ai crediti non ancora utilizzati derivanti da cessione o sconto in fattura, maturati su interventi da Superbonus, sisma bonus e bonus barriere architettoniche. Sono interessati alla valutazione di questa possibilità i fornitori e i cessionari che hanno acquisito i crediti mediante lo sconto in fattura o la cessione del credito di cui all'articolo 121, Dl 34/2020. Per esprimere la volontà di optare per la rateizzazione in 10 anni, occorre inviare una comunicazione telematica all'agenzia delle Entrate, attraverso l'apposito servizio web attivo dal 2 maggio 2023 nella «Piattaforma cessione crediti». Dal 3 luglio 2023 il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del Cassetto fiscale dei titolari dei crediti. Con il Provvedimento in esame viene stabilito che la quota residua di ciascuna rata annuale dei sudetti bonus, anche se acquisita per cessioni del credito successive alla prima, può essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo a quello di riferimento della rata originaria. La scelta è irrevocabile. L'opzione può essere effettuata per le quote non utilizzate con riferimento: a) agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all'agenzia fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus; b) agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus, e dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al sisma bonus e gli interventi per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche. Ogni rata può essere utilizzata esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento. La quota non può essere ceduta a terzi né ulteriormente ripartita. L'eventuale residuo non speso nell'anno non può essere utilizzato negli anni successivi e non può essere richiesto a rimborso. L'opzione può essere esercitata anche soltanto per una parte della quota al momento disponibile. Con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, i residui della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti relativi a Superbonus, sisma bonus e bonus eliminazione delle barriere architettoniche. Per esempio, un soggetto, che dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo sisma bonus dell'importo di 100 euro e prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre di quest'anno, potrà stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell'anno (per esempio 60 euro) e comunicare all'agenzia delle Entrate la restante parte che non prevede di utilizzare (40 euro): questo importo residuo sarà ripartito in 10 rate annuali di 4 euro ciascuna, utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033. Se alla fine del 2023 il soggetto avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all'agenzia di volerli ripartire nei successivi 10 anni.

Immobili/Bonus edilizi

Circolare agenzia delle Entrate 20 aprile 2023, n. 10/E

Interventi rilevanti di riqualificazione del patrimonio edilizio: obbligo della certificazione SOA

Al fine di promuovere la qualificazione delle imprese che effettuano lavori di importo rilevante e per i quali è possibile fruire di agevolazioni fiscali, per contrastare il fenomeno delle frodi e raggiungere gli obiettivi di riqualificazione del patrimonio edilizio, l'articolo 10-bis, Dl 21 marzo 2022, n. 21 (Decreto Ucraina) ha previsto che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121, Dl 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata a imprese che siano in possesso della certificazione SOA, ai sensi dell'articolo 84, Dlgs 18 aprile 2016, n. 50 (vecchio Codice dei contratti pubblici). La certificazione SOA – rilasciata da appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed abilitante le imprese a partecipare a gare di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro – attesta, infatti, che l'impresa è in possesso di idonei requisiti in relazione alla categoria di lavorazione che dev'essere svolta, quali l'idoneità professionale, un'adeguata capacità economica e finanziaria, nonché idonee capacità tecniche e professionali. La circolare chiarisce l'ambito temporale di applicazione delle novità, operando il seguente distinguo in base alla data di affidamento dei lavori: 1) a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, i lavori devono essere affidati a imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, dell'occorrente certificazione SOA ovvero a imprese che, al momento della firma del contratto di appalto o subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione; 2) a decorrere dal 1° luglio 2023, esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, dell'occorrente certificazione SOA; 3) per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore del Dl 21/2022) e per i contratti stipulati prima di tale data è possibile fruire degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121, Dl 34/2020 a prescindere dalla SOA, anche per le spese sostenute dal 1° luglio 2023. Inoltre, tenendo conto della norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 2-ter, Dl 11/2023, viene previsto che per i contratti stipulati dal 21 maggio 2022 (e fino al 31 dicembre 2022) è possibile fruire dei predetti incentivi fiscali, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023, qualora le imprese abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione, entro la medesima data. Per le spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023, la detrazione è condizionata all'avvenuto rilascio della certificazione SOA. L'affidamento dei lavori alle imprese certificate è condizione per la fruizione della detrazione e per l'esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relativamente agli interventi previsti dall'articolo 119 (Superbonus) e dall'articolo 121, comma 2, (bonus diversi dal Superbonus) del Decreto Rilancio. Si tratta della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del Tuir), per gli interventi di efficienza energetica (articolo 14, Dl 63/2013), per l'adozione di misura antisismiche (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, Dl 63/2013), del bonus facciate (articolo 1, commi 219 e 220, legge 160/2019), dei bonus per l'installazione di impianti fotovoltaici (articolo 16-bis,comma 1, lettera h), del Tuir), per l'installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici (articolo 16-ter, Dl 63/2013) e per gli interventi volti al superamento delle barriere architettoniche (articolo 119-ter, Dl 34/2020). Diversamente, l'attestazione SOA non è richiesta ai fini della detrazione per le spese riguardanti l'acquisto delle unità immobiliari di cui all'articolo 16-bis, comma 3, del Tuir e l'acquisto di case antisismiche di cui all'articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/2013 (cd. sisma bonus acquisti). Quanto alla determinazione della soglia dei lavori (516.000 euro, da intendersi al netto dell'Iva; cfr. articolo 35, comma 4, vecchio Codice dei contratti pubblici) viene ricordato che la norma di interpretazione autentica (di cui all'articolo 2-ter, comma 1, lettera d), numero 2), Dl 11/2023) ha chiarito che detto limite «è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto». Ne consegue che, nell'ipotesi in cui detti lavori siano affidati in subappalto, le novità in esame devono essere rispettate dall'impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell'opera complessiva superi i 516.000 euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a 516.000 euro.

Redditi di impresa/Cambi

Provvedimento agenzia delle Entrate 18 aprile 2023

Accertamento del cambio delle valute estere del mese di marzo 2023

È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di marzo 2023. I valori indicati sono necessari ai fini dell'applicazione di alcune disposizioni del Tuir (in particolare, articoli 56, comma 1, e 110, comma 9, Dpr 917/1986), laddove – nella determinazione del reddito ai fini Irpef e Ires – si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Si tratta delle medie dei cambi delle valute estere che vengono calcolate a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato salvo che per le valute evidenziate con l'asterisco che vengono rilevate contro Euro nell'ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC). Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.

Redditi di lavoro dipendente/Premi di risultato

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 14 aprile 2023, n. 296

Detassazione dei premi di risultato erogati da una società a partecipazione pubblica

Il chiarimento attiene al trattamento fiscale del premio di risultato – erogato ai sensi dell'articolo 1, commi 182-189, legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016) – nel caso in cui sia erogato da una società «in house» a partecipazione pubblica della tipologia a controllo pubblico (Dlgs 175/2016). L'istante è una società a controllo pubblico che ha per oggetto la costruzione, la compravendita, la manutenzione e/o la gestione di impianti e servizi ambientali, la gestione di risorse energetiche e distribuzione di calore, compresa la produzione e vendita di energia elettrica. Come natura giuridica dev'essere considerata una società a controllo pubblico. Per il triennio 2023-2025 ha stipulato un accordo sindacale che prevede la corresponsione di un premio di risultato che può fruire della tassazione agevolata, a patto che siano realizzati uno degli obiettivi qualitativi e di efficienza stabiliti nell'intesa. In merito, viene chiarito che il beneficio fiscale (assoggettamento del premio ad imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali) è riservata ai lavoratori del settore privato (circolare 28/E/2016), per cui può essere applicato qualora la società non rientri nel novero delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, Dlgs 165/2001. In tal caso, i benefici fiscali possono essere corrisposti ai dipendenti, anche se la società svolge un'attività che, in pratica, consiste nell'erogazione di servizi pubblici. Si segnala, inoltre, l'orientamento espresso con la nota ministero del Lavoro 13 marzo 2015 che, nel fornire un parere all'agenzia delle Entrate, ha chiarito che il beneficio può essere applicato (a beneficio dei lavoratori) anche ai datori di lavoro non imprenditori e che il riferimento al settore privato è finalizzato solo ad escludere le pubbliche Amministrazioni (circolare 59/E/2008). Resta ferma la necessità che venga raggiunto almeno uno degli obiettivi previsti dalla contrattazione aziendale. Sul punto, si ricorda che il comma 187 della legge di Stabilità 2016 richiede che l'erogazione delle somme avvenga in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51, Dlgs 81/2015 che individuino i criteri di misurazione degli incrementi premiali. L'orientamento espresso con la Risposta in esame non contrasta con la ratio della disposizione agevolativa introdotta dalla legge di Stabilità 2016, a patto che siano rispettati gli altri presupposti fra cui la correlazione tra i premi e la produttività, secondo i requisiti definiti dalla contrattazione collettiva. In conclusione, è ragionevole ritenere che la società a partecipazione pubblica, nel presupposto che non rientri tra le Amministrazioni pubbliche indicate nel citato Dlgs 165/2001, potrà applicare la tassazione agevolata ai premi di risultato corrisposti ai dipendenti, al raggiungimento di uno degli obiettivi previsti dalla contrattazione aziendale.

Dichiarazioni annuali/Modello 730

Provvedimento agenzia delle Entrate 18 aprile 2023

Precompilata: accesso alla dichiarazione da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati

Viene reso noto che il modello di dichiarazione dei redditi precompilato (modello 730) sarà disponibile sul sito web dell'agenzia delle Entrate dal 2 maggio 2023, con possibilità di effettuare l'invio dall'11 maggio e fino al 2 ottobre 2023 (il 30 settembre cade di sabato) se inviato direttamente tramite l'applicazione web. Il modello Redditi (e il modello Redditi correttivo del 730), invece, può essere trasmesso entro il 30 novembre 2023. L'accesso alla dichiarazione precompilata e ai dati utilizzati dal Fisco è possibile dall'area riservata dell'agenzia delle Entrate tramite Spid, Carta nazionale dei servizi (Cns) e Carta d'identità elettronica (Cie). In casi residuali autorizzati è possibile accedere anche con le credenziali rilasciate dall'agenzia (Entratel/Fisconline) e il Pin dispositivo rilasciato dall'Inps. Sempre con riguardo all'accesso, il contribuente può consentire a un familiare o a una persona fisica di sua fiducia di accedere ai servizi on line dell'agenzia e di gestire e presentare il proprio 730 precompilato. L'incaricato accede con le proprie credenziali e poi sceglie se operare per proprio conto oppure nell'interesse di un'altra persona fisica. Ogni contribuente può designare una sola persona fisica, mentre il delegato può operare per tre assistiti. Questa modalità d'accesso è consentita soltanto per le persone fisiche e non in caso di abilitazione a sostituti d'imposta, Caf o professionisti. Si ricorda che il modulo per la richiesta di abilitazione (o disabilitazione), approvato con il Provvedimento agenzia delle Entrate 17 aprile 2023, può essere presentato direttamente dall'interessato tramite la specifica funzionalità web oppure tramite il servizio on line di videochiamata, disponibile nella sezione «Prenota un appuntamento» del sito dell'agenzia delle Entrate. L'agenzia passa, poi, in rassegna le modalità e i requisiti necessari per accedere alle dichiarazioni precompilate da parte dei sostituti d'imposta, professionisti e Caf. Viene segnalato che quest'anno, in via sperimentale, è introdotta la delega digitale, un documento informatico sottoscritto dal contribuente con una firma elettronica avanzata proposta dal Caf. Si tratta di una procedura dettagliata nella convenzione stipulata tra il Caf e l'agenzia, all'interno della quale il contribuente, prima di confermare la sua intenzione di delegare il Caf, si identifica su un servizio web reso disponibile dall'agenzia, utilizzando gli strumenti previsti all'articolo 64 del Codice amministrazione digitale (Cad, di cui al Dlgs 82/2005). In tal modo, l'Amministrazione finanziaria è messa al corrente della delega contestualmente al momento del conferimento.

Operazioni straordinarie/Fusione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 14 aprile 2023, n. 294

Fusione tra società estere che detengono una partecipazione in Italia

Il caso riguarda un'operazione di fusione (articolo 172 del Tuir) tra società residenti nello Stato d'Israele, con trasferimento dal patrimonio del dante causa a quello all'avente causa di una partecipazione in una società residente in Italia. L'istante è una società di diritto israeliano, priva di stabile organizzazione in Italia. Anche ai sensi del diritto israeliano la fusione è un'operazione mediante la quale i rapporti giuridici, patrimoniali ed economici, di due o più società (le società partecipanti alla fusione) confluiscono in capo ad un'unica società esistente o di nuova costituzione, conseguendo la continuità dei rapporti giuridici stessi e delle partecipazioni dei soci delle società originarie al capitale sociale della società risultante dalla fusione. L'agenzia delle Entrate è chiamata a pronunciarsi se, sul piano dell'ordinamento nazionale, l'operazione straordinaria in esame debba essere considerata o meno fiscalmente neutrale ai fini delle imposte sui redditi. La neutralità fiscale della fusione comporta l'applicazione del cd. tax deferral (differimento dell'imposizione), per cui la tassazione del plusvalore sulle partecipazioni nelle società italiane è rinviata ad un'eventuale cessione futura delle quote da parte della società incorporante. Diversamente, se la fusione fosse realizzativa, sul piano fiscale si avrebbe la tassazione immediata della plusvalenza nel nostro Paese, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera f), del Tuir. Inoltre, l'operazione non rientra nell'ambito di applicazione della disciplina dell'Unione europea recata dalla Direttiva 2009/133/Ce (Direttiva Ue fusioni-scissioni), trattandosi evidentemente di società residenti in uno Stato extra-Ue. Tale circostanza, secondo l'agenzia, non preclude che all'operazione prospettata possa applicarsi il regime di neutralità fiscale di cui all'articolo 172 del Tuir, che può ritenersi applicabile anche nel caso in cui l'operazione non sia disciplinata dalla Direttiva Ue fusioni-scissioni. Come chiarito dalla risoluzione 3 dicembre 2008, n. 470/E, il regime di neutralità fiscale previsto per le fusioni dal citato articolo 172 del Tuir può ritenersi applicabile anche nel caso in cui l'operazione non sia disciplinata dalla Direttiva Ue fusioni-scissioni (nel qual caso troverebbero applicazione le disposizioni contenute negli articoli 178-181 del Tuir) e siano contemporaneamente rispettate le seguenti condizioni: 1) l'operazione si qualifichi come fusione ai sensi della legislazione civilistica italiana; 2) i soggetti coinvolti abbiano una forma giuridica omologa a quella prevista per le società di diritto italiano; 3) l'operazione produca effetti in Italia sulla posizione fiscale di almeno un soggetto coinvolto. Considerate le norme israeliane che regolano l'operazione posta in essere dalle società, applicabili al caso di specie, e gli effetti che la stessa produrrà, l'agenzia delle Entrate ritiene che la stessa sia qualificabile come fusione ai fini dell'ordinamento nazionale. Pertanto, nella fattispecie in esame, è rispettata la prima delle condizioni indicate nella risoluzione, riguardante gli aspetti civilistici dell'operazione straordinaria.

Principi contabili/Ricavi

OIC 34 «Ricavi»

Analisi dei ricavi nel nuovo principio contabile

È stata pubblicata la versione definitiva del principio contabile OIC 34 che disciplina i ricavi. Il nuovo principio contabile, che supera le scarne indicazioni che erano contenute nel principio contabile OIC 15 «Crediti», si applicherà ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024. L'ambito applicativo riguarda tutte le operazioni che determinano la rilevazione di ricavi classificati, nel Conto economico, alle voci A1 (Ricavi delle vendite e delle prestazioni) o A5 (Altri ricavi). Non sono oggetto di trattazione del principio in esame i ricavi derivanti da: cessioni di azienda, fitti attivi, ristorni e lavori in corso su ordinazione (per questi ultimi si continua ad applicare l'OIC 23). Sono, altresì, escluse quelle transazioni che non hanno finalità di compravendita (le operazioni effettuate per procurarsi la disponibilità di un bene di analoghe caratteristiche le quali non hanno l'obiettivo di conseguire un ricavo). Viene introdotto il concetto di «unità elementari di contabilizzazione»: qualora un contratto di vendita di beni includa prestazioni diverse, dette unità devono essere separatamente contabilizzate. In altre parole, devono essere trattati separatamente i singoli beni, servizi o altre prestazioni che attraverso il contratto sono promessi al cliente. Ad esempio, una società che produce e vende computer stipula un contratto con un cliente che prevede la consegna di un pc alla data del 31.12.202X per un prezzo di euro 5.000. La società concede al cliente la possibilità di assistenza gratuita per i primi due anni successivi alla vendita. Nel caso specifico si individuano due unità elementari di contabilizzazione, una relativa alla fornitura del bene e l'altra relativa all'assistenza gratuita. Il relativo ricavo viene rilevato quando avviene il sostanziale trasferimento dei rischi e dei benefici e tale valutazione viene effettuata per ciascuna unità elementare di contabilizzazione. Ai fini dell'allocazione dei ricavi la società considera quanto indicato nel proprio listino prezzi in relazione al bene fornito e all'assistenza. Rispettivamente, l'uno è venduto solitamente ad euro 4.000 euro e l'altra ad euro 2.000 per due anni. Poiché la società è solita vendere insieme le due forniture ad un prezzo di euro 5.000, la società considera uno sconto implicito di euro 1.000 ed alloca così il prezzo complessivo: Prodotto Prezzo Fornitura bene 3.333 (4.000 : 6.000 x 5.000) Assistenza 1.667 (2.000 : 6.000 x 5.000). I ricavi relativi alla fornitura dei beni vengono rilevati al momento della consegna. Viceversa, i ricavi relativi all'assistenza vengono rilevati pro-rata nei due anni. Per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o che redigono il bilancio delle micro imprese sono previste delle semplificazioni contabili. Con riguardo alla contabilizzazione dei ricavi per le prestazioni di servizi, viene fugato il dubbio se tali ricavi debbano essere rilevati solo dopo aver terminato la prestazione o se, in alcuni casi, possano essere contabilizzati in proporzione al lavoro svolto. L'OIC 34 definisce a quali condizioni tali ricavi debbano essere rilevati in Conto economico in base allo stato di avanzamento. In particolare, coerentemente con quanto previsto dall'OIC 23 («Lavori in corso su ordinazione»), l'OIC 34 prevede che tali ricavi siano rilevati in base allo stato di avanzamento, quando il diritto al corrispettivo per il venditore matura in proporzione alla prestazione eseguita e l'ammontare del ricavo di competenza può essere misurato attendibilmente.

Servizi telematici/Accesso

Provvedimento agenzia delle Entrate 17 aprile 2023

Servizi on line delle Entrate: utilizzo da parte delle persone di fiducia

Attraverso una modifica apportata al precedente Provvedimento (19 maggio 2022, n. 173217) – relativo all'utilizzo dei servizi on line disponibili nell'area riservata dell'agenzia delle Entrate da parte dei rappresentanti legali e delle persone di fiducia nell'interesse di altre persone fisiche (ad esempio, contribuenti con difficoltà nell'utilizzo dei sistemi telematici o con scarse competenze informatiche) – viene stabilito un iter procedimentale semplificato per la richiesta di abilitazione/disabilitazione delle utenze per le persone di fiducia. Con l'espressione «persone di fiducia» s'intendono le persone fisiche abilitate che agiscono al di fuori dell'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta. Si ricorda che ogni persona può designare una sola persona di fiducia, la quale può essere designata quale persona di fiducia al massimo da tre persone. L'abilitazione della persona di fiducia scade il 31 dicembre dell'anno indicato dall'interessato nell'istanza, che non può superare il secondo anno successivo a quello in cui l'abilitazione è attivata. Il termine rimane al 31 dicembre dell'anno in cui è attivata l'abilitazione, come previsto per le abilitazioni attivate l'anno scorso, solo nel caso in cui nell'istanza non sia indicato alcun termine. A tal fine, dal 20 aprile 2023 è resa disponibile una specifica funzionalità web con un nuovo modulo di richiesta di accesso ai servizi telematici (come l'accesso alla dichiarazione precompilata messa a disposizione dall'Amministrazione finanziaria). In alternativa, l'istanza può essere presentata mediante il servizio di videochiamata, disponibile nella sezione «Prenota un appuntamento» del sito dell'agenzia; in questo caso il modulo, compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, è esibito a video, unitamente al documento di identità dell'interessato e, a conclusione dell'appuntamento in videochiamata, l'interessato invia il modulo all'Ufficio dell'agenzia delle Entrate contattato sottoscritto con firma digitale in allegato a un messaggio pec o di posta elettronica ordinaria (è ammesso anche l'invio della copia per immagine, corredata della copia del proprio documento di identità). Nel caso in cui il soggetto interessato ad abilitare una persona di fiducia sia impossibilitato a presentarsi presso un ufficio territoriale dell'agenzia delle Entrate a causa di patologie, il modulo in originale, sottoscritto con firma autografa dall'interessato, è presentato dalla persona di fiducia: a) esclusivamente presso un Ufficio territoriale dell'agenzia; b) corredato dalla copia del documento di identità dell'interessato e della persona di fiducia, nonché dall'attestazione dello stato di impedimento dell'interessato, rilasciata dal medico di medicina generale (medico di famiglia dell'interessato o un suo sostituto; qualora l'interessato sia ricoverato, anche temporaneamente, presso una struttura sanitaria o residenziale, l'attestazione può essere rilasciata da un medico, a ciò autorizzato per legge, della struttura in cui si trova). Pertanto, non è più richiesto il conferimento di una procura ai sensi dell'articolo 63, Dpr 600/1973. Restano ferme le disposizioni previste dal Provvedimento 173217/2022, ai sensi del quale l'istanza può essere presentata a una qualunque Direzione provinciale dell'agenzia delle Entrate via pec, o direttamente presso un ufficio territoriale dell'Amministrazione finanziaria presentando il modello in originale, unitamente a copia del documento di identità dell'interessato. Una volta accolta l'istanza di abilitazione, la persona di fiducia accede all'area riservata con le proprie credenziali e utilizza i servizi on line seguendo le indicazioni riportate nella specifica sezione del sito dell'agenzia delle Entrate. Posto che la persona di fiducia agisce esclusivamente nell'interesse di un altro soggetto, in caso di trasmissione di dichiarazioni, istanze, comunicazioni e documenti, la responsabilità di sottoscrizione, conservazione ed esibizione su richiesta dell'Amministrazione finanziaria resta in capo al soggetto abilitante.

Accertamento delle imposte/Compliance

Provvedimento agenzia delle Entrate 19 aprile 2023

Adempimento spontaneo: aiuti di Stato e in regime «de minimis» non registrati

In attuazione dell'articolo 1, commi 634-636, legge 23 dicembre 2014, n. 190 (promozione dell'adempimento spontaneo) viene offerta la possibilità – in capo ai soggetti beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime «de minimis», per i quali è stata rifiutata l'iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA e che hanno indicato nei modelli Redditi, Irap e 770, per il periodo d'imposta 2019, dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa – di porre rimedio all'omissione. In particolare, i contribuenti possono regolarizzare l'anomalia, consistente nella mancata registrazione delle agevolazioni concesse nei settori agricolo, forestale, rurale e della pesca e acquacoltura, utilizzando le informazioni messe a disposizione dall'agenzia delle Entrate. Il ravvedimento spontaneo avviene trasmettendo una comunicazione contenente: a) il codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente; b) il numero identificativo e la data della comunicazione, il codice atto e l'anno d'imposta; c) la data e il protocollo telematico delle dichiarazioni Redditi, Irap e 770, relative al periodo d'imposta 2019. Il Provvedimento definisce, oltre agli elementi e alle informazioni a disposizione del contribuente, le modalità con cui tali dati vengono messi a disposizione dello stesso. In particolare, l'agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione al domicilio digitale dei singoli contribuenti. Inoltre, la comunicazione è consultabile nel Cassetto fiscale, nella sezione «L'Agenzia scrive» – «Comunicazioni relative all'invito alla compliance». Nei casi di indirizzo pec non attivo, l'invio è effettuato per posta ordinaria. Con le stesse modalità il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati, potrà richiedere informazioni o segnalare all'agenzia eventuali inesattezze o fatti sconosciuti.Se la mancata iscrizione nei registri dell'aiuto individuale è imputabile a errori di compilazione dei campi «Codice attività ATECO», «Settore», «Codice Regione», «Codice Comune», «Dimensione impresa» e «Tipologia costi» del prospetto Aiuti di Stato, il contribuente può regolarizzare la propria posizione tramite dichiarazione integrativa con i dati corretti. A seguito dell'avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis sono iscritti nei relativi registri nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa. Se, invece, la mancata iscrizione non è imputabile a errori di compilazione del prospetto Aiuti di Stato, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo l'aiuto fruito indebitamente, compresi gli interessi. In ogni caso sono dovute le sanzioni per l'inadempimento, con possibilità di godere delle sanzioni ridotte per ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997) o di beneficiare delle riduzioni previste dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 174-178, legge 197/2022) se la regolarizzazione avviene entro il 30 settembre 2023 (cd. ravvedimento speciale).

Tregua fiscale/Conciliazione

Circolare agenzia delle Entrate 19 aprile 2023, n. 9/E

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie: ulteriori chiarimenti

La conciliazione agevolata delle liti pendenti – prevista dall'articolo 1, commi 206-212, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) – trova ulteriori precisazioni, resesi necessarie a seguito delle novità introdotte dall'articolo 17, comma 2, Dl 34/2023 che ha esteso, fra l'altro, l'applicazione dell'istituto definitorio alle controversie pendenti alla data del 15 febbraio 2023 (anziché al 1° gennaio 2023), e ha previsto lo slittamento della sottoscrizione dell'accordo al 30 settembre 2023 (e non più al 30 giugno 2023). Le istruzioni riguardano la procedura conciliativa «fuori udienza» che permette di definire – con una riduzione delle sanzioni a un 1/18 del minimo e con l'ulteriore beneficio di una rateazione in 5 anni (prima rata entro 20 giorni dall'accordo, poi rate trimestrali; se una rata non viene pagata entro il termine per quella successiva, viene meno la riduzione a 1/18) – le controversie tributarie pendenti davanti alle Corti di Giustizia tributaria, in cui è parte l'agenzia delle Entrate, che hanno ad oggetto atti impositivi. In tema di sanzioni, a differenza di quanto avviene per la definizione automatica delle liti pendenti, la norma non disciplina espressamente l'ipotesi di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni. L'agenzia ritiene, di conseguenza, che la conciliazione agevolata non sia applicabile alle controversie con oggetto le sole sanzioni in quanto, in tal caso, il beneficio della riduzione delle penalità a 1/18 del minimo rappresenterebbe un abbattimento automatico della sanzione, contrario alla ratio legis. La lite è pendente se, alla data prevista dal legislatore, è stata effettuata la notifica del ricorso alla controparte (per gli appelli non è sufficiente la mera pendenza del termine per impugnare la sentenza di primo grado), non essendo richiesto, per la definizione della lite, che al 15 febbraio 2023 sussista anche l'ulteriore presupposto della costituzione in giudizio, che dovrà comunque essere effettuata nei termini di legge. Ammesse alla definizione anche le controversie aventi ad oggetto atti impositivi che al 15 febbraio 2023 sono in fase di reclamo o mediazione, decorsi i 90 giorni (articolo 17-bis, comma 2, Dlgs 546/1992), sempre che avvenga poi la costituzione in giudizio. La circolare commenta anche la disposizione contenuta nell'articolo 23, Dl 34/2023, che consente di fruire, in caso di adesione alle definizioni agevolate della legge di Bilancio 2023 (inclusa la conciliazione agevolata), della speciale causa di non punibilità dei reati tributari per i seguenti casi: a) omesso versamento di ritenute dovute o certificate di cui all'articolo 10-bis, Dlgs 74/2000; b) omesso versamento dell'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale per un ammontare superiore a 250.000 euro di cui all'articolo 10-ter, Dlgs 74/2000; c) indebita compensazione di crediti non spettanti per un importo annuo superiore a 50.000 euro di cui all'articolo 10-quater, comma 1, Dlgs 74/2000. Viene anche fornita una precisazione pro-contribuente, valevole anche per l'ordinaria conciliazione: dall'importo dovuto si possono scomputare gli importi pagati grazie alla riscossione frazionata, e si ha anche diritto al rimborso delle somme eccedenti rispetto all'accordo, a differenza di quanto avviene per la rinuncia in Cassazione.

Riscossione/Modello F24

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 18 aprile 2023, n. 297

Modello F24 a zero: solo se il credito è ancora compensabile

Una delega di pagamento (modello F24) è stata scartata in quanto presentata oltre il termine consentito per l'utilizzo del credito utilizzato in compensazione. La presentazione del modello F24, infatti, non costituisce un mero adempimento formale, ma un mezzo di estinzione dell'obbligazione tributaria con la compensazione di un credito pregresso (in tal senso, Corte di Cassazione 15615/2021, 34873/2021, 26667/2020 e 26086/2016). È corretto, dunque, lo scarto del modello recante un debito di Iva e un credito da Superbonus (articolo 119, Dl 34/2020) utilizzabile nell'anno 2022. Il modello di pagamento, però, non veniva presentato entro il 31 dicembre 2022, ma solo nel 2023. In particolare, il 16 gennaio 2023 il contribuente provvedeva a sanare l'omessa presentazione con pagamento della sanzione ridotta prevista dall'articolo 15, comma 2-bis, Dlgs 471/1997 e dall'articolo 13, comma 1, Dlgs 472/1997, per il ravvedimento operoso dei modelli di versamento con compensazione e importo a zero. Il modello di pagamento, però, veniva scartato dalla piattaforma informatica Entratel per via del mancato riconoscimento automatico dei crediti, che avevano scadenza di utilizzo in data 31 dicembre 2022. Il Provvedimento agenzia delle entrate 28 agosto 2018 stabilisce che «se in esito alle verifiche effettuate, l'Agenzia delle entrate rileva che il credito non è stato correttamente utilizzato, comunica lo scarto del modello F24 al soggetto che ha inviato il file telematico, tramite apposita ricevuta, indicandone anche la relativa motivazione. Tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano non eseguiti». Secondo l'agenzia delle Entrate l'operato del Fisco è corretto; come già chiarito con la risoluzione 36/E/2017, secondo quanto disposto dall'articolo 19, comma 3, Dlgs 241/1997, il modello F24 dev'essere presentato, tramite i servizi telematici resi disponibili dall'agenzia delle Entrate, anche nel caso in cui il saldo finale sia pari a zero, ossia nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate, a pena delle sanzioni previste dall'articolo 15, comma 2-bis, Dlgs 471/1997. Tra l'altro, è possibile regolarizzare la violazione commessa mediante l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13, Dlgs 472/1997, presentando il modello F24 a zero, nel quale sia indicato l'ammontare del credito e le somme compensate, e versando la sanzione in misura ridotta. In definitiva, mancando la presentazione del modello di pagamento non vi è alcuna manifestazione di volontà, da parte del contribuente, a favore di una possibile compensazione con un credito formatosi in precedenza. Ovviamente, tale manifestazione di volontà può intervenire anche in un momento successivo rispetto all'originaria scadenza del versamento, a fronte del pagamento della specifica sanzione di cui all'articolo 15, comma 2-bis, Dlgs 471/1997, eventualmente ravveduta ai sensi dell'articolo 13, Dlgs 472/1997, con l'effetto che tale presentazione sana l'iniziale omissione se il credito speso in compensazione (formatosi anteriormente al debito che si vuole estinguere) è ancora esistente e utilizzabile a quella data.

Privacy/Controlli a distanza

Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro 14 aprile 2023, n. 2572

Controlli a distanza dei lavoratori: procedimento autorizzatorio

Vengono fornite indicazioni sulle regole applicative del controllo a distanza dei dipendenti (articolo 4, legge 300/1970), ammesso quale strumento impiegato esclusivamente per esigenze organizzative, produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, con particolare riguardo alle autorizzazioni previste dallo Statuto dei lavoratori. Solo in presenza delle finalità indicate è possibile l'installazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti da cui derivi un controllo a distanza dei lavoratori, e comunque a condizione che venga stipulato un accordo collettivo con le rappresentanze sindacali. Solo in mancanza di accordo, per chiedere l'autorizzazione, il datore di lavoro può rivolgersi all'INL territoriale oppure, in alternativa, all'INL nazionale qualora l'impresa abbia unità produttive che ricadono nell'ambito di competenza di più sedi dell'Ispettorato. Viene escluso l'obbligo dell'accordo sindacale o del rilascio dell'autorizzazione nel caso di strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, nonché per la registrazione degli accessi e delle presenze. Il quadro normativo descritto deve poi tenere conto dell'ulteriore bene protetto costituito dai dati che derivano dall'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e degli altri strumenti indicati, la cui tutela è presidiata, invece, dalle disposizioni contenute nel Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) e nel Dlgs 196/2003. Nel suddetto quadro normativo, si inserisce il documento di prassi in esame che, nel ricordare il fondamentale rispetto della disciplina di derivazione comunitaria in materia di trattamento dei dati personali, si concentra sul procedimento autorizzatorio. Considerato che il percorso ordinario per il legittimo utilizzo degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti di controllo è quello dell'accordo sindacale, l'INL sottolinea che le istanze di autorizzazione devono contenere la dichiarazione di assenza di rappresentanze sindacali ovvero una dichiarazione che comprovi il mancato raggiungimento dell'accordo. Non è possibile sopperire mediante l'assenso dei singoli lavoratori in quanto trattasi di tutela di un interesse collettivo le cui prerogative sono affidate alle rappresentanze sindacali (RSA o RSU). Altro chiarimento riguarda il caso di nuove aziende e assunzioni successive all'installazione. Diversamente dalla procedura applicabile ove vi siano già dipendenti in forza al momento della presentazione dell'istanza, secondo l'INL è possibile chiedere l'autorizzazione in assenza di lavoratori in caso di azienda che deve completare i lavori nella sede in cui verrà installato l'impianto ma che prevede di avvalersi di dipendenti. Infine, la nota riporta un'utile rassegna degli interventi del garante per l'utilizzo dei sistemi di geolocalizzazione di cui gli uffici dell'INL dovranno attentamente tenere conto in sede di verifica.