I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 15 al 24 febbraio

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Iva/Rimborso

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 16 febbraio 2023, n. 217

Credito Iva: possibilità di revocare la richiesta di rimborso

La richiesta di rimborso è una manifestazione di volontà revocabile. Pertanto, la società che ha chiesto il rimborso, qualora non intendesse presentare la fideiussione richiesta (articolo 38-bis, Dpr 633/1972), può revocare la scelta e portare in compensazione il credito Iva. Nello specifico, è consentita l'integrazione o la rettifica del modello Iva TR entro il 30 aprile di ogni anno o, comunque, entro il diverso termine di scadenza di invio della dichiarazione annuale Iva, al fine di integrare o modificare elementi che non incidono sulla destinazione o sull'ammontare del credito infrannuale, sempre che l'eccedenza Iva non sia già stata rimborsata ovvero compensata. Il caso esaminato riguarda una società identificata ai fini Iva in Italia dall'agosto 2018, la quale ha presentato, con riferimento al 2020, il modello Iva TR relativo al terzo trimestre, senza apposizione del visto di conformità, con il quale chiedeva a rimborso una data eccedenza di Iva detraibile. Il procedimento ha dato luogo ad una conferma della spettanza del rimborso, previo ottenimento – in favore dell'agenzia delle Entrate – di una garanzia bancaria. La società, invece, riteneva di poter beneficiare dell'esonero dalla presentazione della garanzia prevista dall'articolo 38-bis, comma 4, Dpr 633/1972, ricorrendo le condizioni previste dal precedente comma 3, in relazione all'eccedenza detraibile maturata nel corso del terzo trimestre 2020, in relazione al quale il relativo modello Iva TR era stato presentato senza apposizione del visto di conformità e senza barrare le condizioni previste per l'esonero. A tal fine, la società chiedeva di valutare e di confermare le seguenti soluzioni: 1) presentazione di una comunicazione di rinuncia al rimborso dell'Iva richiesto mediante procedura trimestrale in relazione al terzo trimestre dell'anno 2020; 2) riacquisita la disponibilità dell'eccedenza detraibile, presentazione di una dichiarazione integrativa Modello Iva 2021 (per l'anno 2020), con apposizione del visto di conformità, effettuando le opportune correzioni nel quadro VL con esclusione della richiesta di rimborso dell'eccedenza; 3) presentazione della richiesta a rimborso si sensi del combinato disposto degli articoli 8, comma 6-quater, Dpr 322/1998, e 30, comma 3, lettera e), Dpr 633/1972, beneficiando dell'esonero dalla presentazione della garanzia al ricorrere delle condizioni di cui al citato articolo 38-bis, comma 3, unitamente all'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione Iva, Modello 2021, integrativa. In subordine, fermo l'invio di una comunicazione formale con cui la società istante manifesterebbe l'intenzione di rinunciare al rimborso del credito Iva maturato nel terzo trimestre 2020, riacquisita anche in questo caso la disponibilità dell'eccedenza detraibile del periodo, la stessa verrebbe inclusa nel quadro VL della dichiarazione Iva annuale relativa all'anno 2022 e richiesta a rimborso, unitamente alla eventuale eccedenza detraibile, che dovesse risultare dall'anno 2022, apponendo il visto di conformità in detta dichiarazione e barrando le condizioni previste per l'esonero dalla presentazione della garanzia, laddove verificate. L'agenzia richiama i propri precedenti di prassi, secondo cui è ammessa la revoca della manifestazione di volontà sottesa alla richiesta di rimborso, con rinuncia alla stessa e la modificabilità della richiesta formulata, nei limiti emendativi delle dichiarazioni annuali e con esclusione di eventuali duplicazioni, da rimborso a riporto/utilizzo dell'eccedenza detraibile in compensazione (risoluzioni 99/E/2014 e 82/E/2018, circolare 35/E/2015 e risposte interpello 231/2020, 292/2020, 289/2021 e 328/2022). Inoltre, nei medesimi limiti, è prevista la possibilità di apporre il visto di conformità, prima omesso, di cui all'articolo 10, comma 7, Dl 78/2009.

Bollo/Agevolazioni

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 21 febbraio 2023, n. 219

Terzo Settore: atti e provvedimenti del procedimento arbitrale

L'analisi dell'agenzia riguarda il regime dell'imposta di bollo sugli atti relativi al procedimento arbitrale posti in essere da società di mutuo soccorso (che è un ente del Terzo Settore). Viene chiarito che il regime di esenzione riconosciuto dalla normativa agli enti del Terzo Settore – data l'ampia formulazione adottata dal legislatore – si può senz'altro estendere anche agli atti e ai provvedimenti dei procedimenti arbitrali (stragiudiziali) per i quali è prevista l'applicazione dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 20 della Tariffa allegata al Dpr 642/1972 (secondo questa disposizione, agli atti e ai provvedimenti dei procedimenti arbitrali si applica l'imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio). Inoltre, l'articolo 82, comma 5, Dlgs 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per «Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato» relativi o richiesti dagli enti del Terzo Settore. Secondo l'agenzia, il legislatore con tale esenzione ha inteso agevolare il più possibile gli enti del Terzo Settore per il ruolo che svolgono, tanto che l'unico limite posto dalla norma per la fruizione del beneficio fiscale è l'iscrizione al Runts. Sulla base della normativa ricordata e considerando l'ampia gamma di documenti ai quali il legislatore riconosce il regime di favore, l'agenzia conclude affermando che la società di mutuo soccorso istante possa fruire dell'esenzione dall'imposta di bollo anche in relazione agli atti e ai provvedimenti dei procedimenti arbitrali per i quali, invece, il richiamato articolo 20 della Tariffa sopra ricordata prevede l'applicazione dell'imposta.

Redditi di impresa/Patent box

Provvedimento agenzia delle Entrate 24 febbraio 2023 e Circolare agenzia delle Entrate 24 febbraio 2023, n. 5/E

Patent box: modifica delle disposizioni attuative

L'articolo 6, Dl 21 ottobre 2021, n. 146, come modificato dall'articolo 1, comma 10, legge 234/2021, ha sostituito la precedente disciplina del Patent box con una nuova opzione per la maggiore deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo su determinati beni immateriali (cd. super deduzione). Al fine di recepire le novità, il Provvedimento in esame modifica quello precedente (datato 15 febbraio 2022, n. 48243). La Circolare chiarisce la decorrenza: la super deduzione può essere applicata dalla data di entrata in vigore del Dl 146/2021. A partire dal periodo d'imposta in corso al 22 ottobre 2021, dunque, non sono più esercitabili le opzioni relative al precedente regime. Con riguardo al regime transitorio, i contribuenti che vogliono passare al nuovo regime devono comunicare la rinuncia alla procedura di accordo preventivo tramite pec o con raccomandata con ricevuta di ritorno all'Ufficio presso il quale la procedura è pendente. Viene analizzato anche il regime di compatibilità della misura agevolativa con quella del credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, commi 199-206, legge 160/2019.

Immobili/Locazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 15 febbraio 2023, n. 216

Cedolare secca negata al nudo proprietario

Secondo l'agenzia, va escluso dal regime di applicazione della cedolare secca (articolo 3, Dlgs 14 marzo 2011, n. 23) il nudo proprietario, in quanto la contemporanea presenza del corrispondente usufrutto comporta lo spostamento della soggettività passiva d'imposta dal proprietario al solo usufruttuario, che è l'unico a godere della cosa e dei frutti prodotti (articolo 26 del Tuir). Infatti, il nudo proprietario, pur avendo la disponibilità di fatto di una parte dell'immobile – del quale la madre è usufruttuaria – che intende locare a terzi, non può optare per il regime della cedolare secca. Il citato articolo 26 dispone che se per lo stesso immobile sussiste contitolarità o coesistono più diritti reali, il reddito è imputato a ciascuno dei contitolari, in proporzione a ciascun diritto (comma 2). Con riferimento agli immobili locati, inoltre, la norma prevede che (comma 1) i redditi fondiari siano imputati ai soggetti «che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale». Secondo il Fisco, però, la nuda proprietà, per sua natura, si accompagna all'usufrutto, il quale riserva a priori al suo titolare il diritto di godere della cosa e di poter percepire anche i frutti prodotti. Pertanto, ai fini dell'imputazione del reddito, la costituzione del diritto di usufrutto comporta lo spostamento della soggettività passiva d'imposta dal proprietario all'usufruttuario. Secondo l'agenzia delle Entrate, la previsione dell'articolo 26 del Tuir non fissa il presupposto dell'imposta nel mero «possesso del reddito», inteso come disponibilità reale dello stesso, bensì implica il possesso qualificato del cespite patrimoniale, che, da solo, è ritenuto sufficiente a determinare capacità contributiva. A tal fine viene citata la circolare 150/1999. Considerato che il regime della cedolare secca si pone in alternativa facoltativa rispetto a quello ordinario di tassazione del reddito fondiario (derivante dalla locazione di immobili a uso abitativo), i canoni non possono essere imputati al nudo proprietario, che non paga l'Irpef né può optare per la tassa piatta. La tesi del Fisco non convince pienamente, giacché dal punto di vista civilistico, la giurisprudenza di legittimità ha ammesso anche il nudo proprietario tra i soggetti che possono validamente stipulare un contratto di locazione, ove abbia la materiale disponibilità dell'immobile (Corte di Cassazione 27 dicembre 2016, n. 27021). Toccando anche la questione fiscale, è stato affermato il principio secondo il quale «il titolare del diritto reale di nuda proprietà su di un fabbricato, che abbia la disponibilità di fatto del bene, può concedere l'immobile in locazione, ed i canoni in conseguenza pattuiti concorrono alla quantificazione della sua base imponibile, secondo la previsione generale di cui all'art. 23, e poi 26, del DPR n. 917 del 1986» (Corte di Cassazione, sentenza 25 giugno 2021 n. 18330).

Immobili/Bonus edili

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 16 febbraio 2023, n. 218

Fusione societaria: utilizzo dei crediti d'imposta per interventi edilizi

L'esame fatto dall'agenzia riguarda le modalità di utilizzo dei crediti d'imposta per ristrutturazioni edilizie – cd. ristrutturazioni ed ecobonus – in caso di un'operazione di fusione per incorporazione. La disamina parte dagli effetti civilistici e fiscali: l'operazione integra, su entrambi i piani, una successione a titolo universale dell'incorporante nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive della società incorporata. Con l'effetto che la società risultante dalla fusione, o incorporante, può utilizzare in compensazione, post fusione, i crediti presenti nel cassetto fiscale dell'incorporata. Il passaggio delle somme in questione non costituisce, infatti, una nuova cessione dei crediti (ai sensi dell'articolo 121, Dl 19 maggio 2020, n. 34), subentrando l'incorporante a titolo universale in tutti i diritti dell'incorporata (inclusi i crediti, acquistati dalla incorporata, attraverso lo «sconto in fattura»). Infatti, secondo l'articolo 2504-bis del Codice civile «La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione». Analogamente, sotto il profilo fiscale, è previsto che «Dalla data in cui ha effetto la fusione la società risultante dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito nei commi 5 e 7» (articolo 172, comma 4 del Tuir). L'operazione di fusione, in pratica, secondo le due disposizioni, comporta, sia sul piano civilistico che fiscale, una successione a titolo universale dell'incorporante nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive della società incorporata. In passato, con riferimento specifico al credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, la circolare 38/E/2002 ha chiarito che il bonus riconosciuto alle società fuse o incorporate può essere fruito dalla società risultante dalla fusione o incorporante in quanto questa «subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate». Anche le risoluzioni 118/E/2009 e 22/E/2006, sempre a proposito del tax credit aree svantaggiate, hanno specificato che il trasferimento del contributo è ammesso soltanto «con riguardo ad operazioni che, in base a specifiche disposizioni giuridiche, prevedono una confusione di diritti e obblighi dei soggetti giuridici interessati (ad esempio, in caso di operazioni di fusione, scissione e trasformazione di società)». Gli stessi principi, precisa l'agenzia, valgono per i crediti d'imposta derivanti dagli interventi di ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico di cui è titolare l'istante, che sta realizzando una fusione. La conclusione naturale, dato il passaggio a titolo universale dei diritti all'incorporante, è che il trasferimento dei crediti presenti nel cassetto fiscale dell'incorporata, e che verranno utilizzati dall'incorporante, non costituisce una nuova cessione dei crediti. Per verificare, tuttavia, il rispetto del tetto del credito compensabile annualmente da ciascun soggetto, è necessario che nella sezione «Contribuente» del modello F24 siano indicati: nel campo «Codice fiscale» (primo codice fiscale), il codice fiscale della società incorporante che utilizza il credito in compensazione, nel campo «Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare» (secondo codice fiscale), il codice fiscale della società incorporata che ha trasferito il credito d'imposta, insieme al codice identificativo «62 Soggetto diverso dal fruitore del credito».

Agevolazioni/Crediti di imposta

Dm Infrastrutture e Mobilità sostenibile 30 settembre 2022, GU 20 febbraio 2023, n. 43 e Dm Infrastrutture e Trasporti 22 dicembre 2022, GU 21 febbraio 2023, n. 44

Tax credit autotrasporto: applicazione

Con il Dm 22 dicembre 2022 vengono definite le modalità applicative del credito d'imposta introdotto dal Decreto Energia (articolo 6, comma 5, Dl 17/2022), a favore del settore autotrasporti per mitigare l'aumento del costo del gas causato dal conflitto tra Ucraina e Russia. La misura, in particolare, è rivolta alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività di logistica e trasporto merci per conto terzi con automezzi ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto. Il credito – pari al 20% delle spese sostenute, al netto dell'Iva, per l'acquisto del gas naturale liquefatto necessario per la trazione dei mezzi di trasporto e per l'esercizio delle attività previsti dalla norma stessa – spetta a partire dal 1° febbraio 2022 e per tutto il 2022. Il bonus – che non concorre alla formazione del reddito d'impresa e dell'imponibile ai fini Irap – è spendibile soltanto in compensazione tramite il modello F24 trasmesso esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate. I soggetti interessati devono presentare apposita istanza da inviare al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quale ente incaricato per la predisposizione degli atti necessari alle attribuzioni dei crediti e all'individuazione dei beneficiari. La domanda va presentata tramite l'apposita piattaforma informatica implementata dall'agenzia delle Dogane, che acquisisce i dati. Un successivo decreto direttoriale fisserà i termini di presentazione delle richieste. Con il Dm 30 settembre 2022 sono dettate le disposizioni per il riconoscimento, in favore degli autotrasportatori, di un credito d'imposta sull'acquisto del componente Ad blue per l'alimentazione dei veicoli euro V e superiori (articolo 6, comma 3, Dl 17/2022). L'agevolazione prevede un credito d'imposta del 15% delle spese sostenute nel 2022 per l'acquisto (al netto dell'Iva); le spese devono essere comprovate dalle relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'agenzia delle Entrate.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Dm Salute 13 dicembre 2022, GU 17 febbraio 2023, n. 41

Bonus policlinici 2022-2023: richieste da presentare online

Il Decreto definisce le modalità di fruizione del bonus destinato ai policlinici gestiti da università non statali o statali non costituiti in azienda, per l'assunzione di personale in pianta stabile in ambito clinico o della ricerca, nel periodo 2022-2023. L'agevolazione è prevista dall' articolo 25, comma 4-duodecies, Dl 162/2019. Lo scopo è promuovere la ricerca scientifica e favorire le assunzioni a tempo indeterminato di professionisti presso le strutture sanitarie che svolgono attività di ricerca e didattica. La misura è applicabile per il periodo 2020-2023 nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021, 2022 e 2023. La condizione è che gli enti beneficiari si avvalgano dei nuovi assunti in misura non inferiore all'85% del personale in servizio in ciascun periodo d'imposta agevolato, tenendo conto sia dei dipendenti del policlinico sia del personale universitario che svolge attività assistenziali e di ricerca, anche in forza di convenzioni tra università, ospedali e Regione. Con apposito avviso da pubblicare sul sito del ministero della Salute saranno fornite istruzioni dettagliate sui termini di presentazione e sulle modalità di utilizzo dell'apposita procedura informatica predisposta per la trasmissione delle richieste. Il credito d'imposta può essere utilizzato soltanto in compensazione tramite il modello di pagamento F24 presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate. Successivamente, l'agenzia trasmette al ministero della Salute, con modalità telematiche e secondo termini definiti d'intesa tra i due enti, l'elenco dei beneficiari che hanno utilizzato il contributo in compensazione e gli importi spesi.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Dm Università e Ricerca 29 dicembre 2022, GU 16 febbraio 2023, n. 39

Fondi per alloggi universitari

Il Decreto disciplina il credito d'imposta per le residenze universitarie, introdotto dal Dl 144/2022 (Decreto Aiuti ter) nell'ambito delle misure del Pnrr. I beneficiari sono le imprese, gli operatori economici (articolo 3, comma 1, lettera p), Dlgs 50/2016) e gli altri privati (articolo 1, comma 1, legge 338/2000) che risultano assegnatari, in qualità di soggetti attuatori, delle risorse stanziate dallo Stato. La quota massima del credito d'imposta per l'housing universitario assegnabile a ciascun beneficiario è pari all'Imu versata annualmente per gli immobili destinati agli studenti degli atenei. Per accedere al contributo è necessario inviare un'istanza al Mur, a partire dal 2024, con i dati del beneficiario, l'importo dell'Imu versata in acconto e a saldo e l'ammontare del bonus, allegando anche i documenti dell'avvenuto pagamento dell'imposta. La comunicazione annuale dev'essere inviata entro venti giorni dal versamento a saldo della stessa Imu. La somma è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24, da presentare tramite i servizi telematici dell'agenzia. Per la realizzazione dell'attività di monitoraggio, il Mur e l'agenzia delle Entrate concordano, entro novanta giorni dalla pubblicazione del Decreto, le modalità di trasmissione e di interscambio dei dati sulle agevolazioni concesse, tramite appositi canali telematici.

Agevolazioni/Impatriati

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 22 febbraio 2023, n. 223

Regime fiscale impatriati: senza remissione in bonis in caso di omesso versamento

L'omesso versamento, nei termini fissati, delle somme dovute al fine di prorogare il regime speciale per i lavoratori impatriati – previsto dall'articolo 5, comma 2-bis, Dl 34/2019 – determina l'impossibilità di raddoppiare i termini di durata del beneficio. In tale ipotesi si rende inapplicabile l'istituto della remissione in bonis (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012), istituto che consente l'accesso ai regimi agevolativi non optati per via di inadempimenti di natura formale. Secondo l'agenzia, il mancato integrale versamento di quanto richiesto dalla norma non costituisce un adempimento formale, ma un preciso obbligo previsto dalle disposizioni attuative. Inoltre, l'agenzia richiama quanto già chiarito con la risposta interpello 383/2022 riguardo a una vicenda analoga riguardante però un insufficiente versamento. In tale occasione l'Amministrazione precisava che, come previsto dal Provvedimento agenzia delle Entrate 3 marzo 2021, l'estensione del beneficio è subordinato all'esercizio dell'opzione previo versamento degli importi dovuti entro il termine indicato nel Provvedimento stesso, di conseguenza, il mancato o carente adempimento preclude l'accesso al prolungamento del regime. Si vedano anche le risposte interpello 371/2022 e 372/2022.

Dichiarazione dei redditi/Precompilata

Dm 16 febbraio 2023, GU 23 febbraio 2023, n. 46

Invio dei dati al STS: proroga del termine per le spese del secondo semestre 2022

Il Decreto, al fine di allineare le scadenze di invio dei dati relativi al Sistema Tessere Sanitaria (STS) tra i nuovi obbligati (soggetti esercenti attività ausiliari di ottico, destinatari del rinvio al 22 febbraio 2023 previsto dal Provvedimento agenzia delle Entrate 15 febbraio 2023, n. 43425) e quelli già precedentemente tenuti a tale adempimento, ha prorogato – in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, Dm 19 ottobre 2020 e successive modifiche – il termine per la trasmissione dei dati al STS dal 31 gennaio al 22 febbraio 2023, per quanto riguarda le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre 2022. È previsto anche un maggior termine per esercitare l'opposizione all'utilizzo dei dati sanitari: si potrà trasmettere il modello direttamente all'agenzia delle Entrate fino al 22 febbraio 2023 oppure accedere, dal 3 marzo 2023 al 30 marzo 2023, all'area autenticata del sito del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it).

Consolidato fiscale/Crediti ceduti

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 22 febbraio 2023, n. 220

Cessione alla consolidante del credito Iva inutilizzato: nessun riporto a nuovo

Nell'ambito del consolidato fiscale (articoli 117 e seguenti del Tuir), l'articolo 7, comma 1, lettera b), Dm 1° marzo 2018 stabilisce che ciascun soggetto può cedere, ai fini della compensazione con l'Ires dovuta dalla consolidante, i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17, Dlgs 241/1997, nel limite previsto dall'articolo 25 di tale Decreto (2 milioni di euro, a partire dal 1° gennaio 2022) per l'importo non utilizzato dal medesimo soggetto, nonché le eccedenze d'imposta ricevute in base all'articolo 43-ter, Dpr 602/1973. I crediti trasferiti possono essere utilizzati dalla controllante esclusivamente per il pagamento dell'Ires (a titolo di saldo e acconto), in modo che non possa residuare in capo alla consolidante un'eccedenza a credito (circolare 53/E/2004, paragrafo 5.1). Ne deriva, analizzando il caso oggetto di interpello, che il credito Iva ceduto alla consolidante e, per scelta, non utilizzato (ai fini Ires) non può essere riportato a nuovo nel Cnm. Ciò in quanto la consolidante avrebbe dovuto utilizzare il credito Iva, cedutole dalla consolidata, in compensazione del saldo Ires di un anno e del primo e/o secondo acconto dell'anno successivo, senza che residuasse alcunché (si vedano anche risposte interpello 191/2019, 133/2021 e 543/2022 e risoluzione 45/E/2022). Infatti, con il consolidato fiscale si determina un'unica base imponibile, costituita dalla somma algebrica degli imponibili di ciascuna società partecipante (articoli 121 e 122 del Tuir). Pertanto, ai fini dell'utilizzo dell'eccedenza in capo alla consolidata, questa deve presentare una dichiarazione integrativa (articolo 2, commi 8 e 8-bis e articolo 8, commi 6-bis e seguenti, Dpr 322/1998), al fine di ripristinare il credito Iva non utilizzato in capo alla consolidata, giacché nessuna norma del consolidato prevede la perdita dei crediti ceduti in una annualità in caso di mancato utilizzo negli anni successivi per assenza di debito Ires di gruppo.

Accertamento delle imposte/Isa

Provvedimento agenzia delle Entrate 24 febbraio 2023

Indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili per il 2022: approvati i nuovi modelli

Sono stati pubblicati sul sito dell'agenzia delle Entrate i 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli Isa applicabili per il periodo d'imposta 2022.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 20 febbraio 2023, n. 9/E

Avvisi bonari: codici tributo per il versamento

Vengono istituiti 45 nuovi codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'articolo 36-bis, Dpr 600/1973 (comunicazioni di irregolarità, cd. avvisi bonari, derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi). I nuovi codici dovranno essere utilizzati dai contribuenti che intendono pagare solo una parte dell'importo complessivamente richiesto con il modello F24 allegato alla stessa comunicazione. In tal caso non possono utilizzare il modello F24 precompilato ma dovranno compilarne un altro con i codici tributo (da inserire nella sezione «Erario», esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «importi a debito versati»; nei campi specificamente denominati va riportato altresì il codice dell'atto e l'anno di riferimento reperibili all'interno della comunicazione), relativi alle somme da versare. Nel documento di prassi viene proposta una tabella in cui sono riportati, in un'apposita colonna, anche i codici già esistenti per il versamento spontaneo.

Fiscalità internazionale/Royalty

Principio di diritto agenzia delle Entrate 20 febbraio 2023, n. 5

Diritto d'autore (utilizzo di software) e convenzioni contro le doppie imposizione

Il documento analizza la qualificazione dei compensi per l'uso o la concessione in uso di software ai fini delle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Si afferma che i compensi per la concessione del diritto di usare, riprodurre e distribuire un software, nei casi in cui ciò costituirebbe una violazione del diritto d'autore, devono essere regolati, ai fini della potestà impositiva, sulla base della norma specifica definita nei trattati internazionali stipulati dall'Italia. Questi ultimi prevalgono rispetto all'ordinamento nazionale, come previsto dal Tuir e come affermato dalla giurisprudenza costituzionale. Analizzando il caso del diritto d'autore, la norma nazionale prevede che le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, e i diritti sui programmi informatici sono tutelati dalla legge sul diritto d'autore (legge 633/1941). Per quanto riguarda la tassazione, la norma nazionale stabilisce che i compensi ricevuti per l'utilizzazione di tali opere si considerano prodotti nello Stato se corrisposti da soggetti residenti o da stabili organizzazioni di soggetti non residenti (articolo 23, comma 2, lettera c) del Tuir). Inoltre, se tali compensi sono corrisposti a non residenti, sono soggetti a una ritenuta del 30% a titolo d'imposta sulla parte imponibile del loro ammontare (articolo 25, Dpr 600/1973). Le disposizioni nazionali appena richiamate, tuttavia, devono coordinarsi con quelle convenzionali – interpretate secondo i chiarimenti disponibili nel Commentario al modello Ocse – le quali prevalgono, se contrastanti con le prime. Nella maggior parte dei trattati contro le doppie imposizioni stipulati dall'Italia è contenuta una disposizione rubricata come «Canoni» (in genere, articolo 12 della convenzione, corrispondente allo stesso articolo del modello Ocse), che tipicamente include nelle royalties, tra gli altri, i compensi corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche. Al riguardo, il Commentario all'articolo 12 del modello Ocse chiarisce che il carattere dei pagamenti riferiti a transazioni relative al trasferimento di software dipende dalla natura dei diritti che il cessionario acquisisce, e precisa che i diritti sui programmi di computer rappresentano una forma di proprietà intellettuale (paragrafo 12.2). Viene, altresì, precisato che i pagamenti effettuati per l'acquisizione di diritti parziali sul diritto d'autore rappresentano un canone per il quale il corrispettivo spetta per la concessione del diritto di usare il programma in casi in cui l'utilizzo del prodotto informatico costituirebbe una violazione del diritto d'autore (paragrafo 13.1). Per meglio comprendere il regime fiscale applicabile, il principio di diritto in esame riporta degli esempi. Ricadono in tali ipotesi le licenze per riprodurre e distribuire al pubblico un software che incorpora il programma protetto dal diritto d'autore o per modificare e diffondere in pubblico il programma. Come già affermato con la risoluzione 3 aprile 2008, n. 128/E, in tali circostanze i pagamenti sono effettuati a fronte della concessione in uso del diritto di autore sul programma il cui sfruttamento altrimenti spetterebbe esclusivamente al titolare del diritto di autore. Nella risoluzione 128/E è stato chiarito che i compensi corrisposti a fronte dell'acquisto di programmi software a società straniere non aventi una stabile organizzazione in Italia, non costituiscono royalties nel caso in cui tale acquisto sia finalizzato al puro utilizzo personale e commerciale e prescinde da qualsiasi forma di riproduzione e di commercializzazione del software stesso. In tali circostanze, il corrispettivo pagato sarà configurabile come reddito d'impresa o di lavoro autonomo, a seconda della natura del percipiente. Considerato che, nel caso di specie, il distributore italiano non acquista il programma informatico per finalità personali o imprenditoriali, ma acquisisce il diritto alla commercializzazione del software, il corrispettivo ottenuto dalla software house estera dovrà essere considerato, come precisato nella risoluzione, una royalty. Alla luce della normativa interna e dei chiarimenti resi nel Commentario al modello Ocse, l'agenzia conclude che i compensi corrisposti per la concessione del diritto di usare, riprodurre e distribuire il programma, in casi in cui ciò costituirebbe una violazione del diritto d'autore, vengano regolati, ai fini della ripartizione della potestà impositiva, dalla relativa norma del trattato per evitare le doppie imposizioni.

Caro energia/Contributo di solidarietà

Circolare agenzia delle Entrate 23 febbraio 2023, n. 4/E

Imprese del settore energetico: chiarimenti sul contributo di solidarietà straordinario

L'articolo 1, commi 115-121, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) ha istituito un contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 e ha modificato il contributo straordinario contro il caro bollette di cui all'articolo 37, Dl 21 marzo 2022, n. 21 (cd. Decreto Ucraina). Con la circolare in commento sono forniti i primi chiarimenti sul contributo di solidarietà straordinario dovuto sugli extraprofitti delle imprese che operano nel settore di produzione e vendita di energia elettrica o gas metano, di estrazione e rivendita di gas naturale, di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il documento di prassi, in linea con quanto previsto dal Regolamento Ue 2022/1854, delinea l'ambito soggettivo di applicazione (soggetti Ires che, nel 2022, hanno conseguito ricavi derivanti dalle attività sopra indicate pari ad almeno il 75% dei ricavi complessivi annui), la base imponibile (ammontare di reddito relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 10% la media dei medesimi redditi conseguiti nei quattro periodi di imposta precedenti), l'ammontare di contributo dovuto (aliquota del 50% della base imponibile; in ogni caso, quanto dovuto non può essere superiore a una quota pari al 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022), le modalità di versamento, i termini di versamento (entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 per i soggetti solari o entro il mese successivo in caso di approvazione del bilancio oltre i quattro mesi dalla chiusura, entro il 30 giugno 2023 per i soggetti non solari) e il rapporto con le altre imposte.

PNRR/Attuazione

Dl 24 febbraio 2023, n. 13, GU 24 febbraio 2023, n. 47

PNRR: disposizioni urgenti per l'attuazione

Il Decreto legge reca misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale degli Investimenti Complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Il testo contiene importanti novità in materia di crisi d'impresa (inclusa l'emissione delle note di variazione Iva, di cui all'articolo 26, comma 3-bis, Dpr 633/1972, che viene legittimata dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese dei contratti o degli accordi di ristrutturazione) e in tema di giustizia tributaria, per accelerare l'estinzione delle controversie oggetto di condono fiscale e per fissare a 5.000 euro la soglia delle cause che saranno decise dal giudice monocratico.

Decreto Milleproroghe/Agevolazioni

Legge di conversione approvata il 23 febbraio 2023

Decreto Milleproroghe 2023: conversione in legge

Il Dl 29 dicembre 2022 n. 198 è stato convertito in legge che, nella materia tributaria, accoglie numerose novità rispetto al testo originario.

Attività di ristorazione e di somministrazione di pasti e bevande

Fino al 31 dicembre 2023 gli esercenti delle suddette attività, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, potranno disporre temporaneamente di strutture amovibili (dehor, pedane, tavolini, sedute, ombrelloni, elementi di arredo urbano, attrezzature) su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, senza dover prima acquisire le autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (articoli 21 e 146, Dlgs 42/2004; articolo 6, comma 1, lettera e-bis, Dpr 380/2001).

Prima casa

Sono sospesi fino al 30 ottobre 2023 (e retroattivamente dal 1° aprile 2022; articolo 24, Dl 23/2020) i termini previsti dalla disciplina «prima casa» (nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte Prima allegata al Dpr 131/1986) per l'applicazione dell'imposta di registro ridotta in caso di acquisto della prima casa e per la fruizione del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (articolo 7, legge 448/1998).

Cessione del credito e sconto in fattura

Viene rinviata dal 16 al 31 marzo la scadenza per comunicare all'agenzia delle Entrate le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito dei bonus edilizi per le spese sostenute lo scorso anno (articolo 121, Dl 34/2020).

Tregua fiscale

Il provvedimento con cui l'ente territoriale, volendo aderire entro il 31 marzo 2023 alle disposizioni di pace fiscale previste dalla legge di bilancio 2023, può stabilirne l'applicazione alle liti in cui è parte esso stesso o un suo ente strumentale, acquista efficacia, in deroga alle norme generali sulle delibere in materia di tributi, con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente creditore ed è trasmesso al dipartimento delle Finanze del Mef entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici; lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro (articolo 1, commi 222-230, legge 197/2022) è rinviato dal 31 marzo al 30 aprile 2023; gli enti non statali hanno ulteriori possibilità di aderire alla rottamazione-quater.

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

Con riferimento ai beni ordinari e a quelli Industria 4.0 «prenotati» entro il 31 dicembre 2022, è possibile concludere l'effettuazione dell'investimento entro il 30 novembre 2023.

Termini in agricoltura

È differito dal 31 marzo al 30 giugno 2023 il termine di utilizzabilità del bonus carburante per le imprese agricole e della pesca (credito d'imposta del 20% riconosciuto agli operatori a parziale compensazione della spesa sostenuta per l'acquisto, nel terzo trimestre 2022, di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati nell'esercizio delle predette attività; cfr. articolo 7, Dl 115/2022). Inoltre, viene estesa al triennio 2023-2025 la possibilità di incrementare del 20% la quota di ammortamento deducibile (articolo 108 del Tuir) ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a fronte di spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali, con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni, disposizione che era stata introdotta dalla legge di bilancio 2020 per il triennio 2020-2022 (articolo 1, comma 509, legge 160/2019).

Accisa sulla birra

Per il 2023: è confermata l'aliquota ridotta del 50% (anziché l'ordinario 40%) per i microbirrifici artigianali con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri; è confermata l'aliquota ridotta del 30% o del 20%, a seconda se la produzione annua è fino a 30.000 ettolitri ovvero fino a 60.000 ettolitri, già disposta nel 2022 in favore dei piccoli birrifici; la misura generale dell'accisa è abbassata a 2,97 euro per ettolitro e per grado-Plato (dal 2024 tornerà a 2,99 euro).

Compensi agli sportivi

Si disciplina l'applicabilità della franchigia di 10.000/15.000 euro spettante nell'area del dilettantismo (articolo 36, Dlgs 36/2021).

Trasparenza sulle erogazioni pubbliche

È posticipato di un anno, al 1° gennaio 2024, il termine per l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, comma 125-ter, legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge sulla concorrenza 2017) in caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza (pubblicazione in nota integrativa o sul proprio sito Internet) sulle erogazioni pubbliche ricevute (sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria).