Credito d’imposta carburanti, spazio anche alle imprese agromeccaniche
L’espressione «imprese esercenti attività agricole» è la stessa utilizzata nell’articolo 1 del Dlgs 173/1998, che disciplina i soggetti ammessi a fruire dei buoni Uma per il gasolio agevolato
Credito d’imposta per l’acquisto di carburante da destinare alle attività agricole e della pesca riconosciuto anche per il terzo trimestre 2022. Lo prevede l’articolo 7 del Dl 115/2022 (decreto Aiuti bis).
La misura in commento era stata introdotta dall’articolo 18 Dl 21/2022, limitatamente al primo trimestre dell’anno; successivamente, per le sole imprese del settore della pesca, la misura è stata prevista anche per il secondo trimestre dal Dl 50/2022. Dunque, per le imprese esercenti attività agricola, bisogna tener conto degli acquisti effettuati nel periodo gennaio-febbraio-marzo e luglio-agosto-settembre; le imprese esercenti attività della pesca potranno, invece, includere anche gli acquisti del periodo aprile-maggio-giugno. Il contributo è previsto sotto forma di un credito di imposta in misura pari al 20% della spesa sostenuta (al netto dell’Iva), comprovata da fattura.
I requisiti per accedere all’agevolazione restano invariati, come invariati sono anche i dubbi che questa norma porta con sé e che sono in attesa di chiarimenti.
L’ambito soggettivo
La prima questione è quella dell’ambito soggettivo. La norma riconosce il credito alle «imprese che svolgono attività agricole o della pesca» e non alle «imprese agricole». La sottile differenza porta a ritenere che l’applicazione della norma includa anche soggetti diversi dalle imprese agricole propriamente dette (vale a dire quelle che svolgono una delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile) quali, ad esempio, le imprese agromeccaniche. A sostegno di questa interpretazione, si segnala che l’espressione «imprese esercenti attività agricole» è la stessa utilizzata dal legislatore nell’articolo 1 del Dlgs 173/1998, che disciplina i soggetti ammessi a fruire dei buoni Uma (utenti motori agricoli) per il gasolio agevolato, tra i quali sono comprese non solo le imprese agricole, ma anche le imprese agromeccaniche che svolgono lavorazioni e servizi agricoli.
L’ambito oggettivo
Altra questione è quella dell’ambito oggettivo. Danno diritto al credito di imposta solo gli acquisti di carburante per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola. Ciò che si ritiene di poter escludere sono gli acquisti relativi ad usi certamente diversi dalla trazione, ad esempio, il carburante utilizzato per riscaldare le serre.
Compensazione o cessione
Il credito può essere utilizzato in compensazione orizzontale, entro il 31 dicembre 2022, con il codice tributo «6965». In alternativa può essere ceduto a terzi soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. Manca però il provvedimento dell’agenzia delle Entrate con le modalità per effettuare la cessione. Ciò che è noto (perché previsto nella norma di legge) è che dopo la prima cessione è possibile farne al massimo altre due ma solo nei confronti di banche e intermediari finanziari o imprese di assicurazione autorizzate e che l’impresa beneficiaria che decide di cedere il credito di imposta deve richiedere l’apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta in esame.