Imposte

Forfettari: pensione, Tfr e preavviso. Così il calcolo della soglia di 30mila euro

Casi ed eccezioni relativi alla causa di esclusione dalla flat tax legata ai redditi da lavoro dipendente

di Paolo Meneghetti

I contribuenti che vogliono aprire la partita Iva nel 2021 aderendo al regime forfettario (5-15%) devono tenere conto della sussistenza delle cause ostative disciplinate dall’articolo 1, comma 57 della legge 190/14. Tra queste situazioni assumono sempre un ruolo preminente quelle legate a precedenti rapporti di lavoro, e a tal riguardo, occorre fare attenzione a due distinte situazioni :

1) prestare una attività prevalente a favore dell’ex datore di lavoro , sia nel caso in cui il rapporto sia ancora in corso, sia nel caso in cui sia cessato , ma sia stato presente nei due periodi d’imposta precedenti (lettera d-bis del comma 57);

2) aver conseguito redditi da lavoro dipendente o assimilati nel periodo d’imposta precedente l’inizio attività (quindi la verifica nel caso che stiamo valutando va eseguita per il 2020 ) non superiori a 30mila euro, tranne che non si sia verificata l’interruzione del rapporto di lavoro, sempre nell’anno precedente (lettera d-ter del comma 57).

Come conteggiare il preavviso

Sul secondo punto si registra una recente posizione interpretativa sollecitata da un interpello (risposta 368/2021) nel quale veniva rappresentata una situazione di cessazione di rapporto di lavoro con dimissioni comunicate con atto unilaterale recettizio nel 2020, ma la conclusione effettiva, dopo aver scontato il periodo di preavviso contrattuale, avviene nel 2021. Dato che il reddito da lavoro dipendente del 2020 superava il tetto di 30mila euro l’interpellante intendeva evocare l’esimente rappresentata dalla cessazione del rapporto di lavoro che riteneva avvenuta nel 2020 ( data di invio delle dimissioni irrevocabili), il che permetterebbe di aderire nel 2021 al regime forfettario anche se nel 2020 sono stati percepiti redditi da lavoro dipendente superiori a 30mila euro.

Di diverso avviso sono le Entrate che, partendo dal presupposto che configura rapporto di lavoro dipendente anche quello svolto nel periodo di preavviso, hanno ritenuto databile la cessazione del rapporto nel 2021 e non nel 2020. Con la conseguenza che l’esimente della cessazione del rapporto da lavoro dipendente , può essere invocata nel 2022 e non nel 2021.

I redditi da tassazione separata

Collegato a questo caso è il tema rappresentato dalla percezione di redditi da lavoro dipendente non assoggettabili a tassazione ordinaria bensì a tassazione separata: in tali casi occorre valutare se i redditi rientrano o meno nel tetto dei 30mila euro. Vero è che nel periodo di cessazione del rapporto il tetto non rileva, ma se il contribuente , cessato il rapporto da lavoro dipendente, iniziasse a percepire la pensione, l’esimente della cessazione sarebbe inapplicabile (circolare 10/E/2016, par. 2.3) e allora torna a pieno titolo la necessità di verificare se il reddito dell’anno precedente supera o meno la soglia di 30mila euro conteggiando o meno il Tfr.

Vediamo questo esempio: Mario Rossi nel 2020 ha cessato il rapporto da lavoro dipendente, conseguendo redditi per 20mila euro da lavoro dipendente, più 9mila da pensione, più 10mila da Tfr. Potrà aderire nel 2021 al regime forfettario pur se la somma di tutti i redditi da lavoro dipendente supera il tetto dei 30mila euro? La risposta è certamente positiva, nel senso che egli potrà aderire al regime forfettario, perché i redditi non soggetti a tassazione ordinaria esulano dal computo della soglia. La tesi è stata ufficializzata in un interpello del 2020 (il numero 102) che sul punto esplicitamente afferma: «Si ritiene che ai fini della determinazione del limite di 30.000,00 euro rilevino solo i redditi percepiti in via ordinaria, senza tener conto di fattori errati (redditi soggetti a tassazione separata) che potrebbero falsare la determinazione di tali importi ai fini della predetta soglia».

Infine va ricordato che la verifica va eseguita anche nel caso di cessazione di rapporto di lavoro cui segue l’inizio di un nuovo rapporto di lavoro: l’esimente da cessazione del rapporto non può essere spesa per aderire al regime forfettario anche in presenza di redditi (dei due rapporti da lavoro dipendente ) superiori a 30mila euro, ma resta fermo che in tale conteggio non vanno considerati i redditi assoggettati a tassazione separata.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©