L'esperto rispondeImposte

Stop all’accisa sull’energia autoprodotta e consumata, anche se ceduta a terzi

Possibile la disapplicazione delle accise sulla quota energetica autoprodotta e consumata

di Tommaso Landi

La domanda

Immobile con impianto fotovoltaico per produzione di energia elettrica per autoconsumo. Nell’immobile viene ospitata un’altra azienda, con un contratto di locazione all inclusive. L’agenzia delle Dogane contesta la violazione della disciplina sulle accise (che prevede l’esenzione dall’accisa solo per l’energia autoprodotta ed autoconsumata dal produttore stesso) e chiede, a titolo di accisa non pagata, un importo calcolato su tutta l’energia autoprodotta senza considerare che solo una parte minoritaria della stessa è di fatto utilizzata dalla società in affitto. Alla richiesta di riduzione le dogane replicano che non essendo stati informati preventivamente in modo da poter dare indicazioni al fine di distinguere in modo certificato l’e.e. consumata dalle due aziende separatamente, occorre pagare l’accisa sulla totalità della produzione. Si richiede un parere, anche considerando che è oggettivo che parte di essa è autoconsumata (esente dall’accisa), dunque pare ingiusto dover pagare l’accisa su tutto.
M.S. – Como

Con la nota n. 130439 del 13 dicembre 2013 l’agenzia delle Dogane afferma che «l’autoproduttore non è altro che un consumatore finale che anziché acquistare energia elettrica di cui necessita per la propria attività, la produce, in tutto o in parte, da sé medesimo»; e che «in linea generale, per energia elettrica “autoprodotta” è sempre stata intesa quell’elettricità prodotta per proprio uso e non per scopo di rivendita, per cui l’autoproduttore è quel soggetto che esercita un’officina elettrica per alimentare consumi necessari a proprie esigenze».

Ciò premesso occorre tener presente che la Corte di cassazione con la sentenza n. 26145/2019 ritiene che possa beneficiare dell’esenzione prevista dall’articolo 52, comma 3, lettera b) esclusivamente il soggetto che produce energia elettrica e che la autoconsuma. Dalla lettura attenta della sentenza citata si evince come i giudici abbiano escluso che si possa esentare da accisa l’energia elettrica prodotta da un’impresa che la ceda a terzi soggetti affermando, però, che l’esenzione in esame «è limitata all’utilizzazione che fa dell’energia medesima il soggetto autoproduttore ed è di stretta interpretazione: deve, pertanto, riconoscersi l’esenzione unicamente alla società […] che produce l’energia, nei limiti del consumo dalla stessa praticato, e non già per l’ipotesi in cui la società ceda l’energia elettrica a distinti soggetti giuridici […], pena facili ed intuibili elusioni della disposizione agevolativa».

La sentenza della Corte di cassazione n. 26145/2019, che pur in prima lettura sembrerebbe sfavorevole, concede quindi uno spiraglio di difesa al lettore, infatti, sebbene fornisca una interpretazione restrittiva alla nozione di autoproduttore, qualora ben interpretata pare ammettere che l’impresa produttrice – per la quota parte di energia che essa autoconsuma – sia comunque un “autoproduttore”, sebbene ceda una quantità imprecisata di energia elettrica a terzi.

Ad avviso dello scrivente, quindi, in sede di confronto con le Dogane o in contenzioso, soprattutto se si riuscisse a quantificare e provare, anche in via presuntiva, l’entità dell’energia autoconsumata, si potrebbero avere possibilità di esito positivo, ottenendo la disapplicazione delle accise sulla quota di energia autoprodotta e autoconsumata, a prescindere dal fatto che una quota parte di energia sia ceduta a terzi.

Consulta L’Esperto risponde per avere accesso a un archivio con oltre 200mila quesiti, con relativi pareri. Non trovi la risposta al tuo caso? Invia una nuova domanda agli esperti.

Fino alle 18 di venerdì 28 gennaio è inoltre possibile inviare un quesito al Forum con gli esperti abbinato a Telefisco 2022. Le risposte saranno pubblicate sul quotidiano, online (dal 1° febbraio) e in un numero speciale dell’Esperto risponde in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 7 febbraio.


Per saperne di piùRiproduzione riservata ©