I temi di NT+Modulo 24

Zone economiche speciali, la detassazione del 50% fa i conti con il modello Redditi

Per accedere al beneficio non è necessario costituire una nuova impresa ma serve l’avvio di una nuova attività e la creazione di nuovi posti di lavoro

di Alessandro Sacrestano

Al via nel modello di dichiarazione dei redditi in corso l’agevolazione prevista dai commi da 173 a 176 dell’articolo uno della Finanziaria per il 2021 (legge 178/2020).
Si tratta di un bonus fiscale, fruibile sotto forma di detrazione d’imposta, a favore delle nuove iniziative economiche avviate nelle Zone economiche speciali (Zes).

Le Zes sono state istituite dall’articolo 4 del decreto legge 91/2017 per favorire la crescita del Mezzogiorno attraverso la nascita e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale. Includono porti, aree retroportuali, piattaforme logistiche e interporti e possono essere regionali o interregionali e contemplare anche aree non adiacenti ma connesse sul piano economico, come previsto dal regolamento attuativo delle aree, ossia il Dpcm 12/2018.

In sintesi, la norma in esame dispone che le nuove iniziative economiche impiantate in tali aree scontino un’imposta sul reddito prodotto nella Zes ridotta del 50% a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi.

Il riconoscimento dell’agevolazione è subordinato al fatto che le imprese beneficiarie:

a) mantengano la loro attività nella Zes per almeno dieci anni;

b) conservino i posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata nella Zes per almeno dieci anni;

c) non siano in stato di liquidazione o di scioglimento.

L’agevolazione, tuttavia, è accordata nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dai diversi regolamenti (Ue) relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.

Le aree di applicazione della misura fiscale

Il carattere e, soprattutto, la misura dell’agevolazione impongono un’attenta riflessione sulla corretta individuazione delle aree specifiche del Paese dove è possibile fruirne correttamente con gli indirizzi della norma.

A tal riguardo, sembra utile fare riferimento a quanto disposto dall’articolo 4 del Dl 91/2017, che definisce una Zes «... una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un’area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (Ue) n. 1315 dell’11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (Ten-T)».

Si tratta, pertanto, di aree ben definite individuate dalle regioni in ritardo di sviluppo, con un Pil pro capite inferiore al 75% della media europea, o in fase transizione e, cioè, con un Pil pro capite tra il 75 e il 90% della media europea.
Ogni regione può presentare una sola proposta di istituzione della Zes nel proprio territorio o, qualora siano presenti più aree portuali, due proposte cui sia accluso un dettagliato piano di sviluppo strategico.

Al momento, chi intende sapere se il proprio insediamento imprenditoriale si trovi o meno in un’area Zes può fare riferimento ai seguenti provvedimenti normativi:

Sicilia: Dpcm 22 luglio 2020

Calabria: Dpcm 21 maggio 2018

Basilicata: Dpcm 13 giugno 2019

Puglia: Dpcm 13 giugno 2019; Dpcm 5 settembre 2019

Campania: Dpcm 21 maggio 2018

Abruzzo: Dpcm 22 luglio 2020

Molise: Dpcm 5 settembre 2019

Ulteriori informazioni, in particolare sui Comuni espressamente compresi e le aree di questi interessati dai provvedimenti in esame, possono essere consultati con dovizia di particolari sul sito ministeriale al link https://www.agenziacoesione.gov.it/zes-zone-economiche-speciali/.

Il concetto di novità dell’iniziativa imprenditoriale

Esaurita la fase di controllo geografico sull’effettiva ubicazione in una delle aree interessate dalla norma, va analizzato un ulteriore elemento sotteso dalla norma stessa. In particolare, il comma 173 dell’articolo 1 citato, dispone che solo «... per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (...) l’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella Zes è ridotta del 50 per cento a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi».

Ne deriva, quindi, che il concetto di nuova iniziativa economica assume un carattere rilevante rispetto alla corretta fruizione dell’agevolazione.

Un sostanziale aiuto rispetto alla questione è contenuto nella risposta a interpello 771/2021 con cui l’amministrazione finanziaria ha confermato che dette requisito presuppone non la costituzione di una nuova impresa, quanto piuttosto l’avvio di una nuova attività e la creazione di nuovi posti di lavoro. L’agevolazione in argomento, di fatti, prende spunto dall’articolo 4 del Dl 91/2017 che, con l’obiettivo di creare condizioni favorevoli allo sviluppo imprenditoriale in alcune aree del Paese, ha previsto l’opportunità di istituire le cosiddette Zes. Pertanto, l’agenzia delle Entrate ha evidenziato che il legislatore ha riservato l’incentivo alle imprese che intraprendono una “nuova iniziativa economica” in forza della quale siano creati nuovi posti di lavoro da conservarsi, come detto, per almeno dieci anni. Data tale formulazione letterale, conclude il Fisco, è evidente che l’agevolazione spetti anche «alle imprese già operanti nei territori interessati, purché procedano ad avviare una nuova attività in precedenza non esercitata, da cui discenda la creazione di nuovi posti di lavoro, nel rispetto degli ulteriori requisiti e condizioni richieste dalla relativa disciplina».

Tale interpretazione, aggiunge ancora la risposta dell’amministrazione finanziaria, è coerente anche con lo spirito istitutivo delle Zes, così come delineato nel Dl 91/2017, secondo cui il loro fine ultimo è quello di «favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l’insediamento di nuove imprese in dette aree».

La risposta del Fisco è sicuramente molto importante. Tuttavia, un passaggio più approfondito da parte del Fisco sarebbe stato più gradito. In sostanza, la “nuova attività” deve rientrare in un diverso codice Ateco rispetto a quello in base al quale l’impresa già opera?

Si ritiene di poter dare risposta negativa alla domanda in funzione della ratio della norma e, cioè, quella di «favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti ...». Insomma, anche se si rimane nell’ambito del medesimo codice attività, ma si avvia la produzione di beni e servizi diversi da quelli precedentemente forniti e, soprattutto, con tale nuova produzione si creano nuovi posti di lavoro, non dovrebbe essere in discussione la spettanza del beneficio.

Ulteriori condizioni per fruire del beneficio

Il comma 174 della norma ribadisce le altre condizioni necessarie per godere della detassazione parziale e, cioè:

a) mantenere l’attività nella Zes per almeno dieci anni;

b) conservare i posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata nella Zes per almeno dieci anni;

c) non versare in stato di liquidazione o di scioglimento (comma 175).

Il venir meno anche di uno solo di tali condizioni comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione dell’agevolazione di cui si è già usufruito.

Attenzione, perché il beneficio è fruibile entro i limiti della normativa europea in materia di aiuti de minimis. Si tratta, nel dettaglio, dei seguenti Regolamenti:

Regolamento Ue 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”;

Regolamento Ue 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo;

Regolamento Ue 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

I limiti previsti dai menzionati Regolamenti vanno osservati in funzione di tutti i benefici complessivamente fruiti dall’impresa beneficiaria.

L’esposizione nel modello di dichiarazione dei redditi

Per le società di capitali, al fine di fruire dell’agevolazione, consistente nella riduzione dell’imposta dovuta nella misura del 50 per cento, bisognerà indicare nel rigo RS491 del modello di dichiarazione:

in colonna 1, l’ammontare del reddito già indicato nel quadro RF realizzato nella Zes per cui intende usufruire dell’agevolazione;

in colonna 2, l’ammontare del reddito già indicato nel quadro RF, o quadro RH e/o RL per i non residenti, realizzati nella Zes dal soggetto fiscalmente trasparente di cui il dichiarante è socio/beneficiario (ad esempio, Trust, ecc.), per i quali detto soggetto trasparente intende usufruire dell’agevolazione. L’importo di colonna 2 non deve essere ricompreso nell’importo di colonna 1.

L’agevolazione spettante va portata in diminuzione dell’imposta netta da indicare nel rigo RN11, colonna 2.


Questo articolo fa parte del Modulo24 Tuir del Gruppo 24 Ore.

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