I temi di NT+Modulo 24

Codice della crisi, i rinvii complicano l’attività del revisore

Coinvolgimento e responsabilità del professionista dopo il Dl 118

di Girolamo Matranga

Il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, introdotto nel contesto normativo nazionale a seguito della legge 155/2017 e del successivo Dlgs 14/2019, tra le tante innovazioni ha previsto, oltre che gli indici di allerta e le corresponsabilità tra organi di gestione e di controllo in caso di inerzia, anche la nomina dei revisori legali dei conti per una platea di società rientranti nei parametri di cui all’articolo 2477 del Codice civile ovvero per società che superassero per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti ovvero totale attivo superiore ad euro 4 milioni, oppure ricavi delle vendite e prestazioni superiore ad euro 4 milioni oppure oltre 20 dipendenti impiegati in media durante l’esercizio.

Detto Codice è stato purtroppo posticipato, nella sua piena attuazione, a seguito di una costante “deriva normativa” che è culminata con il Dl 118/2021, entrato in vigore il 25 agosto scorso, e convertito con legge 147/2021, che ha rifissato talune fasi della sua adozione secondo le seguenti scadenze, ovvero:
dal 15 novembre 2021 per la cosiddetta composizione negoziata della crisi;
dal 16 maggio 2022 entrata di altre disposizioni normative previste dal Codice e
dal 31 dicembre 2022 e 2023 il resto della normativa ovvero la piena richiamata nomina dei revisori per una ampia platea di società (Srl e cooperative) rientranti nei parametri previsti all’articolo 2477 di cui si è detto e del sistema delle allerte.

Il Dl 118/2021, alcune questioni rilevanti per il revisore

Tuttavia, appaiono lecite talune domande che possono sorgere nell’analisi più puntuale della norma in questione.

In particolare, possono sollevarsi tre temi:
il primo: avuto riguardo la mancata applicazione tempestiva della normativa che prevede la nomina dei revisori;
il secondo: avuto riguardo il mancato coinvolgimento del revisore nelle procedure di negoziazione assistita;
il terzo: avuto riguardo alle responsabilità comunque richiamate nell'articolo 15 del Dl 118/2021 (segnalazione dell'organo di controllo).

La tempestività

Con riferimento alla prima questione essa concerne, ad esempio, le motivazioni sottostanti la mancata applicazione tempestiva della normativa che prevede la estensione della revisione legale dei conti anche per le società di cui ai parametri previsti all’articolo 2477 del Codice civile.

Infatti, se è vero che la revisione legale dei conti adottata in osservanza ai principi di revisione internazionale (Isa Italia), ha la funzione di aumentare la fiducia degli investitori e la trasparenza e sostenibilità di un mercato sempre più globale e misuratore di competitività anche internazionale del paese Italia (i cui costi di applicazione sono ben più contenuti degli impatti negativi conseguenti ai mancati controlli come il crescente mercato dei corporate Npl/Utp per esempio può confermare), non aver prioritizzata l’applicazione della normativa sulla ampliamento della nomina dei revisori quali fattori mitiganti i rischi della deriva imprenditoriale non sottoposta ad alcun controllo esogeno, appare una questione di rilievo.

Ove questa mancata attuazione fosse argomentabile, come eccessivo onere accessorio che le imprese non possono sostenere - special modo nel contesto della pandemia - appare lecita sia la replica appena esposta ovvero che i costi sono comunque inferiori ai malefici derivanti dai mancati controlli, sia che si sarebbe potuto mitigare l’onere a carico delle aziende con politiche governative incentivanti i controlli ed attente (in maniera premiale), a chi avrebbe provveduto alla nomina ed alla introduzione di controlli aziendale.

La premialità invece appare riconosciuta a chi dichiara la crisi e non a chi invece, si attrezza, per evitarla.

La negoziazione assistita senza revisore

Con riferimento alla seconda questione, essa concerne la motivazione sottostante la circostanza che sia stato ritenuto necessario prevedere una nuova ed ulteriore figura: quella dell’esperto indipendente nell’ambito della composizione negoziata della crisi senza alcuna previsione, nemmeno possibilista, che una predetta funzione possa essere ad interim assolta anche dal revisore e/o sindaco incaricato della revisione (nemmeno nei contesti in cui il revisore è nominato), tenuto conto che questa figura professionale (ovvero colui che assolve la funzione di revisore), in base ai principi di revisione internazionale, imprescindibilmente ha le caratterizzazioni tecniche professionali previste dalla norma essendo ab origine indipendente, tra gli altri, oltre che garante di trasparenza e terzietà di giudizio sugli andamentali della società.

Figura del revisore che avrebbe potuto anche assumere una funzione preventiva di composizione avendo professionalità competenze ed attitudini a tale attività. Peraltro il revisore proprio in base alle modalità di conduzione dell’incarico in continuità d’azione ha la possibilità di sollecitare l’impresa con warning progressivi, e prima di emettere teorici giudizi estremi quali quelli negativi, avrebbe senz’altro potuto venire incontro anche alle esigenze normative di ultima istanza ovvero di evitare una congestione dei procedimenti giuridici delle imprese in crisi, attivandosi nella sollecitazione delle procedure di negoziazione assistita, divenendone parte attiva, accorciando peraltro la catena degli stakeholders e mettendo a disposizione la storia del cliente e dell’understanding del business e implicazioni correlate oltre che il bagaglio di professionalità e competenza di cui dispone. Ciò aumentando anche la forza deterrente dei revisori.

Aspetti che la norma, seppure legittima e condivisibile, ha però del tutto tralasciato preoccupandosi piuttosto di creare una nuova figura professionale da formare estraendola da categorie variegate tra cui anche i legali e consulenti del lavoro, commercialisti, soggetti non iscritti ad alcun albo, ma non tra i revisori.

Le responsabilità sulla segnalazione all’organo di controllo

Con riferimento alla terza ed ultima questione tra le tante che possono sollevarsi, e nell’ambito del presente contributo mosso unicamente da una prospettiva positiva propositiva e con finalità di stimolare la riflessione nel considerare un sempre più utile supporto del revisore nelle problematiche dei controlli su cui si misura come detto la serietà di un mercato e di una economia in generale, attiene alle responsabilità richiamate dall’articolo 15 del Dl 118/2021.

Orbene se la norma concernente l’obbligo di nomina dei revisori ai sensi dell’articolo 2477 è stata posticipata così come quelle di cui agli articoli 14 e 15 del Dlgs 14/2019, l’articolo 15 del Dl 118, a chi si rivolge? Ai revisori/organi di controllo già nominati? Ma questi non sono già sin d’ora consapevoli delle responsabilità? Senz’altro le risposte a queste domande non possono che essere, salvo beneficio di specifiche altre disposizioni, positive e dunque la platea dei revisori che devono con tempestività agire sono quelli già nominati secondo le regole previgenti.

Certamente una ampia platea (a dire il vero anche oltre modo numerosa) di aziende rientranti nei parametri di cui all’articolo 2477 del Codice civile, rimane esclusa al momento, non avendo alcun revisore nominato.

Ma c’è dell’altro: la responsabilità del revisore nominato scatta se questi non segnala con tempestività la crisi, aspetto che innegabilmente lascia spazi aperti di ulteriori riflessioni se si considera che anche gli indicatori di allerta che erano prodromici a parametri di riferimento sono stati rimandati e quindi la misurazione di tempestività, sarebbe ancorata a soggettivi indicatori che il revisore attualmente nominato deve formulare.

Aspetti che senz’altro potrebbero complicare e creare imbarazzo e non di poco nei rapporti tra gli stakeholder oltre che lasciare aperti taluni concreti rischi anche di contestazioni tra i predetti attori, seppure nel rispetto della normativa in questione.

Si consideri per ultimo che l’attivazione della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, è una procedura volontaria, che può essere attivata in autonomia dall’imprenditore, senza che questi debba procedere necessariamente ad una preventiva comunicazione all’organo di controllo, ove presente, di questa sua intenzione, e che il referente con cui l’imprenditore può, in via del tutto riservata, conferire (coperto da segreto professionale) è l’esperto indipendente, il quale potrebbe, in linea teorica e di principio, essere informato dall’imprenditore di fatti e circostanze diverse che nel corso delle attività di revisione, non sono state comunicate all’organo di controllo, che si troverebbe non solo ad essere anticipato dall’imprenditore nell’attivazione della composizione negoziale, ma a rimanere paradossalmente garante della procedura e passibile di essere giudicato da chi la procedura la dovrà comporre e valutare.

Chi svolge questa professione tutti i giorni e con i limiti delle attuali normative, è ben consapevole che nella dialettica con l’imprenditore, spesso è complesso stabilire, tempistiche, modalità, estensione e profondità con cui muoversi e con le quali lanciare le allerte, stante gli innumerevoli fattori in gioco e gli interessi convergenti e divergenti degli stakeholeders che occorre ponderare, ma ciò di per sé non significa che l’organo di controllo sia stato inerte.

L’auspicio

Quanto sopra è nell’intento possa servire per rivedere taluni aspetti di una norma senz’altro encomiabile per le finalità nobili che persegue, rivalutando la categoria professionale dei revisori che senz’altro è in grado di contribuire alla rinascita ed al rilancio della economia per le competenze e professionalità che essa esprime oltre che per la caratterizzazione del lavoro di controllo anche preventivo svolto, ed evitare che possa essere considerata non al pari di altri organi previsti dalla normativa di riferimento, essendo peraltro vigilata da organismi ministeriali.

Questo articolo fa parte del nuovo Modulo24 Revisione e Crisi d’impresa del Gruppo 24 Ore. Leggi gli altri articoli degli autori del Comitato scientifico e scopri i dettagli di Modulo24