Imposte

Bonus ricerca e sviluppo, la sanatoria è da motivare

Nella dichiarazione analitica va illustrato il motivo della rideterminazione. Prima l’esame delle attività che hanno prodotto il credito poi la scelta sul riversamento

di Emanuele Reich e Franco Vernassa

Tutto pronto per la sanatoria del credito d’imposta ricerca e sviluppo del quinquennio 2015-2019 (articolo 3 del decreto legge 145/2013), a seguito della pubblicazione del provvedimento 188987/2022 delle Entrate (si veda il precedente articolo «Regolarizzazione dei crediti ricerca e sviluppo, irrilevanti le sanzioni già versate»), che, terminata la pubblica consultazione, ha approvato il modello e le istruzioni.

Le attività preliminari

Entro il 30 settembre 2022 le imprese dovranno:

• riesaminare criticamente sotto il profilo tecnico, fiscale e documentale le attività che hanno originato il credito già utilizzato, alla luce anche delle interpretazioni succedutesi nel tempo, ad esempio in tema di software (circolare Mise 59990 del 9 febbraio 2018), attività innovative di processo (risoluzione 40/E del 2 aprile 2019), industria alimentare (risposta 188 del 17 marzo 2021), e più in generale dei criteri della novità e dell’originalità, e

• decidere se riversare il credito, anche solo parzialmente, o mantenere le proprie posizioni (articolo 5, commi 7-12, del decreto legge 146/2021).

Da un punto di vista procedurale, il riversamento senza applicazione di interessi e sanzioni riguarda il credito:

• “maturato” nel quinquennio 2015-2019 (soggetti solari);

• che alla data di entrata in vigore del decreto legge 146/2021 (22 ottobre 2021) risulta indebitamente utilizzato in compensazione e non recuperato con atto già definitivo .

L’accesso alla procedura è escluso nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione:

• sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, ovvero

• sia privo della documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili.

Il riversamento spontaneo è riservato ai soggetti che abbiano:

a) realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;

b) applicato il comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto legge 143/2013 in maniera non conforme alla disposizione d’interpretazione autentica di cui all’articolo 1, comma 72, della legge 145/2018;

c) commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;

d) commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.

La procedura di accesso

Le imprese che intendono riversare il credito dovranno presentare esclusivamente in via telematica, entro il 30 settembre 2022, la richiesta sul modello approvato il 1° giugno 2022 specificando per ciascun periodo da sanare (sezioni I-V):

• la motivazione della regolarizzazione tra uno o più dei quattro casi prima indicati;

• la presenza di atto istruttorio o di recupero del credito o altro provvedimento impositivo;

• i dati rilevanti per la determinazione del credito d’imposta, con indicazione delle spese agevolabili sostenute; per gli anni 2017, 2018 e 2019 ci si deve riferire alle dichiarazioni dei redditi presentate, mentre per il 2015 e 2016 i dati devono essere inseriti analiticamente ex novo;

• il dettaglio delle date e degli indebiti utilizzi in compensazione del credito;

• il calcolo dell’importo del credito da riversare, poi riepilogato nella sezione VI.

Quale novità assoluta, il modello contiene per ogni periodo d’imposta interessato la «dichiarazione analitica» che consiste in una pagina editabile libera nella quale il contribuente deve illustrare la ragione posta alla base della rideterminazione del credito d’imposta e del conseguente indebito utilizzo in compensazione.

L’importo del credito d’imposta indebitamente utilizzato in compensazione dovrà essere riversato entro il 16 dicembre 2022, ovvero in tre rate di pari importo da corrispondere entro il 16 dicembre 2022, 2023 e 2024, con interessi calcolati al tasso legale.

Il riversamento dovrà essere cash, non potendosi avvalere della compensazione nel versamento tramite modello F24 di cui all’articolo 17 del Dlgs 241/1997; da notare che la procedura si perfeziona con il pagamento in unica soluzione o dell’ultima rata.

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