Imposte

Ricerca e sviluppo, l’attesa della certificazione mette in stand by la sanatoria

Con la proroga del termine di adesione alla sanatoria credito Ricerca e sviluppo gli operatori avranno più tempo per vagliarne la convenienza. Restano ancora criticità

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di Pierpaolo Ceroli e Agnese Menghi

Con la proroga del termine di adesione alla sanatoria credito Ricerca e sviluppo, pervenuta post scadenza, gli operatori avranno più tempo per vagliarne la convenienza, in quanto presenta ancora criticità e, a tal proposito, uno strumento decisivo per la valutazione è rappresentato dalla certificazione delle spese ai sensi dell’articolo 23 del Dl 73/2022.

L’attestazione, infatti, non solo è riservata alla qualificazione degli investimenti effettuati per fruire dei “nuovi” crediti d’imposta R&S, innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica (legge 160/2019), ma può essere richiesta anche per la qualificazione delle attività R&S di cui al Dl 145/2013. Tuttavia, ai fini della sanatoria, è necessario che l’emanazione del Dpcm che regola il rilascio della certificazione avvenga nei tempi necessari per consentire l’organizzazione degli enti certificatori e dei contribuenti.

Per i fruitori del credito previsto dal Dl 145/2013 la certificazione, infatti, può assumere una duplice veste. In primis, può essere finalizzata ad acquisire, prima dell’adesione alla sanatoria, di una valutazione delle spese R&S per le quali si è fruito del credito e della relativa documentazione da parte di un ente specializzato. In tal modo, il contribuente riceve un’analisi degli eventuali profili critici e, di conseguenza, può decidere se accedere alla sanatoria solo parzialmente o per la totalità. In secondo luogo, la certificazione può anche sostituirsi alla regolarizzazione e tutelare il beneficiario del credito qualora non vi siano rilievi da parte dell’ente certificatore, in quanto, ai sensi del comma 4 del citato articolo 23, l’attestazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, purché l’attività R&S esaminata sia quella concretamente realizzata. Se ciò si verifica, tutti gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli. Inoltre, a seguito della legge 197/2022, la certificazione può essere richiesta fino all'emissione di un Pvc.

In precedenza, l’efficacia della certificazione era preclusa a seguito della formale conoscenza dell’attività ispettiva. Occorre attendere comunque il Dpcm per comprendere appieno l’operatività della certificazione, poiché, sulla base della bozza circolata nel corso del 2022, il decreto disciplinerà la procedura e il contenuto della certificazione e le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori.

Attenzione che la convenienza dell’attestazione deve essere valutata anche per il credito R&S disciplinato dalla legge 160/2019, infatti in assenza di un interpello o del parere preventivo del Ministero, la certificazione rappresenta lo strumento ex post che tutela il contribuente da controlli dell’Amministrazione finanziaria. A tal proposito, si vuole evidenziare, infine, l’importanza di richiedere, prima di fruire del credito, il parere del Ministero, tramite l’istituto dell’interpello multidisciplinare citato anche nella circolare n. 31/E/2020, in quanto in sede di controllo l’agenzia delle Entrate, nonostante non disponga delle competenze necessarie per la qualificazione delle attività come ricerca e sviluppo, non è tenuta a richiedere il parere del Mise. L’eventuale risposta positiva, tuttavia, “blinda” la posizione del contribuente in relazione sia alla classificazione delle spese sulle quali calcolare il credito sia sull'utilizzo dello stesso.

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