I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 20 al 28 maggio

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Decreto Sostegni bis/Agevolazioni

Dl 25 maggio 2021, n, 73, GU 25 maggio 2021, n. 123

Decreto Sostegni bis: pubblicazione del testo

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge, in vigore dal 26 maggio 2021, che contiene misure connesse all'emergenza Covid-19 per imprese, lavoro, giovani, salute e servizi territoriali (cd. Decreto Sostegni bis).

Iva/Rimborso

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 20 maggio 2021, n. 359

Credito Iva: rimborso al soggetto non residente anche in presenza di rappresentante fiscale

Un soggetto Ue non residente, anche in caso di nomina di un rappresentante fiscale in Italia o di identificazione diretta, qualora ne ricorrano le condizioni ed in assenza di cause ostative, può chiedere il rimborso Iva attraverso il portale elettronico (articolo 38-bis2, Dpr 633/1972). Si tratta del cd. rimborso diretto. In questo modo l'Amministrazione finanziaria si allinea con quanto previsto dalla Corte di Cassazione, ordinanza 8 ottobre 2020, n. 21684 e dalla Corte di Giustizia Ue, causa C-323/12. Un primo cambio di orientamento era stato annunciato con la risposta ad interpello 11 settembre 2020, n. 339, con cui veniva negata la possibilità di aderire al rimborso Iva di cui all'articolo 38-bis2, Dpr 633/1972 a un soggetto non residente, identificato ai fini Iva in Italia, che aveva posto in essere esclusivamente operazioni attive in reverse charge nel territorio dello Stato ma che aveva già presentato la dichiarazione con la partita Iva italiana (optando, così, di fatto per l'erogazione del rimborso ai sensi dell'articolo 38-bis, Dpr 633/1972).Restano ferme le condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 38-bis2, ossia che il soggetto passivo: non abbia posseduto una stabile organizzazione nel territorio dello Stato; non abbia effettuato operazioni territorialmente rilevanti in Italia, salvo che si tratti di operazioni soggette a Iva con il meccanismo del reverse charge, di prestazioni di trasporto e relativi servizi accessori non imponibili Iva nonché di servizi «TTE».L'agenzia precisa che le fatture di acquisto, la cui Iva è chiesta a rimborso tramite l'utilizzo del portale elettronico: devono essere intestate alla partita Iva del soggetto non residente (con esclusione, quindi, delle fatture passive intestate alla partita Iva italiana); non devono essere inserite nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale Iva presentata dal rappresentante fiscale.Infine, superando la Faq 12 luglio 2010 n. 40 pubblicata sul proprio sito nella sezione dedicata ai rimborsi (che prevedeva per i soggetti che hanno una stabile organizzazione in Italia, gli identificati diretti, e coloro che usufruiscono del rappresentante fiscale, di dover chiedere il rimborso secondo le modalità previste dall'articolo 38-bis, Dpr 633/1972), l'agenzia afferma che, qualora il rappresentante fiscale opti per il rimborso in dichiarazione annuale (38-bis citato) - ai fini di un migliore riscontro del credito chiesto a rimborso - dovrà tenere separate le operazioni riferibili alla partita Iva estera da quelle riferibili alla partita Iva italiana, annotandole separatamente nei registri Iva e in un apposito modulo della dichiarazione Iva (analogamente a quanto avviene per le operazioni della casa madre non residente che confluiscono nella contabilità Iva della sua stabile organizzazione nazionale).

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 20 maggio 2021, n. 360

Servizi resi nei marina resort: condizioni per l'Iva ridotta

I marina resort sono particolari strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di soggetti all'interno delle proprie imbarcazioni da diporto ormeggiate nel relativo specchio acqueo attrezzato. Si tratta di strutture equiparate per legge (articolo 32, comma 1, Dl 133/2014) alle strutture ricettive all'aria aperta, per cui si applica l'aliquota Iva ridotta al 10% (numero 120 della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972; articolo 1, comma 365, legge 208/2015) .Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 21/2016 – che aveva dichiarato la parziale illegittimità della normativa del 2014 stante il mancato coinvolgimento delle Regioni nella procedura di individuazione dei requisiti che devono possedere le strutture in questione – era stato emanato il Dm 6 luglio 2016, in base al quale possono essere qualificati come marina resort, e beneficiare dunque del relativo regime Iva agevolato, quelle strutture idonee ed attrezzate a consentire l'ormeggio in sicurezza ad un numero di unità da diporto non inferiore a 7 e dotate di specifici impianti, servizi e attrezzature, previo regolare completamento dell'iter autorizzativo previsto dalla normativa di settore.Più di recente, l'articolo 100, comma 10-bis, Dl 104/2020 ha ristretto l'ambito di applicazione dell'aliquota del 10% sui servizi resi dai marina resort: dal punto di vista soggettivo l'agevolazione è limitata ai casi di sosta e pernottamenti di diportisti e non più della generalità dei turisti.Circa l'ambito oggettivo di applicazione dell'aliquota Iva al 10% per i servizi resi dai marina resort, l'articolo 32 citato include i servizi di sosta – indipendentemente dal tipo di contratto di ormeggio (stagionale, annuale o pluriennale) – e il pernottamento di diportisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (articolo 1, comma 598, legge 178/2020).Circa l'esatta individuazione dei servizi offerti sulle imbarcazioni nell'ambito dello stazionamento in porto che possono beneficiare dell'aliquota del 10%, l'agenzia ha richiamato la Rm 88/E/2002, secondo cui l'aliquota ridotta va collegata alle prestazioni «che rendono possibile al cliente il soggiorno nella struttura ricettiva con soddisfacimento dei propri bisogni e delle proprie necessità». Si tratta, ad esempio, dei servizi di accoglienza e messa a disposizione, nel porto turistico, dello specchio acqueo per il pernottamento dei diportisti, a bordo delle proprie imbarcazioni, ma anche i servizi strettamente accessori, quali pulizia, assistenza all'ormeggio, prenotazione, vigilanza, sicurezza e addebito dei consumi.Si applica, invece, l'aliquota ordinaria per la mera locazione di spazi di ormeggio per imbarcazioni, come pure i servizi forniti sulle imbarcazioni nell'ambito di contratti di stazionamento in porto che implicano lo spostamento dell'imbarcazione dalle acque alla terraferma e viceversa (come l'alaggio ed il varo), nonché i servizi di stazionamento a terra (cd. porto secco), dal momento che risultano estranei alla ratio della norma agevolativa, che, per l'appunto, deve intendersi riservata ai servizi strettamente resi per l'alloggio dei diportisti nelle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato.

Iva/Operazioni fuori campo

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 21 maggio 2021, n. 361

Senza applicazione dell'imposta il versamento di contributi consortili aggiuntivi a copertura di perdite

I contributi aggiuntivi versati dal consorziato alla società consortile a copertura di perdite, dovute a inadempienze di altri consorziati, sono esclusi dal campo di applicazione dell'Iva. Il caso riguarda una società consortile che ha acquistato merce da rivendere ai suoi soci, due dei quali sono poi falliti. L'inadempienza di questi ultimi, che non hanno pagato le forniture e i contributi consortili (dal che la possibilità, eventuale, di rettificare l'operazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, Dpr 633/1972), ha generato delle perdite. Di conseguenza, è stato chiesto agli altri consorziati di coprire la perdita di bilancio effettuando i versamenti necessari (articolo 2615 Codice civile).Detti versamenti, parametrati alle quote di partecipazione alla società consortile (e non versati in proporzione all'ammontare dei beni che il singolo consorziato ha acquistato tramite la società consortile) costituiscono mere movimentazioni di denaro e, quindi, sono escluse dal campo di applicazione dell'Iva ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), Dpr 633/1972.

Iva/Operazioni esenti

Risoluzione agenzia delle Entrate 24 maggio 2021, n. 35/E

Attività di shared payment: regime Iva

Con l'attività di shared payment viene offerto ai venditori di beni e servizi (merchant) e ai loro clienti un metodo di pagamento via Internet che permette di dividere l'importo di una transazione su diverse carte di credito/debito, intestate a soggetti diversi, addebitando su ciascuna carta una parte dell'importo complessivo (cd. pagamento condiviso o shared payment).La società che gestisce il circuito dei pagamenti incassa una fee (compenso che il merchant paga per il servizio) a fronte delle seguenti operazioni effettuate: trasferimento di una somma pari a un terzo dell'importo totale del credito dalla carta di credito del cliente al conto di moneta elettronica del venditore online; e successivo acquisto pro-soluto della restante parte del credito commerciale dallo stesso merchant, rappresentato dai restanti 2/3, ad un prezzo pari al suo valore nominale, senza applicare alcun tasso di interesse o di sconto, ma esclusivamente una commissione (fee calcolata in termini percentuali sui volumi di denaro transati sulla piattaforma e variabile in funzione, tra l'altro, del rischio d'insoluto legato al settore in cui opera il merchant e il volume d'affari gestito dallo stesso) a carico del venditore stesso per l'elaborazione cd. processing) del pagamento con carta.L'agenzia ritiene che l'attività in parola sia riconducibile a un contratto di factoring (di cui alla legge 52/1991), per cui il compenso del factor è assoggettato al regime di esenzione, a prescindere dalla circostanza che il compenso del factor venga eventualmente scomposto tra commissioni e interessi ovvero venga previsto un unico compenso in cui la componente «commissioni» risulti prevalente rispetto alla componente «interessi», determinata in base a parametri di riferimento mediamente praticati sul mercato ovvero in base ad altri criteri.Come precisato dalla Rm 17 novembre 2004, n. 139/E nel nostro ordinamento la cessione del credito e il factoring hanno finalità e natura finanziaria.Infatti, il Testo Unico in materia bancaria (Dlgs 1 settembre 1993, n. 385 – Tub) comprende tra le operazioni di prestito (ossia tra le operazioni aventi valenza finanziaria; cfr. articolo 1, comma 2, lettera f), numero 2 del Tub) sia il factoring che le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo.In particolare, nelle operazioni di factoring si verifica la cessione della titolarità del credito, a nulla rilevando il fatto che il cedente sia liberato dal rischio del buon fine dell'operazione (cessione pro soluto) ovvero non lo sia (cessione pro solvendo).La causa finanziaria delle operazioni di factoring è confermata dal fatto che il cessionario versa una somma di denaro al cedente all'atto della cessione del credito, consentendo a quest'ultimo di ottenere la trasformazione del credito in attività liquide prima della scadenza naturale del credito o comunque prima della data di presumibile incasso.Quando il factor non ha il diritto di rivalersi in capo al cedente per l'insolvenza del debitore ceduto (ipotesi dell'inserimento della clausola pro soluto), emerge con maggiore forza la differenza rispetto alla prestazione di recupero crediti in virtù della quale il prestatore riversa le somme al creditore soltanto dopo la effettiva riscossione del credito.Pertanto, a prescindere dalla denominazione adottata: se la causa del contratto consiste nell'ottenere da parte del prestatore una gestione dei crediti rivolta essenzialmente al recupero degli stessi, l'operazione è da qualificare come recupero crediti e come tale imponibile ai fini Iva (Rm 11 marzo 2011, n. 32/E); qualora il creditore, con la stipula di un contratto di factoring, vuole ottenere un finanziamento (in pratica, una monetizzazione anticipata dei propri crediti), per il quale paga una commissione che si atteggia, in linea di principio, alla stregua di un pagamento di interessi (essendo solitamente quantificata in una percentuale dell'ammontare dei crediti ceduti), allora appare evidente che il factoring costituisce una vera e propria operazione finanziaria esente da Iva (Corte di Giustizia Ue 28 ottobre 2010, causa C-175/09). In tale ipotesi, la presenza di clausole diverse, pro soluto o pro solvendo, non incide sulla natura finanziaria del contratto ma, verosimilmente, solo sulla determinazione della commissione.Laddove in applicazione dei principi sopra illustrati, la fattispecie sia riconducibile ad un contratto di factoring, il compenso del factor - costituito dalla differenza tra il valore nominale del credito e le somme anticipate - è assoggettato al regime di esenzione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, numero 1), Dpr 633/1972.

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 24 maggio 2021, n. 362

Cessione di farina di piselli: aliquota applicabile

Si applica l'aliquota Iva nella misura del 4% per la farina derivata da macinazione di piselli secchi e destinata – dato l'alto contenuto proteico – ad essere utilizzata come mangime per animali.Nel parere tecnico fornito dall'agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stato rilevato, infatti, che il prodotto in esame è da classificare alla sottovoce NC 2302 50 00 «Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi».Come rilevato dall'agenzia delle Entrate, tale descrizione corrisponde al numero 17 della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr 633/1972 riguardante «crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi (v.d. 23.02)».

Iva/Operazioni esenti

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 24 maggio 2021, n. 369

Superbonus, ecobonus e sisma bonus: cessione dei crediti d'imposta in regime di esenzione

Un soggetto Iva che, dopo aver acquistato un credito d'imposta, lo rivende a terzi, effettua – se quest'ultimo trasferimento è effettuato a titolo oneroso – un'operazione avente «finalità e natura finanziaria» esente da Iva (articolo 10, comma 1, numero. 1), Dpr 633/1972) pari alla «commissione pattuita tra le parti per la cessione del credito» («intesa come compenso per l'anticipo dell'importo del credito o, come specificato dall'istante provento pari alla differenza positiva da acquisto crediti»).Secondo la norma Iva, infatti, rientrano tra le prestazioni di servizi rilevanti ai fini del tributo, se effettuate dietro corrispettivo, «i prestiti di denaro (...), comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni» (articolo 3, comma 2, numero 3, Dpr 633/1972).La relativa scrittura privata di cessione va registrata solo in caso d'uso (articoli 5 e 40, Dpr 131/1986). La registrazione non è obbligatoria neppure se la cessione del credito d'imposta fosse stipulata in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata (articolo 7, Dpr 131/1986). In caso di registrazione volontaria, l'imposta è dovuta in misura fissa.L'agenzia si occupa della cessione di crediti d'imposta generati dall'ecobonus (articolo 14, Dl 63/2013) o dal sisma bonus (articolo 16, Dl 63/2013), ma il principio è estensibile anche al Superbonus del 110% (articoli 119 e 121, Dl 34/2020) e agli altri bonus edili (es. articolo 16-bis del Tuir).In generale, la cessione dei crediti in denaro può dar luogo ad operazioni alternativamente di natura non finanziaria, escluse dall'Iva, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), Dpr 633/1972 o di natura finanziaria, rientranti tra le operazioni esenti dell'articolo 10, comma 1, numero 1), Dpr 633/1972 (Rm 17 novembre 2004, n. 139/E; Rm 11 marzo 2011, n. 32/E).Per le cessioni esenti – avente una causa finanziaria – l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, numero 6, Dpr 633/1972. L'operazione di cessione dei suddetti crediti d'imposta non obbliga neanche a certificare il corrispettivo (articolo 2, comma 1, lettera n), Dpr 696/1996 e articolo 1, comma 1, lettera a) Dm 10 maggio 2019). L'operazione, comunque, va registrata nei registri Iva vendite, ma non va considerata nel calcolo del pro-rata, quando non forma oggetto dell'attività propria del soggetto passivo.

Iva/Operazioni fuori campo

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 25 maggio 2021, n. 375

Contributi pubblici senza imposta

Le somme erogate dal Fondo europeo asilo migrazione e integrazione (FAMI) ad una società cooperativa per la realizzazione di un progetto finanziato rappresentano mere movimentazioni di denaro e, pertanto, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'Iva.Nel caso di specie, infatti, i contributi sono erogati in forza di una norma (Dm 21 gennaio 2019, n. 664) e dalla determinazione del Comune interessato (partner capofila del progetto) e dalla convenzione di sovvenzione FAMI. Da queste fonti è derivato un procedimento amministrativo avviato ai sensi dell'articolo 12, legge 241/1990 caratterizzato dall'emanazione di avvisi pubblici da parte del ministero competente e del Comune.Pertanto, secondo l'agenzia, le predette elargizioni sembrano dirette «a finanziare lo svolgimento di un'attività di interesse generale, a beneficio di soggetti meritevoli di attenzione sociale e non a vantaggio diretto ed esclusivo della pubblica amministrazione erogante».In conclusione, conformemente alla prassi precedente (Cm 34/E/2013 e Cm 20/E/2015) le somme percepite dalla società cooperativa sono da considerare escluse dal campo di applicazione dell'Iva, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), Dpr 633/1972, in quanto mere movimentazioni di denaro.

Immobili/Sisma bonus

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 24 maggio 2021, n. 364

Sisma bonus acquisti: detrazione ammessa anche con aumento di volume

Gli acquirenti delle case antisismiche, risultanti dagli interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio e realizzati con aumento volumetrico conformemente alla normativa urbanistica vigente, sono ammessi alla detrazione d'imposta (articolo 16, comma 1-septies, Dl 4 giugno 2013, n. 63), anche con percentuali maggiorate al 110% (articolo 119, Dl 34/2020).Inoltre, poiché – in linea di principio – i soggetti titolari di reddito d'impresa non rientrano tra coloro che possono fruire del Superbonus, gli stessi (in qualità di acquirenti. a prescindere dalla destinazione dell'immobile, strumentali, bene merce o patrimoniali) potranno godere della detrazione del sisma bonus acquisti nella misura ordinariamente prevista dal comma 1-septies citato (75% o 85%).

Immobili/Sisma bonus

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 24 maggio 2021, n. 365

Sisma bonus acquisti: procedure autorizzatorie precedenti al 2017

Non gode della detrazione prevista dall'articolo 16, comma 1-septies, Dl 4 giugno 2013, n. 63 (detrazione per l'acquisto case antisismiche o sisma bonus acquisti) il soggetto che acquista una unità immobiliare per interventi eseguiti su immobili le cui procedure autorizzatorie sono precedenti alla data del 1° gennaio 2017.Nella Cm 24/E/2020 è stato precisato che il Superbonus 110% (articolo 119, Dl 34/2020) si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2006, n. 3519) oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita.Il beneficio spetta, al ricorrere di tutte le altre condizioni normativamente previste, a condizione che l'atto di acquisto degli immobili sia stipulato entro i termini di vigenza dell'agevolazione (30 giugno 2022 ai sensi della lettera f) dell'articolo 1, comma 66, legge 30 dicembre 2020, n. 178; si veda anche il Dl 59/2021 che ha allungato i termini del beneficio del Superbonus 110%).

Immobili/Sisma bonus

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 24 maggio 2021, n. 366

Sisma bonus acquisti: detrazione anche con asseverazione entro il rogito

Le imprese che effettuano gli interventi su immobili ubicati in zone 2 e 3 in base a procedure autorizzatorie (articolo 5, Dpr 380/2001) iniziate successivamente al 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019 e che non hanno presentato l'asseverazione, in quanto non rientranti nell'ambito applicativo dell'agevolazione (nel caso il Comune è passato in zona sismica «agevolata» solo dopo un intervento normativo) in base alle disposizioni pro tempore vigenti, possono integrare i titoli abilitativi con l'asseverazione, al fine di consentire la fruizione della detrazione ai soggetti acquirenti. Tale integrazione dev'essere effettuata entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico.Si ricorda che, ai fini della detrazione di cui all'articolo 16, Dl 63/2013 (inclusa quella del sisma bonus acquisti di cui all' articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/2013), è necessario, tra l'altro, che l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico sia asseverata - utilizzando il modello contenuto nell'allegato B del Dm 28 febbraio 2017, n. 58 - dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza. L'articolo 3, Dm 58/2017 - in vigore precedentemente - prevedeva che alla predetta segnalazione fosse allegata, per l'accesso alle detrazioni, anche l'asseverazione del progettista dell'intervento strutturale della classe di rischio dell'edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l'esecuzione dell'intervento progettato redatta in base al citato Dm. In vigenza di tale disposizione, è stato, pertanto, chiarito che un'asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle disposizioni sopra richiamate, non consente l'accesso al sisma bonus.Richiamando il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 5 giugno 2020 trasmesso dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota del 24 giugno 2020, la Cm 8 luglio 2020, n. 19/E ha affermato che le imprese che effettuano gli interventi su immobili ubicati in zone 2 e 3 in base a procedure autorizzatorie iniziate successivamente al 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019 - data di entrata in vigore della disposizione che ha esteso l'agevolazione anche agli immobili ubicati nelle predette zone 2 e 3 - e che non hanno presentato l'asseverazione in parola, in quanto non rientranti nell'ambito applicativo dell'agevolazione in base alle disposizioni pro tempore vigenti, possono integrare i titoli abilitativi con la predetta asseverazione, al fine di consentire la fruizione della detrazione ai soggetti acquirenti, entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico.Ciò al fine di non precludere l'applicazione del beneficio in commento nelle ipotesi in cui l'adempimento non fosse stato effettuato in quanto, in base alle norme pro tempore vigenti, gli immobili oggetto degli interventi antisismici non rientravano nell'ambito applicativo dell'agevolazione.Le regole sopra indicate valgono anche ai fini della fruizione della detrazione maggiorata al 110% (articolo 119, Dl 34/2020).Quanto al sisma bonus acquisti l'agenzia delle Entrate coglie l'occasione per ribadire che – nel rispetto delle condizioni richieste dalla normativa – gli acquirenti delle unità immobiliari potranno beneficiare della detrazione di cui all'articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/2013 (anche nella versione potenziata al 110% di cui all'articolo 119, comma 4, Dl 34/2020; a tal fine sarà, tuttavia, necessario che l'acquirente soddisfi i requisiti soggettivi previsti dall'articolo 119, comma 9, Dl 34/2020; in caso contrario, la detrazione risulterà, invece, fruibile nella sola misura ordinaria del 75% o dell'85%, a seconda della riduzione di rischio sismico ottenuta tramite gli interventi).In ogni caso, la detrazione relativa al sisma bonus acquisti (sia nella versione potenziata al 110% sia nella misura ordinaria al 75%/85%): 1. dovrà essere calcolata sul prezzo della singola unità immobiliare unitariamente considerato (così come risultante nell'atto pubblico di compravendita), ossia sul prezzo riferito all'immobile principale e alla pertinenza, anche se accatastati separatamente; 2. spetterà entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.Nel caso in cui, unitamente all'unità abitativa, si proceda all'acquisto di un'autorimessa pertinenziale, per tale ulteriore acquisto non sarà, dunque, previsto un autonomo limite di spesa rispetto a quello stabilito per l'unità principale.Il limite massimo di spesa normativamente previsto – pari a 96.000 euro (articolo 16, comma 1-bis, Dl 63/2013) – dovrà, pertanto, considerarsi unico per entrambe le unità.

Immobili/Recupero edilizio e risparmio energetico

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 25 maggio 2021, n. 372

Detrazioni per interventi su immobili: gli Oicr esclusi dai beneficiari

Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) mobiliari ed immobiliari non possono beneficiare delle detrazioni legate agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico (ecobonus, sisma bonus, ma anche bonus facciate, oggetto del caso specifico).Il motivo è che detti soggetti non sono soggetti alle imposte sui redditi, mentre – in linea generale – la detrazione fiscale spettante per gli interventi in parole «non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili» (Cm 8 agosto 2020, n. 24/E, paragrafo 1.2).Gli Oicr, invece, pur rientrando nel novero di coloro che sono soggetti a Ires ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera c), del Tuir, non sono tuttavia soggetti alle imposte sui redditi in base al combinato disposto degli articoli 6, comma 1, Dl 25 settembre 2001, n. 351, e 73, comma 5-quinquies, del Tuir. Non rileva, peraltro, la circostanza che la società sia soggetto Irap e soggetto passivo Iva.Di conseguenza, secondo l'agenzia, detti soggetti non possono beneficiare delle detrazioni sopra indicate e, pertanto, neppure possono optare per la cessione/sconto sul corrispettivo ai sensi dell'articolo 121, Dl 34/2020.

Agevolazioni/Bonus locazioni

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 24 maggio 2021, n. 367

Tax credit locazione anche senza calo del fatturato nei Comuni colpiti da calamità

Il bonus locazione (articolo 28, Dl 34/2020) spetta a prescindere dalla riduzione del fatturato se il Comune è incluso tra quelli colpiti da un evento calamitoso il cui conseguente stato di emergenza sia in atto al 31 gennaio 2020, ossia alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (Dpcm 31 gennaio 2020). Il beneficio spetta al ricorrere dei seguenti requisiti (Cm 21 luglio 2020, n. 22/E ancorché emanata in relazione all'articolo 25 del Decreto Rilancio) se il beneficiario è domiciliato o ha la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da un evento calamitoso.Il credito d'imposta di cui al citato articolo 28 spetta – nella misura del 60% dell'ammontare mensile in relazione ai canoni di locazione – ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.Il comma 3 del citato articolo 28 specifica, tra l'altro, che le strutture alberghiere rientrano nell'ambito soggettivo dei beneficiari della misura indipendentemente dal volume di ricavi e di compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.Il successivo comma 5 dello stesso articolo 28 prevede che il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.Inoltre, il medesimo comma dispone che ai conduttori esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire del 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19.

Agevolazioni/Fondo perduto

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 25 maggio 2021, n. 373

Contributo per i «centri storici» anche per il tour turistico

Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 59, Dl 104/2020 (cd. contributo «centri storici turistici») spetta anche ai soggetti che svolgono attività di autoservizio di trasporto pubblico non di linea (es. taxi e noleggio con conducente). Per essi l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'intero territorio dei suddetti Comuni (non solo nei «centri storici»).Con la risposta ad interpello n. 588/2020 l'agenzia ha chiarito che per i soggetti esercenti attività di noleggio con conducente con autorizzazione rilasciata da un Comune diverso da quelli di cui all'articolo 59, comma 1, Dl 104/2020, rilevano esclusivamente le prestazioni di trasporto in cui il luogo di prelevamento o di arrivo coincida con il territorio del Comune ad alta densità turistica straniera. Pertanto, un soggetto che esercita attività di noleggio di autovetture con conducente (codice attività ATECO 493220) con autorizzazione rilasciata da un Comune diverso da quelli di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 59, può accedere al contributo indicando l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi all'attività svolta come «servizio tour» realizzata nell'intero territorio dei comuni capoluogo di Provincia e capoluogo di città metropolitana, se coincidenti con il luogo di prelevamento o di arrivo dei clienti.

Redditi di impresa/Patent box

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 25 maggio 2021, n. 374

Perdite legate al marchio aziendale

Richiamando i chiarimenti già forniti nell'ambito della Cm 36/E/2015, paragrafo 2 e della Cm 11/E/2016, paragrafo 12, l'agenzia delle Entrate afferma che nel caso di perdite legate all'utilizzo di un marchio storico aziendale i costi descritti risultano inclusi, in linea di principio, tra i costi, diretti e indiretti, relativi alle attività connesse alla creazione, allo sviluppo, al mantenimento e/o al miglioramento degli IP, con la conseguenza che anche in relazione alla fattispecie relativa ai marchi storici, l'impresa che nel periodo d'imposta 2015 verifica che lo sfruttamento economico del bene immateriale genera una perdita, rinvia gli effetti positivi dell'opzione agli esercizi in cui lo stesso bene sarà produttivo di reddito.

Redditi di lavoro dipendente/Rimborsi spese

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 24 maggio 2021, n. 371

Smart working: trattamento dei rimborsi spese in capo al dipendente e al datore di lavoro

Dopo le risposte ad interpello nn. 314/2021 e 328/2021 su rimborsi spese ai lavoratori dipendenti che svolgono l'attività lavorativa in smart working, l'agenzia si esprime in relazione alla deducibilità di tali oneri in capo al datore di lavoro.Sul punto viene precisato che il rimborso riconosciuto dalla società al dipendente è deducibile ai fini Ires, quale spesa per prestazione di lavoro – ai sensi dell'articolo 95, comma 1, del Tuir – nel caso in cui tale somma sia stata sostenuta dalla società per soddisfare un'esigenza del lavoratore legata alla modalità di effettuazione della prestazione lavorativa (smart working).Nel caso di specie si tratta del rimborso del costo della connessione Internet (tramite la cd. «chiavetta» oppure in abbonamento al servizio domestico) sostenuto dal dipendente e finalizzato a consentirgli di poter effettuare la prestazione lavorativa in modalità smart working. Si tratta, evidentemente, di una spesa per l'attivazione della connessione Internet derivante da un obbligo implicito della prestazione pattuita.In capo al lavoratore dipendente, in deroga al principio di onnicomprensività (articolo 51, comma 1, del Tuir; Cm 326/1997), i rimborsi sono esclusi da imposizione nel caso in cui riguardino spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro e anticipate dal dipendente per snellezza operativa (ad esempio, l'acquisto di beni strumentali di poco valore).Diversamente da quanto previsto per i benefit disciplinati dall'articolo 51, comma 4 del Tuir, laddove il legislatore non abbia indicato un criterio ai fini della determinazione della quota esclusa da imposizione, i costi sostenuti dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.Nella fattispecie in esame, l'agenzia ritiene che i rimborsi concorrano alla formazione del reddito ai fini Irpef per il dipendente, in quanto non supportati da elementi e parametri oggettivi e documentati. Il rimborso, infatti, non si riferisce solo alla spesa effettuata nell'esclusivo interesse del datore di lavoro e, inoltre, non è riscontrabile una relazione tra l'utilizzo della connessione Internet e l'interesse del datore, il quale si limita solo a rimborsare i costi senza scegliere e stipulare il contratto relativo al traffico dati.Infine, non emerge neanche l'importo del costo che verrebbe rimborsato dal datore di lavoro, consentendo così al dipendente un pieno accesso a tutte le funzionalità oggi fruibili e offerte dalla tecnologia presente sul mercato.

Regime forfetario/Cause ostative

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 24 maggio 2021, n. 368

Il reddito di lavoro dipendente rappresenta una causa ostativa all'adozione regime forfetario

Il rapporto di lavoro dipendente cessato nell'anno non fa venir meno la causa ostativa all'applicazione del regime forfetario (articolo 1, comma 57, legge 23 dicembre 2014, n. 190).Ricordiamo che l'accesso al regime forfetario è consentito se nell'anno precedente siano percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati (articoli 49 e 50 del Tuir) non eccedenti l'importo di 30.000 euro; la soglia non dev'essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato (articolo 1, comma 57, lettera d-ter), legge 190/2014).Secondo l'agenzia la causa di esclusione opera se la cessazione del rapporto di lavoro è intervenuta l'anno precedente quello di inizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo in regime forfetario. Se, invece, la cessazione del rapporto di lavoro dipendente interviene in corso d'anno, opera la causa di esclusione. Già la Cm 10/E/2016, paragrafo 2.3 aveva chiarito che, ai fini della non applicabilità della causa di esclusione, rilevano solo le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario.Nel caso oggetto di interpello si trattava della cessazione di un rapporto di lavoro pubblico a seguito di dimissioni e ricezione della relativa presa d'atto avvenute nel 2020; il rapporto è proseguito nel 2021 per il periodo di preavviso.Rilevando che la cessazione dal servizio, con il conseguente venir meno della retribuzione e degli altri diritti connessi al rapporto di lavoro, avviene solo al termine del periodo di preavviso, è stata ritenuta sussistente la causa ostativa all'applicazione del regime forfetario per la nuova attività avviata nel 2021, in quanto trattasi del medesimo anno di cessazione del rapporto di lavoro dipendente, nell'ambito del quale l'istante ha affermato di aver percepito redditi superiori a 30.000 euro nell'anno precedente (2020).Il regime agevolato potrà essere applicato, al ricorrere delle altre condizioni di legge, a partire dal 2022.Invero, la citata lettera d-ter) del comma 57 dispone che non possono avvalersi del regime forfetario «i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato». Quest'ultimo inciso normativo non individua alcun termine entro il quale debba essere cessato il rapporto di lavoro affinché si possa beneficiare dell'irrilevanza della verifica della soglia dei 30.000 euro. Quindi, letteralmente, pare non rilevare il momento di interruzione del rapporto, come invece ritiene la prassi dell'agenzia.

Dichiarazioni dei redditi/Modello 730

Provvedimento agenzia delle Entrate 24 maggio 2021

Dichiarazione 730: indici di incoerenza per i rimborsi

L'articolo 5, comma 3-bis, Dlgs 175/2014, come modificato dall'articolo 1, comma 949, lettera f), legge 208/2015, prevede una specifica disciplina in merito ai controlli preventivi sui modelli 730, in presenza di situazioni considerate a rischio. In particolare, l'agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi nel caso di presentazione del modello 730 direttamente da parte del contribuente, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che: presentano elementi di incoerenza rispetto a particolari criteri, determinati con provvedimento della stessa agenzia; ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro.L'attività di controllo preventiva può avvenire in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione del modello 730, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a tale termine. A conclusione delle operazioni di controllo preventivo, l'agenzia delle Entrate eroga il rimborso che risulta spettante non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione del modello 730, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. La suddetta disciplina in materia di controlli preventivi trova applicazione (articolo 1, comma 4, Dlgs 175/2014) anche in relazione ai modelli 730 presentati tramite i CAF e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale, a prescindere che si tratti di una dichiarazione precompilata (modificata o meno) o di una dichiarazione presentata secondo le modalità ordinarie.Restano comunque fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.Se la dichiarazione è stata inclusa nei controlli preventivi: 1. l'agenzia delle Entrate non rende disponibile il risultato contabile per l'effettuazione dei conguagli (modello 730-4) e ne informa il soggetto che ha prestato assistenza fiscale (professionista, CAF o sostituto d'imposta, incluso l'Inps in qualità di sostituto d'imposta) o il contribuente in caso di presentazione diretta; 2. il contribuente deve provvedere autonomamente al versamento del secondo o unico acconto relativo all'Irpef e/o alla cedolare secca sulle locazioni, entro il 30 novembre, mediante il modello F24 (Cm 12 marzo 2018, n. 4/E, paragrafo 7).Con il provvedimento in esame, vengono previste le situazioni di rischio (elementi di incoerenza) che richiedono l'effettuazione dei controlli preventivi del modello 730/2021 con saldo a credito in capo al contribuente (ossia, una dichiarazione da cui scaturisce un diritto al rimborso di imposte in favore del contribuente).Si tratta dei medesimi indicatori previsti negli anni precedenti (si vedano i provvedimenti 9 giugno 2017 n. 108815 in riferimento al modello 730/2017; provvedimento 25 giugno 2018, n. 127084 in riferimento al modello 730/2018; provvedimento 19 giugno 2019, n. 207079 in riferimento al modello 730/2019; provvedimento 5 giugno 2020, n. 225347 in riferimento al modello 730/2020).Ecco alcuni degli elementi di incoerenza individuati dal provvedimento: lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle Certificazioni Uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente; la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche; le irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

Società/Attività di intermediazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 24 maggio 2021, n. 363

Società di intermediazione finanziaria e non finanziaria: vale la prevalenza dell'attività in bilancio

L'agenzia delle Entrate individua i parametri per stabilire quali sono società di partecipazione finanziaria o non finanziaria ai sensi dell'articolo 162-bis del Tuir (società che detiene strumenti finanziari per conto dei soci).Questa norma - introdotta con l'articolo 1, Dlgs 142/2018, di recepimento della direttiva Anti Tax Avoidance Directive, «ATAD» - prevede che ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap si definiscono intermediari finanziari: 1. società di partecipazione finanziaria, qualora esercitino in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari; 2. società di partecipazione non finanziaria e assimilati qualora esercitino in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari, nonché quanto l'attività è svolta non nei confronti del pubblico.Nell'ambito dell'identificazione delle società di partecipazione finanziaria e non finanziaria viene precisato che l'inclusione tra le società di partecipazione finanziaria è legata alla composizione del totale dell'attivo patrimoniale.In particolare:1. l'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate; 2. l'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale.Al fine della verifica della citata prevalenza, entrambe le previsioni fanno riferimento ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso. Inoltre, la valutazione della prevalenza dev'essere operata al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi (risposta ad interpello 13 gennaio 2021, n. 40), con l'effetto che – tenuto conto degli ordinari termini di scadenza per la presentazione della medesima – il bilancio cui fanno riferimento le disposizioni sia quello relativo all'esercizio sociale coincidente con il periodo d'imposta oggetto della dichiarazione. Secondo la risposta n. 40/2021 l'attività prevalente di «assunzione di partecipazioni», ai sensi del sopracitato articolo 162-bis del Tuir, sussiste, in primis, quando gli elementi summenzionati siano superiori al 50% dell'attivo di stato patrimoniale, ancorché le stesse voci riferite alle partecipazioni finanziarie e quelle concernenti le partecipazioni non finanziarie, prese distintamente, non siano prevalenti rispetto al totale dell'attivo di stato patrimoniale.Chiarito ciò, l'agenzia precisa che - nell'ambito dell'identificazione delle società di partecipazione finanziaria e non finanziaria - le partecipazioni acquisite a fini meramente speculativi non rientrano tra quelle soggette al test di prevalenza, identificabili in quanto rilevate nell'attivo circolante (si segnala sul punto un diverso orientamento di Assoholding che, con la circolare 2/2019, ha ritenuto che il test di prevalenza va effettuato tenendo conto sia delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie, sia delle partecipazioni del circolante). Vi rientrano, invece, quelle partecipazioni che, acquisite come immobilizzazioni finanziarie, sono state successivamente collocate nel circolante in attesa di realizzo.

Riscossione/Causali contributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 21 maggio 2021, n. 34/E

Contributi dovuti dagli avvocati: causale contributo per il pagamento con il modello F24

Viene istituita la causale contributo «E104» per il versamento, tramite il modello F24, dei contributi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense per il versamento ai fini del riscatto.La nuova causale - denominata «CASSA FORENSE – Riscatto art. 37 Reg. Unico Prev. Forense» - sarà operativa dal 31 maggio 2021.La causale si aggiunge a quelle già istituite - con la Rm 11 gennaio 2021, n. 1/E - nell'ambito della convenzione del 26 novembre 2020, stipulata tra l'agenzia delle Entrate e la Cassa forense per regolare il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti.Si ricorda, infatti, che il decreto Mef (di concerto con il ministro del Lavoro e delle politiche sociali) 10 gennaio 2014 ha esteso anche alle Casse previdenziali, compresa quella forense, il sistema dei versamenti unitari e la compensazione dei contributi e delle altre somme dovute.Da qui l'accordo stipulato tra i due enti e l'istituzione dei vari codici tributo (E100 per i contributi soggettivi minimi, E101 per il contributo di maternità, ecc.).