Imposte

I buoni carburanti esenti sono pienamente deducibili dal reddito d’impresa

Assonime: i costi non sono vincolati al limite delle spese per prestazioni di lavoro. Anche gli enti pubblici economici erogano i voucher non tassati fino a 200 euro

di Stefano Sirocchi

L’articolo 2 del Dl 21/2022 prevede per il 2022 e per i datori di lavoro privati la possibilità di erogare ai propri dipendenti buoni benzina fino a 200 euro in esenzione di imposta in base all’articolo 51, comma 3, del Tuir (Dpr 917/1986).

Il bonus è stato raccordato all’articolo 51, comma 3, del Tuir, ma senza esservi stato espressamente inserito in tale comma, rileva Assonime nella circolare 26/2022 del 3 agosto. Da una parte, dunque, l’estraneità della nuova previsione al Tuir in quanto previsione autonoma, dall’altra il rimando alla disciplina del plafond di 258,23 euro che rappresenta il limite assoluto di non imponibilità dei fringe benefit offerti ai dipendenti, ma solo fino a detta soglia, a pena la perdita di tutto il beneficio.

Tale struttura normativa ha fatto sorgere non pochi dubbi applicativi. In primis non era chiaro se i voucher potessero essere distribuiti in esenzione anche ai singoli lavoratori. Nella circolare 27/E del 2022, l’agenzia delle Entrate sostiene che ciò sia consentito in quanto la norma che istituisce il bonus richiama solo il comma 3 dell’articolo 51 e non anche il comma 2, il quale invece fa esplicito riferimento alla generalità o categorie di dipendenti.

Questa possibilità unita alla circostanza che non vi sia necessità di sottoscrivere preventivi accordi contrattuali, fa ritenere all’Agenzia che il bonus carburante non rientri tra le fattispecie all’articolo 100, comma 1, del Tuir (opere e servizi di utilità sociale utilizzabili dalla generalità o categorie di dipendenti) e che dunque le relative spese sostenute per l’acquisto dei buoni siano interamente deducibili dal reddito e non nel limite del 5 per mille delle spese sostenute per prestazioni di lavoro.

Tra i datori di lavoro privati sono compresi gli enti pubblici economici, posto che tali enti non rientrano tra le amministrazioni pubbliche. Assonime, piuttosto, solleva alcune perplessità sul perimetro di applicazione della disciplina che secondo le Entrate riguarderebbe i soli dipendenti e non anche i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente, come i collaboratori e gli amministratori. In effetti il rimando al comma 3, articolo 51 avrebbe potuto attrarre questi soggetti alla disciplina del bonus, considerato che anche loro possono fruire della franchigia di 258,23 euro. È possibile, tuttavia, che l’Agenzia abbia considerato prevalente il carattere di specialità della norma e dunque privilegiato il relativo tenore letterale.

Infine, a proposito della possibilità di utilizzo dei plafond delle due discipline, ossia fino a 200 euro per il bonus carburante e fino a 258,23 euro per i benefit, e tenuto conto che a seguito del superamento della prima soglia si può beneficiare della seconda ma a fino a capienza (con qualche dubbio di Assonime sugli eventuali effetti negativi dell’osmosi fra i due basket) si rammenta che a formare i rispettivi ammontari concorrono tutte le erogazioni effettuate nel periodo di imposta, nel caso di specie nel 2022 e fino al 12 gennaio 2023 (per il principio di cassa allargato), comprese quelle di eventuali precedenti datori di lavoro.

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