Imposte

Fotovoltaico: continua il rimpallo tra Entrate e Gse sul cumulo Tremonti-Conto energia

di Giorgio Gavelli

Rinuncia all’istanza di rimborso o dichiarazione integrativa «a sfavore» ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del Dpr n. 322/1998 ma, in quest’ultimo caso, solo entro i termini per l’accertamento del periodo di imposta in cui, concretamente, fu operata la variazione in diminuzione per fruire dell’agevolazione.

Con la risposta ad interpello n. 114 pubblicata ieri, l’agenzia delle Entrate conferma quali sono attualmente le modalità per la restituzione del vantaggio goduto con la Tremonti-ter (articolo 6 Legge n. 388/2000), laddove tale beneficio venga considerato incompatibile con le tariffe incentivanti di cui al IV Conto Energia. La restituzione del beneficio fiscale a causa
del presunto divieto di cumulo emerge solamente da un comunicato diffuso sul sito internet del Gse il 22 novembre 2017, che prevedeva un termine annuale poi prorogato al 31 dicembre 2019 da un altro comunicato Gse dello scorso 14 novembre.

Peraltro era noto anche il testo di un emendamento al Dl 119/2018 (poi non accolto nel testo convertito in legge) che introduceva una sanatoria a pagamento per le imprese che avessero voluto liberarsi del problema e del contenzioso emergente. Dopo aver ricordato che le decisioni sulla compatibilità o meno tra le due misure spettano al ministero dello Sviluppo economico (come già indicato con circolare n. 58/E/2016), l’Agenzia si limita ad indicare quali sarebbero, in linea di principio, gli strumenti a disposizione di una impresa che volesse
“pentirsi” e restituire l’agevolazione.

Le ipotesi considerate sono tre:

- variazione in diminuzione operata in un periodo d’imposta per cui i termini di accertamento sono ancora in corso (ai sensi dell’articolo 43 Dpr 600/73): restituzione dell’agevolazione tramite dichiarazione integrativa a sfavore e relativo ravvedimento operoso tramite versamento con modello F24 di imposte, sanzioni ridotte e interessi;

- istanza di rimborso presentata ma con rimborso non ancora effettuato: apposita comunicazione di rinuncia all’istanza inviata all’ufficio competente;

- variazione in diminuzione operata in un periodo d’imposta non più accertabile: l’agevolazione deve intendersi definitiva.

Poiché il maggior numero dei casi concreti riguarda proprio quest’ultima ipotesi, oppure posizioni ancora non definite perché in giudizio (caso non trattato dall’Agenzia nella risposta) si ritiene difficile che le imprese seguano quanto indicato dalle Entrate, anche perché il rinvio al 31 dicembre 2019 potrebbe preludere ad una diversa soluzione di questa complessa questione. Lo stesso Gse, nel rinviare a fine 2019 il termine per attestare la rinuncia all’agevolazione, ha ricordato i necessari ed ulteriori approfondimenti sul tema «anche in ordine ad una eventuale evoluzione del quadro di riferimento».

L’augurio è che il Governo e i due Ministeri interessati trovino una soluzione equilibrata ad una situazione in cui le imprese coinvolte non sembrano certo colpevoli di alcunché, avendo all’epoca sfruttato una agevolazione perfettamente vigente, senza alcun segno di una possibile incompatibilità.

Agenzia delle Entrate, interpello 114/2018

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