I temi di NT+Agricoltura

Revoche e opzioni sulle imposte dirette passano dal quadro VO della dichiarazione Iva

Particolare attenzione va posta al quadro VO: sono molti i casi in cui gli agricoltori devono compilarlo per comunicare la scelta o la rinuncia per determinati regimi

Martedì 2 maggio scade il termine per presentare il modello Iva 2023 relativo all’anno 2022. La scadenza a regime è il 30 aprile che, però, cade di sabato e complice la festività del 1° maggio, viene prorogato. Particolare attenzione va posta al quadro VO: sono molti i casi in cui gli agricoltori devono compilarlo al fine di comunicare la scelta o la rinuncia per determinati regimi. Nelle ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale (come accade, ad esempio, per gli agricoltori esonerati), il quadro VO deve essere presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi.

Gli agricoltori esonerati

Una prima ipotesi di compilazione del quadro VO riguarda proprio gli agricoltori esonerati, vale a dire quei contribuenti che hanno un volume d’affari inferiore a 7.000 euro, composto per almeno 2/3 da cessione di prodotti agricoli compresi nella tabella A parte prima allegata al Dpr 633/1972. Si tratta di un regime naturale per il quale non serve esercitare l’opzione; serve però comunicare la rinuncia allo stesso (in quanto non è un regime obbligatorio) oppure la revoca della rinuncia. La rinuncia al regime di esonero a partire dal 2022 va comunicata barrando la casella 1 del rigo VO3; la revoca della rinuncia, sempre a partire dal 2022, va comunicata barrando la casella 2.

Il regime Iva ordinario

Una seconda ipotesi è quella degli agricoltori che vogliono applicare il regime Iva ordinario rinunciando al regime speciale previsto dall’articolo 34 del Dpr 633/1972. Il rigo da compilare è sempre il VO3 e va barrata la casella 3 nel caso di applicazione dell’imposta nei modi ordinari a partire dal 2022; devono, invece, barrare la casella 4 i produttori agricoli che hanno revocato, a partire dal 2022, l’opzione e che, quindi, applicano il regime speciale. Nell’ipotesi (alquanto infrequente) in cui ad esercitare l’opzione per la determinazione dell’Iva nei modi ordinari sia un agricoltore esonerato, la casella 3 deve essere barrata congiuntamente alla casella 1.

Le caselle 5 e 6 del rigo VO3, rispettivamente per l’opzione e per la revoca, interessano i produttori agricoli che esercitano l’attività di fornitura di servizi e hanno applicato l’Iva nei modi ordinari rinunciando al regime previsto dall’articolo 34-bis del Dpr 633/1972 che consente di determinare l’Iva da versare riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare a titolo di detrazione forfettaria.

Opzioni e revoche

Il quadro VO deve essere compilato anche per comunicare opzioni e revoche ai fini delle imposte dirette. In particolare, il rigo VO22 deve essere compilato dai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di determinare il reddito nei modi ordinari rinunciando alla determinazione forfetaria prevista dall’articolo 56-bis del Tuir per alcune attività agricole che eccedono i limiti del reddito agrario. Il rigo VO23 riguarda società di persone, società a responsabilità limitata e società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola (articolo 2 del Dlgs 99/2004), e intendono comunicare l’opzione per la determinazione catastale del reddito in base all’articolo 32 del Tuir. Anche in questo caso, la casella 1 si barra per comunicare l’opzione, la casella 2 per la revoca.

Il rigo VO24 va compilato dalle società che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci e che vogliono applicare optare per la determinazione del reddito applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento.

Infine, il rigo VO25 interessa i contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di determinare il reddito nei modi ordinari in relazione all’attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, oltre i limiti di cui al primo periodo del citato comma 423, rinunciando quindi alla determinazione forfettaria (applicazione del coefficiente del 25%). Soprattutto questa ultima ipotesi potrebbe risultare frequente tenuto conto che l’innalzamento dei prezzi ha determinato una convenienza ad applicare il regime ordinario.