L’atto di recupero per il credito ricerca e sviluppo accede alla sanatoria se non impugnato
Non vi sono preclusioni in caso di contestazione di utilizzo di fatture false; l’atto notificato dall’ufficio deve però essere impugnabile al 1° gennaio 2023
La risposta è affermativa, sempreché l’atto di recupero notificato dall’ufficio non sia stato impugnato e risulti impugnabile alla data del 1° gennaio 2023 (quindi, non deve essere decorso, al 1° gennaio 2023, il termine di 60 giorni per il ricorso). In base al testo normativo, infatti, non vi sono preclusioni in caso di contestazione di utilizzo di fatture false. L’articolo 1, commi 179-185 della legge 197/2022 (legge di Bilancio 2023) prevede, infatti, una generica definizione anche degli avvisi di recupero dei crediti di imposta, prevedendo, per coloro i quali ne fruiscono, una riduzione delle sanzioni a 1/18 dell’irrogato. Gli avvisi di recupero rientranti nella predetta definizione agevolata sono tuttavia ben delineati, dovendosi trattare, alternativamente:
• di atti non impugnati e impugnabili al 1° gennaio 2023;
• di atti notificati sino al 31 marzo 2023.
Si evidenzia, inoltre, che in assenza di disposizioni derogatorie contenute nell’articolo 1, commi 179-181 della legge 197/2022, il pagamento di tutte le somme o della prima rata, a pena di inefficacia dell’istituto, deve avvenire entro il termine per il ricorso. La dilazione può avvenire in massimo 20 rate trimestrali di pari importo, scadenti l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo alla prima rata. Tuttavia, in caso di opzione per il pagamento rateale, si applicano gli interessi legali al tasso del 5% così com stabilito dal Dm 23 dicembre 2022. Invece, i codici tributo saranno istituiti con risoluzione di prossima emanazione. Infine, si fa rilevare che non avendo il legislatore previsto nulla in merito agli effetti penali della definizione agevolata, dovrebbero valere le regole generali. Pertanto, se la contestazione contenuta nell’atto di recupero definito si riferisce a crediti non spettanti, il pagamento può avere l’effetto di rendere non punibile il reato ex articolo 10-quater comma 1 del Dlgs 74/2006. Se si tratta, invece, come nel caso prospettato, di crediti inesistenti compensati, il pagamento di tutto il debito può avere l’effetto di circostanza attenuante di cui all’articolo 13-bis del Dlgs 74/2000.
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