L'esperto rispondeControlli e liti

L’atto di recupero per il credito ricerca e sviluppo accede alla sanatoria se non impugnato

Non vi sono preclusioni in caso di contestazione di utilizzo di fatture false; l’atto notificato dall’ufficio deve però essere impugnabile al 1° gennaio 2023

Rosanna Acierno

La domanda

Un contribuente ha ricevuto un avviso di rettifica relativo al recupero del credito di imposta Ricerca & Sviluppo. Il credito R&S è maturato per effetto di una fattura per attività di ricerca extra-muros, prestazioni che in sede di verifica sono state valutate come inesistenti dagli organi verificatori. L’Ufficio ha quindi proceduto, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 421 della legge 311/2004, al recupero del credito R&S indebitamente utilizzato in compensazione, in quanto derivante dall’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. A fronte di tale contestazione, si chiede se il contribuente possa avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 181 della legge Finanziaria, e quindi versare le sanzioni in misura ridotta a 1/18, oppure se la contestazione di operazione oggettivamente inesistente sia ostativa alla fruizione della “sanatoria”.
F. B. - Reggio Emilia

La risposta è affermativa, sempreché l’atto di recupero notificato dall’ufficio non sia stato impugnato e risulti impugnabile alla data del 1° gennaio 2023 (quindi, non deve essere decorso, al 1° gennaio 2023, il termine di 60 giorni per il ricorso). In base al testo normativo, infatti, non vi sono preclusioni in caso di contestazione di utilizzo di fatture false. L’articolo 1, commi 179-185 della legge 197/2022 (legge di Bilancio 2023) prevede, infatti, una generica definizione anche degli avvisi di recupero dei crediti di imposta, prevedendo, per coloro i quali ne fruiscono, una riduzione delle sanzioni a 1/18 dell’irrogato. Gli avvisi di recupero rientranti nella predetta definizione agevolata sono tuttavia ben delineati, dovendosi trattare, alternativamente:

• di atti non impugnati e impugnabili al 1° gennaio 2023;

• di atti notificati sino al 31 marzo 2023.

Si evidenzia, inoltre, che in assenza di disposizioni derogatorie contenute nell’articolo 1, commi 179-181 della legge 197/2022, il pagamento di tutte le somme o della prima rata, a pena di inefficacia dell’istituto, deve avvenire entro il termine per il ricorso. La dilazione può avvenire in massimo 20 rate trimestrali di pari importo, scadenti l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo alla prima rata. Tuttavia, in caso di opzione per il pagamento rateale, si applicano gli interessi legali al tasso del 5% così com stabilito dal Dm 23 dicembre 2022. Invece, i codici tributo saranno istituiti con risoluzione di prossima emanazione. Infine, si fa rilevare che non avendo il legislatore previsto nulla in merito agli effetti penali della definizione agevolata, dovrebbero valere le regole generali. Pertanto, se la contestazione contenuta nell’atto di recupero definito si riferisce a crediti non spettanti, il pagamento può avere l’effetto di rendere non punibile il reato ex articolo 10-quater comma 1 del Dlgs 74/2006. Se si tratta, invece, come nel caso prospettato, di crediti inesistenti compensati, il pagamento di tutto il debito può avere l’effetto di circostanza attenuante di cui all’articolo 13-bis del Dlgs 74/2000.

Consulta L’Esperto risponde per avere accesso a un archivio con oltre 200mila quesiti, con relativi pareri. Non trovi la risposta al tuo caso? Invia una nuova domanda agli esperti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©