Controlli e liti

Dividendi a soggetti esteri, aliquota ridotta anche prima del 2008

La ritenuta da applicare era dell’1,65% invece del 27% o di quella ridotta al 15%. Ai fini del rimborso la parte non ha l’onere di provare di aver versato le imposte

di Alessandro Germani

I dividendi italiani erogati a soggetti esteri nei periodi d'imposta 2005, 2006 e 2007 subiscono la ritenuta ridotta dell’1,65% anziché quella piena del 27% o quella convenzionale del 15%. Sono queste le conclusioni della Cassazione con le sentenze n. 26681 e 26684 pubblicate il 9 settembre 2022.

La vicenda ha riguardato i dividendi di una banca italiana corrisposti ad una banca olandese nei citati periodi d’imposta, assoggettati alla ritenuta del 27%, ridotta al 15% in virtù dell’articolo 10, par. 2, lettera b). della Convenzione Italia Paesi Bassi. La società ha fatto istanza di rimborso e incardinato poi il contenzioso, perso sia in primo sia in secondo grado. La Cassazione dà ragione al contribuente, richiamando recenti pronunce sul tema (sentenze 21159 e 5152 del 2022) e facendo leva sulla sentenza degli eurogiudici del 19 novembre 2009 (causa C-540/07). Con l’introduzione dell’Ires dal 2004 vi è il regime della dividend exemption per cui i dividendi italiani sono imponibili al 5%; il che in base all’aliquota pro tempore vigente del 33% determinava un’imposizione dell’1,65%. Ciò creava un’evidente discriminazione rispetto ai dividendi italiani corrisposti a soggetti esteri, assoggettati a ritenuta d’imposta del 27% e poi alla minore aliquota convenzionale (del 15% nel caso di specie). Solo dal 1° gennaio 2008 è stato introdotto il comma 3-ter all’articolo 27 del Dpr 600/73 che ha previsto una ritenuta dell’1,375 a fronte dell’aliquota del 27,5% (oggi 1,20% con l’aliquota del 24%). La questione riguarda evidentemente gli anni pregressi rispetto alla modifica del 2008. E anche la previsione di un’aliquota convenzionale più bassa lascerebbe in realtà integra la disparità di trattamento. Peraltro l’agenzia delle Entrate (circolare 32/E/11) aveva riconosciuto l’applicazione della ritenuta dell’1,65% per gli anni ante 2008 e il diritto al rimborso dei contribuenti. Senonché ha subordinato tutto ciò alle seguenti condizioni: natura non qualificata della partecipazione transfrontaliera; istanze di rimborso pertinenti al nuovo regime Ires e tempestive; società estera soggetto passivo alla locale corporate tax; regime di tassazione applicato nel Paese di residenza; effettività dello stabilimento nel Paese UE e della partecipazione societaria.

Ma per la Cassazione la Corte Ue del 2009 si applica anche nel caso in cui la ritenuta viene ridotta al 15% su base convenzionale, perché ciò non sana la discriminazione. Ai fini del rimborso, poi, la parte non ha l’onere di provare di aver concretamente sborsato imposte, essendo sufficiente la mera soggezione a imposta (Cassazione 5152, 21302 e 21159 del 2022). Per beneficiare della ritenuta ridotta basta per i soggetti esteri la generale assoggettabilità ad imposizione.

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