Superbonus, gli effetti del frazionamento dell’immobile
Secondo la circolare 23/E/2022 è possibile fruire del superbonus anche nell’ipotesi in cui, prima dell’inizio dei lavori, il contribuente frazioni un unico immobile in più unità immobiliari
Può essere utile distinguere operazioni in palese frode della norma fiscale (quali quelle cui si fa riferimento nell’articolo menzionato nel quesito) da operazioni in sé lecite, quali quelle del frazionamento dell’immobile in più unità immobiliari singolarmente accatastate, giovandosi dell’implementazione dei massimali di spesa. Al riguardo la circolare 23/E/2022 prevede espressamente, alla sua pagina 30, che, in assenza di chiari divieti normativi al riguardo, è possibile fruire del superbonus anche nell’ipotesi in cui, prima dell’inizio dei lavori, il contribuente frazioni un unico immobile in più unità immobiliari distintamente accatastate, al fine di beneficiare di un limite di spesa più elevato. La circolare ammette dunque la liceità, di per sé, di tale comportamento; pur precisando che resta sempre fermo il potere del Fisco di accertare, in concreto, l’eventuale utilizzo “distorto” dell’agevolazione. Tale previsione, tuttavia, nulla innova rispetto alle regole generali, per le quali l’agenzia delle Entrate è sempre e comunque titolata ad esercitare il suo potere di controllo e accertamento nei confronti dei contribuenti, rendendo dimostrazione della fondatezza delle sue conclusioni in relazione a ogni casistica accertata, da analizzarsi singolarmente e in concreto.
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