Imposte

E-commerce, reverse charge se il prestatore di servizi non è residente

Quando l’attività consiste essenzialmente nella messa a disposizione della «vetrina» per le transazioni, il servizio può essere ricondotto a un’intermediazione da assoggettare ad aliquota ordinaria

di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

L’e-commerce ha conquistato anche i commercianti di dimensioni più ridotte. Questi, infatti, spesso scelgono di avvalersi di piattaforme strutturate che offrono una vasta gamma di servizi. Quando l’attività consiste essenzialmente nella messa a disposizione della «vetrina» per la conclusione delle transazioni, il servizio può essere ricondotto a una intermediazione da assoggettare ad aliquota ordinaria, mediante reverse charge se il prestatore è un non residente.

Per inquadrare l’operazione dal punto di vista Iva, occorre innanzitutto capire dove rileva. Se il portale mette a disposizione la propria “vetrina” per la conclusione dell’acquisto, allora pare effettivamente che esso svolga un servizio riconducibile a un’intermediazione. Tale servizio rientra tra quelli generici in base all’articolo 7-ter del Dpr 633/1972. Pertanto, nei rapporti tra soggetti passivi (B2B) l’operazione rileva nel paese del committente e l’imposta va assolta:

• addebitando in rivalsa l’imposta al 22 per cento, se il prestatore è stabilito in Italia;tramite integrazione con Iva al 22 per cento della fattura del prestatore, se questi è stabilito in altro Stato Ue;

• tramite emissione di autofattura, sempre con Iva ad aliquota ordinaria, se il prestatore è extraUe.

Fino al 30 giugno, integrazione e autofattura possono essere effettuate in modalità cartacea, salva la necessità di comunicare l’operazione tramite l’esterometro (TD11 se servizio da Ue, TD01 se da extraUe). Resta inteso che per evitare l’esterometro è possibile gestire l’integrazione o l’autofattura attraverso e-fattura. In questi casi, però, il codice da utilizzare è il TD17.

Tra l’altro, l’utilizzo del tracciato xml previsto per la fattura elettronica, in sostituzione dell’esterometro, diventa obbligatorio a partire dal prossimo 1° luglio. Pertanto, nonostante che, in linea di principio, sia possibile operare in via analogica anche successivamente al 30 giugno, i contribuenti potrebbero essere indotti all’utilizzo delle modalità elettroniche per evitare duplicazioni di adempimenti.

Le stesse regole valgono anche quando la fattura del non residente sia elettronica via Sdi, ipotesi che sembra confermata anche dalle Faq n. 36 e 38 del 27 novembre 2018, aggiornate il 23 aprile 2021: salvo diverse future indicazioni, possibilità di gestione cartacea dei documenti con invio dell’esterometro (tracciato xml dal 1° luglio) oppure gestione elettronica completa del processo d’integrazione o autofatturazione che “assorbe” l’esterometro.

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