Imposte

Tax credit affitti, ultima chance in dichiarazione per l’utilizzo del credito ceduto

Il tax credit acquistato può essere utilizzato anche nel modello relativo all’anno in cui è avvenuta la cessione

di Gabriele Ferlito

Il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, introdotto dall’articolo 28 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio), è una delle misure che ha avuto maggiore diffusione tra quelle approvate con la finalità di sostenere gli operatori economici colpiti dalle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nei suoi tratti essenziali, l’agevolazione attribuisce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi che non superano una determinata soglia (nella generalità dei casi pari a 5 milioni di euro), un credito di imposta del 60% dei canoni di locazione versati con riferimento ad alcune mensilità previste dalla legge in relazione ad immobili a uso non abitativo (30% nel caso di affitto di azienda), purché l’operatore economico abbia subìto una consistente riduzione di fatturato in conseguenza dell’emergenza pandemica.

L’utilizzo del credito d’imposta

Quanto all’utilizzo dell’agevolazione, è anzitutto previsto (comma 6) che il credito d’imposta può essere utilizzato dal beneficiario nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, a diminuzione delle imposte dovute. In alternativa, il credito può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997, senza i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, legge 244/2007 (limite annuale di 250mila euro per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta che derivano da agevolazioni) e di cui all’articolo 34, legge 388/2000 (limite annuale “generale” alle compensazioni, che dall’anno 2021 è stato innalzato a 2 milioni di euro).

La quota di credito d’imposta indicata in dichiarazione e non utilizzata (né a diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione stessa, né in compensazione nel corso dell'anno) non può essere chiesta a rimborso ma è riportabile nei periodi d’imposta successivi. Quindi, per il soggetto beneficiario del credito d’imposta l’utilizzo del credito può essere effettuato senza limiti di tempo, come confermato dal fatto che la normativa non prevede alcun limite temporale di utilizzo.

La cessione a terzi, come il locatore

Il credito d’imposta in questione può essere altresì ceduto, anche parzialmente, a soggetti terzi (compreso il soggetto locatore, a parziale compensazione del pagamento del canone di locazione), come previsto dall’articolo 122 del Dl 34/2020. Tuttavia, la disciplina dell’utilizzo del credito d’imposta in capo al soggetto cessionario registra importanti limitazioni rispetto a quanto previsto per il soggetto che ha maturato il credito.

Le modalità per rendere effettiva la cessione del credito sono contenute nel provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, protocollo n. 250739/2020 del 1° luglio 2020, secondo cui l’utilizzo in compensazione ovvero l’ulteriore cessione del credito acquistato possono avvenire soltanto entro il 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuta la prima cessione (come confermato, da ultimo, dalla risposta a interpello n. 797 del 1° dicembre 2021).

I tempi per la cessione e il chiarimento a Telefisco

Va però ricordato che, nel corso di Telefisco 2021, l’agenzia delle Entrate ha precisato che il credito acquistato può essere utilizzato anche nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è avvenuta cessione, a riduzione del debito d’imposta emergente dalla dichiarazione stessa (ciò consente di avere un’ultima possibilità di utilizzo del credito, dopo il 31 dicembre dell’anno della cessione). Il mancato utilizzo del credito (in tutto o in parte) entro le predette stringenti scadenze comporta quindi per il cessionario la perdita definitiva dell'agevolazione.

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