I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 12 al 20 gennaio

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Decreto Aiuti quater/Agevolazioni

Legge 13 gennaio 2023, n. 6, GU 17 gennaio 2023, n. 13

Decreto Aiuti quater: conversione in legge

Con la legge di conversione del Dl 176/2022 (Decreto Aiuti quater), in vigore dal 18 gennaio 2023, sono state introdotte le seguenti novità:

1) viene differito al 30 settembre 2023 il termine entro il quale utilizzare o cedere i crediti per l'acquisto di energia elettrica/gas naturale spettanti per il terzo e quarto trimestre 2022. Nello specifico, con la modifica dei commi 3 e 4 dell'articolo 1, Dl 176/2022 è stato differito dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine entro il quale è possibile utilizzare, esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 (da parte dell'impresa beneficiaria o da parte del cessionario dei crediti stessi), i crediti d'imposta spettanti: a) per le spese di acquisto di gas/energia consumati nei mesi di ottobre e novembre 2022 (articolo 1, Dl 144/2022); b) per le spese di acquisto di gas/energia consumati nel mese di dicembre 2022 (articolo 1, Dl 176/2022); c) per le spese di acquisto di gas/energia consumati nel terzo trimestre 2022 (articolo 6, Dl 115/2022);

2) è stato modificato il comma 4 dell'articolo 1, Dl 176/2022, al fine di differire dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine entro il quale è possibile cedere, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito/altri intermediari finanziari, i crediti d'imposta spettanti per le spese di acquisto di gas/energia consumati nei mesi di ottobre e novembre 2022. Resta fissata al medesimo termine del 30 settembre 2023 anche la cessione dei crediti d'imposta spettanti per le spese di acquisto di gas/energia consumati nel mese di dicembre 2022 e la cessione dei crediti energetici relativi al terzo trimestre 2022 introdotti dall'articolo 6, Dl 115/2022 (Decreto Aiuti bis). Si ricorda che non è consentita una successiva cessione; tuttavia, sono possibili 2 ulteriori cessioni, successive alla prima, solo se effettuate a favore di banche/intermediari finanziari/società appartenenti ad un gruppo bancario/imprese di assicurazione. Inoltre, l'utilizzo parziale del credito d'imposta tramite il modello F24 non consente la cessione della quota non utilizzata (circolari, agenzia delle Entrate 13/E/2022 e 20/E/2022). I soggetti beneficiari del credito d'imposta a seguito della cessione dello stesso devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta oggetto di cessione. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe utilizzato dal cedente (compensazione) e comunque entro il 30 settembre 2023;

3) viene differito – mediante l'introduzione del nuovo articolo 2-bis, Dl 144/2022 (Decreto Aiuti ter) – al 30 giugno 2023 (in precedenza 31 marzo 2023) il termine entro il quale utilizzare o cedere il credito d'imposta spettante per l'acquisto di carburante del quarto trimestre da parte delle imprese agricole e agromeccaniche e della pesca (articolo 2, Dl 144/2022). È stato esteso al 30 giugno 2023 anche il termine entro il quale il cessionario dei predetti crediti deve utilizzare gli stessi in compensazione mediante il modello F24. Infine, è differito al 16 marzo 2023 (in precedenza 16 febbraio 2023) il termine di invio all'agenzia delle Entrate della comunicazione del credito maturato nel 2022 non ancora fruito a tale data, a pena di decadenza della fruizione del credito non ancora fruito. In questo modo il termine di invio della comunicazione in esame è stato allineato a quello previsto – dall'articolo 1, comma 6, Dl 176/2022 – per i crediti d'imposta energetici;

4) vengono aumentate a tre (anziché due) le possibili cessioni dei crediti d'imposta a favore dei soggetti vigilati (es. banche) per i quali si è optato per la cessione o lo sconto in fattura, di cui all'articolo 121, Dl 34/2020;

5) solo per gli interventi Superbonus (articolo 119, Dl 34/2020) sarà possibile, in taluni casi, utilizzare in compensazione i crediti d'imposta in dieci rate (anziché in quattro o cinque rate) e le imprese di costruzione potranno beneficiare della garanzia SACE per ottenere liquidità;

6) viene stabilito, tramite la modifica dell'articolo 45, comma 3-decies, Dl 73/2022, che le imprese di assicurazione, che si avvalgono della facoltà di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante (prevista dal precedente comma 3-octies, in considerazione della situazione di turbolenza nei mercati finanziari, con riferimento all'esercizio in corso al 22 giugno 2022), destinano a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione dei titoli, al netto del relativo onere fiscale e «dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi» (quest'ultimo elemento costituisce la novità introdotta in sede di conversione);

7) l'articolo 11-bis, Dl 176/2022, inserito in sede di conversione, interviene sulla disciplina della cessione dei tax credit nel settore cinematografico (articolo 21, comma 4, legge 220/2016), al fine di introdurre limiti alla responsabilità dei cessionari e prevedere che essi rispondano solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.

Decreto Trasparenza/Agevolazioni

Dl 14 gennaio 2023, n. 5, GU 14 gennaio 2023, n. 11

Bonus carburanti e bonus trasporti: non concorrenza alla determinazione del reddito

Il provvedimento contiene la norma che estende al 2023 il beneficio della non concorrenza quale reddito di lavoro dipendente del valore dei buoni benzina fino a 200 euro (articolo 1, comma 1). Resta fermo quanto stabilito dal terzo periodo del comma 3, dell'articolo 51, del Dpr 917/1986, secondo cui non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23 (limite che non ha subìto variazioni per il 2023). Il beneficio determina anche l'esenzione contributiva, per effetto dell'armonizzazione delle basi imponibili stabilita dal Dlgs 314/1997. Si ritengono validi, per quanto compatibili, i chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate con le circolari 14/E/2022 e 27/E/2022 in relazione alla precedente versione dell'agevolazione di cui all'articolo 2, Dl 21/2022 (Decreto Ucraina), ove era stato specificato che il bonus carburante è un'agevolazione ulteriore rispetto all'ordinaria soglia dei fringe benefit. Si prevede che il ministero delle Imprese e del Made in Italy provveda all'elaborazione dei dati ricevuti – relativi ai prezzi dei carburanti – al fine di calcolare la media aritmetica su base regionale e delle Provincie autonome, e ne curi la pubblicazione sul proprio sito istituzionale (articolo 1, commi 2-4). Viene, altresì, stabilito che i soggetti esercenti attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli lungo la rete autostradale, debbano adeguare la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita, con l'indicazione della media aritmetica dei prezzi di riferimento di cui si è detto sopra. In caso di violazione di quanto sopra, viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 6.000 euro; dopo la terza violazione, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni. All'irrogazione delle sanzioni provvede il Prefetto. L'articolo 4 rinnova il buono per il trasporto pubblico; in particolare, si tratta del buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, da parte di persone fisiche. Il buono riguarda gli acquisti effettuati a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto attuativo della presente norma. Il valore del buono è pari al 100% della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può essere superiore all'importo di 60 euro ed è riconosciuto alle persone fisiche che nell'anno 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore ad euro 20.000. Il buono deve recare il nominativo del beneficiario dello stesso, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile per il beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee). Viene, infine, disposto che per la spesa rimasta a carico del beneficiario del buono rimane ferma la detrazione prevista dalla lettera i-decies), del comma 1, dell'articolo 15, Dpr 917/1986.

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 12 gennaio 2023, n. 12

Accesso a riviste e banche dati online: aliquota applicabile

Ai servizi di accesso a riviste e banche dati online si applica l'aliquota Iva al 4%, se i prodotti sono provvisti di codice ISSN. Per i riferimenti normativi, di prassi e di giurisprudenza di vedano: articolo 1, comma 667, legge 190/2014; Tabella A, Parte II, numero 18), allegata al Dpr 633/1972; circolare 20/E/2016; risoluzione 120/E/2017; Risposte interpello n. 69/2019 e n. 701/2021; risoluzione 51/E/2019; Corte di Giustizia Ue, sentenza 18 gennaio 2018, causa C463/16. La fornitura e l'accesso a banche dati sono servizi elettronici, per cui se il servizio è reso in modo automatizzato è assoggetto ad Iva in Italia se reso a consumatori stabiliti nel territorio dello Stato (articolo 7-octies, Dpr 633/1972; cfr. Risposta Interpello n. 494/2022). Diversamente, il servizio consistente nella pubblicazione di articoli sulle riviste disponibili nella piattaforma digitale, reso dietro pagamento di un corrispettivo, è una prestazione generica, sottoposta alla regola generale di territorialità, secondo cui l'Iva è dovuta nel Paese del prestatore oppure del committente, a seconda che quest'ultimo sia rispettivamente un consumatore oppure un soggetto passivo (articolo 7-ter, comma 1, lettere a) e b), Dpr 633/1972).

Iva/Detrazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 13 gennaio 2023, n. 25

Diverso utilizzo di beni ammortizzabili: rettifica della detrazione dell'imposta

L'articolo 19-bis1, lettera i), Dpr 633/1972 esclude il diritto alla detrazione dell'imposta assolta in relazione all'acquisto di fabbricati, o porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa. La ratio della disposizione va ricercata nella volontà di evitare indebite detrazioni d'imposta nei casi in cui l'acquisto abbia ad oggetto beni (nel caso, fabbricati abitativi), nonché servizi relativi a detti beni, suscettibili di essere utilizzati sia nell'attività d'impresa sia per finalità estranee a tale attività. La medesima disposizione prevede, però, un'eccezione nell'ipotesi in cui l'acquisto sia effettuato dalle imprese che abbiano per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione e/o il ripristino dei predetti fabbricati o delle predette porzioni di fabbricati ad uso abitativo per la successiva rivendita degli stessi. Per garantire il principio di neutralità dell'Iva è previsto anche il meccanismo della rettifica della detrazione. Il contribuente è autorizzato ad operare la detrazione sin dal momento dell'acquisto dei beni e dei servizi, in funzione della loro afferenza ad operazioni soggette ad imposta od assimilate, senza, quindi, attendere la concreta utilizzazione dei beni e dei servizi medesimi. Tuttavia, nelle ipotesi in cui si verifichi una discordanza tra la previsione d'impiego di beni e servizi fatta dal contribuente al momento del loro acquisto e la loro effettiva utilizzazione, si deve procedere ad una rettifica della detrazione inizialmente operata, sempreché tale discordanza comporti una diversa misura della detrazione. A tal fine, viene chiarito che la rettifica della detrazione per diverso utilizzo dei beni ammortizzabili (tra i quali rientrano anche i fabbricati), dev'essere operata non soltanto quando il cambio di destinazione si sia verificato al loro primo impiego, ma anche quando il diverso utilizzo abbia avuto luogo nei quattro anni (dieci per i fabbricati) successivi a quello di entrata in funzione del bene ammortizzabile.

Iva/Base imponibile

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 13 gennaio 2023, n. 31

Operazione permutativa: individuazione della base imponibile

Ai fini Iva il corrispettivo non necessariamente dev'essere rappresentato da una somma di denaro, ma può consistere anche nella cessione di un bene oppure nella prestazione di un altro servizio, dando luogo, in tal caso, ad un'operazione permutativa. Infatti, il requisito dell'onerosità ricorre in tutti i casi in cui, in virtù delle condizioni contrattuali, la prestazione di servizi (o la cessione di beni) è resa al committente a fronte del pagamento di un corrispettivo che tenga conto della natura della prestazione (nesso di sinallagmaticità).

Iva/Iva estera

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 13 gennaio 2023, n. 32

Esportazione indiretta e recupero dell'imposta versata

La cessione all'esportazione di beni tramite il cessionario non residente è un'operazione non imponibile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), Dpr 633/1972, purché l'uscita dei beni avvenga entro 90 giorni. La Corte di Giustizia Ue, sentenza 19 dicembre 2013, in causa C-563/12 ha chiarito che, ai sensi dell'articolo 146, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva 2006/112/Ce, gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati da un acquirente, o per conto del medesimo, fuori dall'Unione. Tale disposizione dev'essere letta in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, della citata Direttiva, ai sensi del quale si considera «cessione di beni» il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario. Da tali disposizioni e, segnatamente, dal termine «spediti», contenuto nell'articolo 146, paragrafo 1, lettera b), deriva che l'esportazione di un bene si perfeziona e l'esenzione della cessione all'esportazione diviene applicabile quando il potere di disporre del bene come proprietario è stato trasmesso all'acquirente, il fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato al di fuori dell'Unione e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso ha lasciato fisicamente il territorio dell'Unione. La pronuncia in parola, dunque, impone agli Stati membri di assicurare il rimborso dell'Iva assolta, nell'ipotesi in cui venga fornita la prova dell'avvenuta esportazione, ancorché tardiva (oltre i 90 giorni fissati dalla norma nazionale), pur riconoscendo alla normativa interna la possibilità di introdurre condizioni ragionevoli finalizzate a prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso. La risoluzione 98/E/2014, nel recepire le indicazioni fornite dalla sentenza unionale, ha chiarito che il regime di non imponibilità, proprio delle esportazioni, si applichi sia quando il bene sia stato esportato entro i 90 giorni, ma il cedente ne acquisisca la prova oltre il termine dei 30 giorni previsto per eseguire la regolarizzazione, sia quando il bene esca dal territorio della Ue dopo il decorso del termine di 90 giorni, purché, comunque, sia acquisita la prova dell'avvenuta esportazione. Pertanto, se la cessione avviene oltre i 90 giorni il cedente deve regolarizzare l'operazione entro i 30 giorni successivi, applicando l'Iva (articolo 7, comma 1, Dlgs 471/1997). Al momento dell'ottenimento della prova dell'avvenuta esportazione – come detto, anche oltre i 90 giorni previsti dalla norma – è possibile recuperare l'Iva applicata, mediante l'emissione di una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, Dpr 633/1972. In alternativa, il contribuente potrà sempre azionare la richiesta di rimborso.Le indicazioni fornite con la risoluzione 98/E/2014 devono essere attualizzate alla luce dei successivi interventi normativi e dei relativi chiarimenti. Per quanto concerne le modalità di recupero dell'imposta versata in sede di regolarizzazione, si ritiene che il contribuente possa procedere all'emissione di una nota di variazione, in base all'articolo 26, comma 2, Dpr 633/1972, entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno in cui s'intende realizzato il presupposto, da individuarsi nel momento cui si considera avverato: a) sia il presupposto sostanziale, ossia l' avvenuta esportazione che, a tal fine, retroagisce temporalmente alla data della cessione del bene, sempreché sia stata acquisita la prova che l'esportazione è effettivamente avvenuta; b) sia il presupposto formale, consistente nell'emissione della nota di debito Iva per regolarizzare la fattura non imponibile, cui fa seguito il versamento dell'imposta da recuperare. Per l'effetto, il dies a quo per l'emissione della nota di credito decorrerà dalla data di emissione della nota di debito. Laddove, invece, l'emissione della nota di variazione in diminuzione non sia più consentita, perché la prova dell'avvenuta esportazione è stata acquisita oltre il termine entro cui la stessa poteva essere emessa, non configurandosi una colpevole inerzia, resta la possibilità di azionare la richiesta di rimborso (articolo 30-ter, Dpr 633/1972). Non è, invece, possibile procedere alla diretta annotazione in rettifica sui registi Iva, come previsto dall'articolo 26, comma 8, Dpr 633/1972, in luogo dell'emissione della nota di variazione in diminuzione, poiché la procedura è incompatibile con la necessità di tracciare con un documento, ai fini del successivo controllo, la variazione.

Iva/Transazione

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 13 gennaio 2023, nn. 28 e 33

Accordo transattivo: trattamento applicabile

Circa il trattamento fiscale delle somme corrisposte a titolo di accordo transattivo, l'agenzia: 1) riconosce la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva, quando la somma versata in attuazione dell'accordo, allo scopo di porre fine a una controversia tra due società, concorre a far parte delle spese generali sostenute dal soggetto passivo (ad esempio, evitando un danno d'immagine che avrebbe inciso sull'attività economica posta in essere); 2) ai fini Ires ritiene che le somme dovute in seguito alla sottoscrizione dell'accordo siano inerenti e, quindi, deducibili, in quanto consentono alla società istante di definire le vertenze legali concernenti, evitando altresì possibili costi futuri in relazione all'esito delle stesse azioni giudiziarie; 3) ai fini Iva ricorre il presupposto oggettivo nel caso di un accordo bonario per definire una possibile controversia, tale per cui il soggetto passivo s'impegna a versare una somma di denaro «a titolo indennitario e conciliativo», a fronte del quale la controparte s'impegna a rinunciare a ogni pretesa. Si configurava, dunque, uno scambio di prestazioni reciproche tra la somma corrisposta e l'obbligo di non fare (rinuncia alle pretese) ai sensi dell'articolo 3, Dpr 633/1972.

Iva/Regimi speciali

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 16 gennaio 2023, n. 34

Vendita di titoli di accesso alla ZTL: trattamento applicabile

Alla cessione di titoli di accesso (dematerializzati) alla ZTL non può essere applicato il regime monofase Iva: questo regime prevede che per la vendita dei documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari l'Iva è dovuta dall'esercente l'attività di trasporto ovvero l'attività di gestione dell'autoparcheggio, sulla base del prezzo di vendita al pubblico (articolo 74, comma 1, lettera e), Dpr 633/1972). Tali operazioni comprendono le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative, tutte le operazioni di compravendita effettuate dai rivenditori autorizzati, siano essi primari che secondari. La ratio del regime monofase è quella di semplificare l'applicazione dell'imposta relativamente ad alcuni settori, ponendo in capo al primo soggetto della catena commerciale (ossia l'esercente che rende la prestazione cui si riferisce il titolo emesso; si veda il Dm 30 luglio 2009) l'obbligo di versare il tributo afferente alla prestazione finale, essendo noto il prezzo di vendita al pubblico del servizio finale. Le operazioni intermedie sono, quindi, equiparate alle operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta, poiché l'Iva è già stata applicata e liquidata dal primo soggetto della catena economica. Tale regime, però, rispondendo a una specifica ratio, non può essere esteso in via analogica a fattispecie diverse da quelle contemplate nella normativa, come nel caso di cessione titoli di accesso alla ZTL. Tra l'altro, non sussiste neanche alcun servizio elettronico, secondo le definizioni di cui al Regolamento Ue 282/2011, con la conseguenza che non è applicabile la disposizione di esonero dall'obbligo di rilascio della fattura di cui all'articolo 22, comma 1, n. 6-ter), Dpr 633/1972.

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 16 gennaio 2023, n. 36

Cessione e trasporto di scatole per preparare pasti: aliquota applicabile

Vengono forniti chiarimenti in merito all'aliquota Iva applicabile alla cessione di una scatola contenente gli ingredienti per preparare una pietanza e al relativo trasporto. Secondo l'agenzia, qualora sussista, tra il servizio di trasporto della scatola e la cessione della stessa, il nesso di dipendenza funzionale previsto dall'articolo 12, Dpr 633/1972, il trasporto seguirà il trattamento fiscale previsto per la cessione dei beni (operazione principale) applicandosi, nel caso specifico, l'aliquota Iva del 10%. L'Amministrazione finanziaria ha evidenziato che affinché un'operazione possa essere qualificata come accessoria è necessario che la stessa presenti le seguenti caratteristiche:deve integrare, completare o rendere possibile l'operazione principale; dev'essere resa direttamente dal medesimo soggetto che effettua l'operazione principale ovvero da terzi, ma per suo conto e a sue spese; dev'essere resa nei confronti del medesimo soggetto (cessionario/committente) nei cui confronti è resa l'operazione principale.

Iva/Corrispettivi

Provvedimento agenzia delle Entrate 18 gennaio 2023

Lotteria degli scontrini: adeguamento dei Registratori Telematici

Vengono apportate modifiche ai precedenti Provvedimenti, agenzia delle Entrate 28 ottobre 2016, n. 182017 (in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri) e 31 ottobre 2019, n. 739122 (in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria) al fine di prevedere l'obbligo di adeguamento, entro il 2 ottobre 2023, dei Registratori Telematici (RT e Server RT) affinché siano configurati per consentire la partecipazione alla lotteria degli scontrini istantanea di cui all'articolo 1, commi da 540 a 544, legge 11 dicembre 2016, n. 232. In particolare, con il Provvedimento in esame sono state approvate le specifiche tecniche che dovranno essere obbligatoriamente rispettate da RT e Server RT per i quali è presentata istanza di approvazione dopo il 30 giugno 2023 ed è stata fissata al 2 ottobre 2023 la data in cui gli apparecchi e la procedura web dovranno essere configurati per la partecipazione al gioco, anche beneficiando del credito d'imposta previsto dall'articolo 8, Dl 176/2022 (Decreto Aiuti quater), pari al 100% della spesa sostenuta, entro un limite massimo di 50 euro per ogni strumento. L'adeguamento tecnico nasce dalle novità introdotte dall'articolo 18, Dl 36/2022, che ha modificato il concorso nazionale. Una delle più significative riguarda l'introduzione della lotteria «istantanea» che consente di venire immediatamente a conoscenza dell'eventuale vincita, grazie a un codice riportato nel documento commerciale, e che si affianca a quella «differita» (che prevede premi settimanali, mensili ed annuali). In base alle nuove regole, i RT e i Server RT – unitamente alla procedura web messa a disposizione nell'area riservata del sito dell'agenzia delle Entrate – dovranno essere configurati in modo da generare un codice bidimensionale (QR code) che rispetti le caratteristiche indicate nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento in esame.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 13 gennaio 2023, nn. 18 e 24

Tax credit energia: rilevano il codice Ateco e la quantità di energia acquistata

Le imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore) che possono accedere all'agevolazione prevista per venire incontro all'aumento dei prezzi dell'energia sono identificate facendo riferimento alle disposizioni del Dm 21 dicembre 2021, n. 541 (articolo 15.1, comma 2, Dl 4/2022; circolare, agenzia delle Entrate 20/E/2022). In attuazione di tale Dm, l'articolo 5 della delibera ARERA 2 novembre 2022, n. 541 dispone che «Ai fini del controllo dell'appartenenza ai settori dell'Allegato 1 al decreto 21 dicembre 2021, le imprese devono dichiarare il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all'ultimo anno del periodo di riferimento». La Risposta 18 precisa che, alla luce delle cennate disposizioni, l'assenza del codice Ateco relativo all'attività prevalente esercitata dalla società nell'ambito dell'elenco di cui all'Allegato 1, Dm 541/2021 non consente alla società di poter usufruire del credito d'imposta di cui al menzionato articolo 15.1 , Dl 4/2022. Con la Risposta 24 è stato, inoltre, precisato che, ai fini del calcolo dell'agevolazione, rileva la sola quantità di gas acquistata ed utilizzata nel periodo di riferimento, e non anche quella rivenduta.

Agevolazioni/Contributi

www.agenziaentrate.gov.it 16 gennaio 2023

Aiuti Covid: aggiornato il modello di autocertificazione

Attraverso l'aggiornamento del modello e delle relative istruzioni per la compilazione, è ora possibile annullare una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare: a) nel riquadro «DICHIARANTE» del frontespizio è inserita la casella «Annullamento»; b) alla pagina 3 delle istruzioni è inserito il seguente paragrafo: «ANNULLAMENTO - Qualora si intenda annullare una Dichiarazione precedentemente trasmessa occorre presentare entro il 31 gennaio 2023 una nuova Dichiarazione nella quale va barrata l'apposita casella Annullamento nel frontespizio e vanno compilati unicamente i seguenti riquadri: Dichiarante; Rappresentante firmatario della Dichiarazione (in presenza di rappresentante/erede); Sottoscrizione; Impegno alla presentazione telematica (in presenza di incaricato della trasmissione della Dichiarazione). Se si intende annullare una Dichiarazione trasmessa oltre il 31 gennaio 2023 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata, occorre presentare entro tale termine di 60 giorni una nuova Dichiarazione compilata secondo le indicazioni sopra fornite e nella quale va barrata anche la casella Definizione agevolata nel frontespizio».

Dichiarazioni annuali/Precompilata

Dm 28 dicembre 2022, GU 12 gennaio 2023, n. 9

Sistema Tessera Sanitaria: aggiornamento delle specifiche tecniche per l'invio dei dati bonus vista e psicologo

Sono aggiornate le specifiche tecniche che devono utilizzare coloro che sono tenuti alla trasmissione, al Sistema Tessera Sanitaria, dei dati utili alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, anche con riferimento ai contributi per l'acquisto di occhiali e lenti da vista (bonus vista, articolo 1, comma 438, legge 178/2020) o al bonus psicologo (articolo 1-quater, comma 3, Dl 228/2021). In particolare, è stato aggiornato il Dm 19 ottobre 2020, che fornisce le istruzioni per l'invio dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, predisponendo l'aggiunta del comma 1-bis all'articolo 2, per consentire l'inserimento della specifica relativa alle informazioni sugli eventuali contributi fruiti. Allo stesso modo, il nuovo provvedimento ha recato le indispensabili modifiche al Disciplinare Tecnico (allegato A al decreto 19 ottobre 2020): a) al paragrafo 2.7.1 con l'inserimento del valore AA = Altre spese; b) al Punto 3, nella descrizione del valore AA = Altre spese, con l'aggiunta delle parole «nonché per i contributi riconosciuti dalla normativa vigente, riportate nei documenti fiscali».

Dichiarazioni annuali/Certificazione Unica

Messaggio Inps 16 gennaio 2023, n. 263

Fringe benefit e stock option erogati a dipendenti cessati nel 2022: comunicazione entro il 21 febbraio 2023

Sono fornite indicazioni riguardo alla trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dai datori di lavoro a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel periodo d'imposta 2022 ai fini dell'emissione delle Certificazioni Uniche da parte dell'Istituto di previdenza. I flussi che perverranno tardivamente rispetto alla tempistica stabilita (21 febbraio 2023) non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno ma saranno, tuttavia, oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. La trasmissione dovrà essere effettuata esclusivamente con modalità telematica, tramite l'applicazione «Comunicazione BenefitAziendali».

Dichiarazioni annuali/Certificazione Unica

Provvedimento agenzia delle Entrate 17 gennaio 2023

CU 2023: approvato il modello di certificazione

È stato approvato il modello della Certificazione Unica 2023, relativa al periodo d'imposta 2022, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione. In esso vengono recepite le novità relative ai limiti previsti per il 2022 in merito alle remunerazioni corrisposte ai lavoratori dipendenti sotto forma di bonus, introdotti a seguito della crisi energetica (l'innalzamento a 3.000 euro del limite di esenzione dei fringe benefit, previsto dall'articolo 12, Dl 115/2022, come modificato dall'articolo 3, comma 10, Dl 176/2022, nonché l'esenzione fino a 200 euro dei buoni benzina, prevista dall'articolo 2, Dl 21/2022). Nella Certificazione Unica vengono indicati anche i dati relativi al trattamento integrativo, di cui all'articolo 1, comma 3, legge 234/2021 (che ha previsto il riconoscimento di una somma non imponibile di importo pari a 1.200 euro per il 2022, se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro, e di importo inferiore se il reddito supera detta soglia ma non quella di 28.000 euro). Le novità riguardano anche le detrazioni per familiari a carico, in considerazione dell'istituzione – a decorrere dal 1° marzo 2022 – dell'assegno unico e universale (Auu) per i figli a carico (di cui all'articolo 1, Dlgs 230/2021). Pertanto, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, Dlgs 230/2021 (che ha modificato l'articolo 12 del Tuir, contenente la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia), a decorrere dal 1° marzo 2022 (data di entrata in vigore dell'Auu): a) cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di 3 anni, per i figli con disabilità e quelle per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico; b) è abrogata l'ulteriore detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli). Al fine di fornire le indicazioni necessarie al calcolo delle detrazioni, sono inserite le caselle 362 e seguenti. Altre novità attengono: 1) ai redditi di docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultavano beneficiari del regime agevolato previsto dall'articolo 44, Dl 78/2010, i quali hanno prorogato il suddetto regime, ai sensi del provvedimento, agenzia delle Entrate 31 marzo 2022, n. 102028 (punto 462, codice 15 della CU); 2) alla possibilità di destinare l'otto per mille dell'Irpef anche all'Associazione Chiesa d'Inghilterra, per fini di culto, istruzione, assistenza e beneficienza; 3) alla non concorrenza alla formazione del reddito imponibile complessivo, ai sensi dell'articolo 12-quinquies, Dl 146/2021, delle somme percepite dai lavoratori dipendenti con disturbi dello spettro autistico assunti da start up a vocazione sociale; 4) alla necessità di riportare, nella sezione destinata alla previdenza complementare, anche i dati relativi ai contributi versati ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP), di cui al Regolamento Ue 2019/1238, assoggetti ai medesimi criteri previsti dal Dlgs 252/2005.

Redditi di impresa/Cambi

Provvedimento agenzia delle Entrate 16 gennaio 2023

Accertamento del cambio delle valute estere del mese di dicembre 2022

È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di dicembre 2022. I valori indicati sono necessari ai fini dell'applicazione di alcune disposizioni del Tuir (in particolare, articoli 56, comma 1, e 110, comma 9, Dpr 917/1986), laddove – nella determinazione del reddito ai fini Irpef e Ires – si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Si tratta delle medie dei cambi delle valute estere che vengono calcolate a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato salvo che per le valute evidenziate con l'asterisco che vengono rilevate contro Euro nell'ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC). Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.

Riscossione/Transazioni commerciali

Comunicato Mef, GU 18 gennaio 2023, n. 14

Ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali: fissato il saggio di interessi

È stato individuato il saggio di interesse, valevole per il primo semestre 2023, da applicare in caso di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali (articolo 5, Dlgs 231/2002). Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2023 il tasso di riferimento è pari al 2,50%.