Imposte

Possibili più Pir alternativi ma senza superare il tetto

di Marco Piazza e Roberto Torre

La possibilità di detenere più di un piano individuale di risparmio alternativo (Pir alternativo) deve essere conciliata con i limiti complessivi di investimento ammessi per ciascun titolare. Ed è suo onere certificare agli intermediari il rispetto dei limiti stessi. L'agenzia delle Entrate sarà in grado di monitorare eventuali sforamenti attraverso il modello 770.

Con la circolare 10/E del 2022 (si veda Il Sole 24 Ore di ieri), l'Agenzia fornisce le istruzioni operative auspicate da Assogestioni nella circolare del 10 gennaio 2022, prot.1/22/C.

Ricordiamo che le persone fisiche residenti in Italia hanno la possibilità di beneficiare di particolari agevolazioni fiscali effettuando investimenti finanziari in Pir ordinari e Pir alternativi. I Pir sono “contenitori” di investimenti finanziari che possono essere fatti sia in forma diretta, attraverso un rapporto di custodia, amministrazione o gestione in regime di risparmio amministrato (i cosiddetti “Pir fai da te”), sia in forma indiretta, attraverso un contratto di assicurazione sulla vita o quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) istituiti nel territorio dello Stato o in Stati membri Ue o in Stati See.

Le agevolazioni fiscali consistono nell'esenzione dei redditi finanziari prodotti durante il periodo di detenzione (articolo 1, comma 100 della legge 232/2016) e nell'esenzione dalle imposte di successione in caso di morte del titolare (articolo 1, comma 114 della legge citata). L'investimento deve essere detenuto per almeno cinque anni.

I Pir alternativi si distinguono da quelli ordinari per i vincoli di composizione del portafoglio e per i plafond di investimento annuali e complessivi ammessi nonché per i diversi limiti di concentrazione e liquidità. In base all'articolo 1, comma 112 della legge 232/2016 (richiamato dall'articolo 13-bis, comma 4 del Dl 124/2019), fino al 31 dicembre del 2021 ciascun investitore (persona fisica residente in Italia) poteva essere titolare di non più di un Pir ordinario (costituito ai sensi del comma 101 della legge citata) e non più di un Pir alternativo (costituito a norma dell'articolo. 13-bis, comma 2-bis del Dl 124), fermo restando il divieto di cointestazione.

L'articolo 1, comma 27 della legge 234 del 2021 – modificando l'articolo 13-bis, comma 4 – ha disposto, a partire dal 2022, la disapplicazione del comma 112 per i Pir alternativi.

L'intento del legislatore è stato certamente quello di consentire la sottoscrizione di più di un Pir alternativo, insieme ad un Pir ordinario.

La tecnica legislativa adottata poteva far ritenere che il legislatore avesse inteso consentire anche la cointestazione dei Pir alternativi. Tuttavia, il divieto di cointestazione è un principio cardine della disciplina dei Pir, non modificabile senza una complessa revisione dell'impianto normativo e delle procedure degli intermediari. La circolare 10/E, quindi conferma che la legge 234/2021 ha inteso solamente consentire di investire in più di un Pir alternativo, ma non la cointestazione di uno stesso piano.

La circolare inoltre ribadisce che la circostanza per cui una persona fisica può detenere più di un Pir alternativo non consente di moltiplicare i limiti quantitativi, che devono quindi essere riferiti alla somma degli investimenti in questa tipologia di Pir (plafond complessivo di 1,5 milioni di euro, con un limite di 300 mila euro per anno solare). Ciò richiede che il titolare del piano certifichi all'intermediario il rispetto del limite sia all'apertura del piano sia in occasione dei successivi investimenti.

Una importante novità consiste nel fatto che i dati relativi alla tipologia di Pir sottoscritto (presumibilmente l'ammontare delle sottoscrizioni annuali e complessive esclusi i reinvestimenti che non concorrono al plafond) andranno comunicati dall'intermediario nel modello 770, in modo che, attraverso il loro consolidamento, l'Agenzia possa accertare la veridicità delle autocertificazioni di ciascun titolare. È auspicabile che questo adempimento sia imposto in modo tale da non gravare eccessivamente sulle procedure informatiche.

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