I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dall'11 al 14 ottobre

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Iva/Regimi speciali

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 11 ottobre 2022, n. 497

Sistema Oss e vendite in regime del margine

Un soggetto che commercia oggetti d'arte e beni d'antiquariato – beni che rientrano nel regime fiscale dei beni usati (cd. regime del margine) – ha superato la soglia dei 10.000 euro di vendite a privati esteri nella Ue, per cui ha scelto di aderire al sistema Oss. Il regime del margine è un meccanismo di applicazione dell'Iva previsto per le cessioni di alcune categorie di beni (beni usati, oggetti d'arte, antiquariato o oggetti da collezione), finalizzato a evitare la doppia tassazione dei beni ceduti con successiva rivendita. La norma consente di assoggettare a Iva solo l'utile lordo (il margine, appunto) realizzato dal rivenditore, cioè la differenza fra il prezzo di vendita e quello d'acquisto, maggiorato delle spese di riparazione e di quelle accessorie, calcolato secondo tre diversi metodi (analitico, forfetario e globale) (circolare ministero delle Finanze 177/1995). Il regime Oss (One stop shot), invece, permette di assolvere l'Iva in base all'aliquota degli altri Stati membri senza la necessità di dover aprire una posizione fiscale in ogni Stato nel quale si effettua commercio elettronico o altre operazioni verso privati consumatori per le quali i criteri di territorialità Iva impongono la tassazione nel Paese di destino. L'articolo 3, Dlgs 83/2021 prevede che il sistema Oss non è applicabile alle vendite a distanza in caso di adozione del regime del margine. Questa esclusione deriva dal recepimento dell'articolo 35, Direttiva 2006/112/Ce, secondo il quale l'articolo 33 (luogo di cessione delle vendite a distanza) «non si applica alle cessioni di beni d'occasione e di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, quali definiti all'articolo 311, paragrafo 1, punti da 1) a 4), né alle cessioni di mezzi di trasporto d'occasione quali definiti all'articolo 327, paragrafo 3, assoggettate all'IVA conformemente ai regimi speciali applicabili ai beni d'occasione, agli oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, e ai mezzi di trasporto d'occasione». Così, se si adotta il regime del margine non si rientra nella disciplina delle vendite a distanza. In definitiva, la registrazione al sistema Oss (One stop shot) non preclude, a priori, l'applicazione del regime del margine alle cessioni effettuate nei confronti di soggetti privati in altro Stato membro Ue. Ma il sistema Oss sarà utilizzato solo nel caso in cui l'istante effettui cessioni escluse dal regime del margine, così che le cessioni vengano considerate vendite a distanza. Ad ogni modo, si ricorda che il contribuente può sempre rinunciare all'applicazione del regime del margine su alcune o tutte le operazioni realizzate anche se hanno ad oggetto beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (articolo 36, comma 3, Dl 41/1995).

Iva/San Marino

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 11 ottobre 2022, n. 498

Cessioni di beni da parte di un operatore di San Marino a un privato italiano: regime applicabile

I chiarimenti forniti riguardano il trattamento ai fini Iva delle cessioni da parte di un soggetto passivo sammarinese nei confronti di acquirenti italiani privati. In particolare, l'istante è un operatore sammarinese che intende avviare un'attività di vendita di beni a soggetti italiani non operanti nell'esercizio di imprese, arti o professioni (cessioni B2C). La disciplina degli scambi tra Italia e San Marino si rinviene nel Dm 21giugno 2021. I dubbi riguardano l'applicazione dell'articolo 13, comma 2 (secondo cui «le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti italiani non operanti nell'esercizio di imprese, arti o professioni, diverse da quelle indicate nel presente titolo, sono assoggettate all'imposta nel territorio della Repubblica di San Marino») e dell'articolo 15, comma 1 (che disciplina le «vendite a distanza»). Ecco i quesiti posti all'agenzia e le relative risposte: 1) nel caso in cui un venditore sammarinese effettui un trasporto di beni ricevendo il pagamento tramite il trasportatore e, quindi, condizionando consegna e traslazione della merce al pagamento, il fornitore è tenuto a versare l'Iva nel Paese di destinazione (nel nostro caso in Italia)? Sul punto, l'agenzia chiarisce che il momento di effettuazione dello scambio, rilevante ai fini dell'imponibilità Iva, non ha effetti riguardo al requisito della territorialità. Nelle vendite a distanza, il momento di effettuazione dell'operazione, rilevante ai fini dell'esigibilità dell'imposta, non incide sul requisito della territorialità, per cui, in presenza di un eventuale accordo di pagamento post-consegna, l'imposta potrà essere versata in tale circostanza, ma nulla cambia ai fini della territorialità e, perciò, del luogo di imposizione; 2) in caso di «vendita a distanza» sempre da parte di un fornitore sammarinese, senza la consegna e/o il trasporto a cura del cedente in territorio italiano, il fornitore è ugualmente tenuto al pagamento dell'imposta nello Stato di destinazione? Le vendite a distanza da San Marino all'Italia sono tassate in Italia se l'operatore sanmarinese, nell'anno precedente, ha effettuato scambi con cessionari italiani privati per un ammontare complessivo superiore a 28.000 euro o abbia superato tale soglia nell'anno in corso, oppure se, pur non avendo oltrepassato detto limite, opti per la tassazione in Italia (in tali ipotesi, il venditore deve nominare un rappresentante fiscale in Italia). In caso contrario l'Iva va versata nella Repubblica di San Marino. L'agenzia precisa che lo scambio avvenuto senza che il fornitore curi il trasporto e la spedizione della merce non può essere qualificato come «vendita a distanza». Di conseguenza, non è sottoposto alla disciplina dell'articolo 15 sopra richiamato, ma ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 13, comma 2 («cessioni nei confronti di privati»), con conseguente assoggettamento a Iva nella Repubblica di San Marino (salvo i casi sopra esposti del superamento della soglia di 28.000 o dell'esercizio dell'opzione per l'imponibilità).

Iva/Rimborso

Risoluzione agenzia delle Entrate 12 ottobre 2022, n. 60/E

Cessioni a viaggiatori extra-Ue: condizioni per il rimborso dell'imposta

L'articolo 38-quater, Dpr 633/1972 dispone la non applicazione dell'Iva (il rimborso dell'imposta) per gli acquisti di beni di costo superiore a 154,94 euro (Iva inclusa) – effettuati dagli acquirenti extracomunitari – da trasportare nei bagagli personali degli stessi viaggiatori extra-Ue. Le condizioni da rispettare sono l'emissione della fattura e il trasporto dei beni fuori dalla Ue entro il terzo mese dall'operazione. La fattura, inoltre, dev'essere restituita al cedente con gli estremi del passaporto o altro documento similare, entro il quarto mese successivo alla stessa operazione, pena la regolarizzazione ai fini Iva della cessione. Ripercorrendo la normativa e la prassi sul tema, l'agenzia ricorda che: i cessionari devono essere residenti o domiciliati in Paesi extra-Ue; non sussistono specifiche limitazioni in ordine alla qualificazione dei soggetti passivi cedenti (ad esempio, i commercianti al minuto in locali aperti al pubblico), che tuttavia restano figure distinte da quella dell'intermediario che può eseguire il rimborso al posto del cedente; i beni devono essere destinati all'uso personale o familiare del viaggiatore e sono escluse le prestazioni di servizi; il valore di 154,94 euro non può riferirsi a più cessioni avvenute in momenti diversi anche se sono documentate con un'unica fattura; la cessione dei beni ai viaggiatori extra-Ue dev'essere documentata tramite il sistema Otello (Online tax refund at exit: light lane optimization), nell'attuale versione 2.0, con emissione di una fattura in formato elettronico, nella sua messa a disposizione in modalità digitale e anche nella consegna in modalità analogica; non sono ammesse modalità che non consentano di rispettare puntualmente i requisiti richiamati. Sulla base di quanto sopra, l'agenzia analizza lo schema contrattuale di un mandato all'acquisto con rappresentanza rilasciato dal gestore di un'apposita app (mandante) in favore del viaggiatore (mandatario) cui i beni vengono contestualmente riceduti con successiva detrazione Iva sugli acquisti da parte del mandante. Invero, il mandante non sceglie i beni che il mandatario acquista in suo nome e per conto, come pure non ne entra mai neppure in possesso (in pratica, non interviene un vero e proprio acquisto fatto dal mandante, per il tramite del mandatario, dato che verso il primo non interviene «il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario», come prevede l'articolo 14, Direttiva 2006/112/Ce), né effettua il pagamento che viene demandato interamente ai viaggiatori. Lo schema contrattuale descritto nell'interpello, pertanto, non può ritenersi conforme alle indicazioni fornite dalla normativa nazionale comunitaria e dalla prassi che legittimano il rimborso dell'imposta.

Iva/Operazioni imponibili

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 12 ottobre 2022, n. 504

Royalties per l'utilizzo di una piattaforma online

Nell'ambito delle cessioni o concessioni in uso di marchi o brevetti, le royalties costituiscono il corrispettivo per prestazioni di servizi resi, consistenti nella messa a disposizione di piattaforme online (articolo 3, comma 2, numero 2), Dpr 633/1972) che, in presenza di requisiti soggettivi e territoriali, devono essere assoggettate ad Iva con l'applicazione dell'aliquota in misura ordinaria. Nel caso analizzato si tratta della messa a disposizione della piattaforma da parte di una società in favore di un laboratorio di analisi, affinché quest'ultimo elabori i referti diagnostici. Gli accordi prevedono che, a fronte dell'utilizzo della piattaforma, il laboratorio di analisi sia tenuto a corrispondere alla società delle royalties, calcolate sulla base del numero di test eseguiti e rendicontati mensilmente nella piattaforma online. Alla luce di ciò, secondo l'agenzia, tali compensi rappresentano il corrispettivo di prestazioni di servizi riconducibili, ai fini Iva, nell'ambito delle cessioni o concessioni in uso di marchi o brevetti.

Iva/Operazioni fuori campo

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 12 ottobre 2022, n. 508

Criptovalute: l'attività di mining non va assoggettata ad imposta

L'attività di mining consiste nell'estrazione delle criptovalute: in altre parole, mediante un procedimento di validazione serve a creare monete virtuali. Vengono usati hardware e software, messi a disposizioni da un miner, per risolvere il complesso sistema delle operazioni nella blockchain di riferimento. La retribuzione del miner, subordinata all'effettiva validazione dei blocchi, consiste nell'assegnazione di criptovalute. Tuttavia, può accadere che l'attività prestata non conduca alla risoluzione delle operazioni necessarie alla suddetta validazione e, conseguentemente, non venga remunerata. Dal punto di vista Iva, considerando che la tecnologia sottostante è caratterizzata dall'assenza di un soggetto che possa essere considerato committente del servizio e che la remunerazione del miner viene attribuita in modo automatico dalla rete, si deve concludere che l'attività in esame non possa essere soggetta a Iva. Infatti, in assenza di un rapporto sinallagmatico (il servizio non può dirsi direttamente prestato dal miner a favore di un committente, determinato o determinabile), l'attività di mining va considerata fuori del campo di applicazione dell'Iva, con l'effetto che non risulta detraibile l'imposta assolta sugli acquisti. A diversa conclusione (operazioni esenti, ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, Direttiva 2006/112/Ce) si deve giungere se il miner riceve una commissione sulle transazioni (e non meramente premi automatici), come osservato dal Comitato Iva (Working Paper 1037/2022, paragrafo 3.2.1).Ai fini delle imposte dirette, invece, i proventi ritratti dal miner costituiscono ricavi e concorrono a formare il reddito imponibile nel periodo d'imposta in cui i servizi possono considerarsi ultimati (articolo 109, comma 2 del Tuir). Se i proventi sono pagati a mezzo di criptovalute si applicano le ordinarie regole di conversione previste dagli articoli 9 e 110, comma 2 del Tuir (i compensi in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o del giorno antecedente più vicino o, in sua assenza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti; inoltre, al termine di ciascun periodo d'imposta, si considera realizzato il delta cambi emergente tra il valore fiscale iniziale e quello rilevato alla data di chiusura di ciascun periodo d'imposta). Ciò nella considerazione del fatto che le criptovalute sono assimilate alle valute tradizionali (Risposta Interpello 788/2021).Ai fini Irap, i ricavi connessi all'attività caratteristica assumono rilievo nella misura in cui transitano in voci rilevanti del Conto economico, mentre le oscillazioni di cambio non sono incluse nel valore della produzione, a condizione che non transitino a Conto economico o in assenza dei presupposti per l'applicazione del principio di correlazione.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Provvedimento agenzia delle Entrate 11 ottobre 2022

Bonus accumulo energia da fonti rinnovabili: modello di istanza

Vengono definiti termini e modalità di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 812, legge 30 dicembre 2021, n. 234, per le spese sostenute nel 2022 relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Il credito d'imposta previsto dalla Legge di bilancio 2022 spetta alle persone fisiche che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto (articolo 25-bis, Dl 91/2014). Il Dm 6 maggio 2022 ha individuato le modalità di accesso al beneficio, mentre il provvedimento in esame stabilisce che la presentazione delle domande potrà avvenire dal 1° al 30 marzo 2023. L'istanza potrà essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dagli interessati oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni fiscali, mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito dell'agenzia delle Entrate. Nella richiesta dev'essere indicato l'importo delle spese agevolabili sostenute. Ai fini del rispetto del limite delle risorse stanziate, l'agenzia delle Entrate avrà cura di pubblicare, entro dieci giorni dalla scadenza di presentazione dell'istanza, il provvedimento con il quale rende nota la percentuale del bonus effettivamente utilizzabile da ciascuno rispetto all'importo richiesto. L'importo assegnato è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese in diminuzione delle imposte dovute. L'eventuale ammontare non utilizzato potrà essere fruito nei periodi d'imposta successivi.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Provvedimento agenzia delle Entrate 11 ottobre 2022

Tax credit attività fisica adattata: modello di istanza

Vengono definiti termini e modalità di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 737, legge 30 dicembre 2021, n. 234. Per le norme di attuazione si veda il Dm 5 maggio 2022. L'agevolazione prevista dalla Legge di bilancio 2022 è destinata a coloro che, nel corrente anno, sostengono spese documentate per fruire di attività fisica adattata secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), Dlgs 28 febbraio 2021, n. 36, ossia esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale, pediatri e medici specialisti, e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche. L'attività può essere esercitata anche in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le "palestre della salute", al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione. Le domande potranno essere presentate dal 15 febbraio al 15 marzo 2023 da parte delle persone fisiche che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, sostengono o hanno sostenuto spese documentate per fruire di attività fisica adattata. La trasmissione delle istanze può essere fatta direttamente dagli interessati o tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante il servizio web disponibile sul sito dell'agenzia. Nella domanda dev'essere indicato l'importo delle spese agevolabili sostenute. Ai fini del rispetto del limite di spesa, l'agenzia delle Entrate pubblica entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste il provvedimento con il quale comunica la percentuale del credito d'imposta a ciascuno spettante rispetto all'importo richiesto. La somma è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese in diminuzione delle imposte dovute. L'eventuale ammontare non utilizzato potrà essere fruito nei periodi d'imposta successivi.

Redditi di impresa/Cambi

Provvedimento agenzia delle Entrate 12 ottobre 2022

Accertamento del cambio delle valute estere del mese di settembre 2022

È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di settembre 2022. I valori indicati sono necessari ai fini dell'applicazione di alcune disposizioni del Tuir (in particolare, articoli 56, comma 1, e 110, comma 9, Dpr 917/1986), laddove – nella determinazione del reddito ai fini Irpef e Ires – si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Si tratta delle medie dei cambi delle valute estere che vengono calcolate a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato salvo che per le valute evidenziate con l'asterisco che vengono rilevate contro Euro nell'ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC). Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.

Riscossione/Bonus edilizi

Risoluzione agenzia delle Entrate 11 ottobre 2022, n. 58/E

Cessione di bonus edilizi: modalità di versamento della sanzione in caso di remissione in bonis

Vengono fornite istruzioni per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis, di cui all'articolo 2, comma 1, Dl 2 marzo 2012, n. 16, ai fini dell'invio della comunicazione dell'opzione di cui all'articolo 121, Dl 19 maggio 2020, n. 34. L'istituto della remissione in bonis è stato ammesso per sanare l'intempestiva comunicazione dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, al posto della detrazione diretta dei bonus edilizi. Infatti, la circolare 33/E/2022 ha chiarito che, in presenza di determinate condizioni, è consentito l'invio della comunicazione anche successivamente ai termini stabiliti dal provvedimento 3 febbraio 2022 e dall'articolo 10-quater, Dl 4/2022 (Decreto Sostegni-ter) avvalendosi dell'istituto della remissione in bonis. In sostanza, se la violazione non è stata ancora constatata e non è iniziata alcuna attività di accertamento, il contribuente, che possiede i requisiti fissati dalle norme di riferimento, può trasmettere la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, versando contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, Dlgs 471/1997 (250 euro), tramite il modello F24 senza possibilità di compensazione (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012). A tal fine dovrà utilizzare il modello F24 Elide, indicando il codice tributo 8114, istituito con risoluzione 46/E/2012 e successivamente modificato con risoluzione 42/E/2018. Sono interessati alla remissione in bonis coloro che intendono inviare, entro il 30 novembre 2022 (termine di presentazione della prima dichiarazione utile), le comunicazioni delle opzioni di cessione del credito o di sconto in fattura, il cui invio è già scaduto lo scorso 29 aprile 2022, ma è stato omesso, ovvero coloro che intendono correggere comunicazioni già inviate con errori sostanziali, a patto che il credito generato dalla prima comunicazione sia stato rifiutato dal cessionario o dal fornitore ovvero, in caso contrario (nel caso in cui il credito sia stato già accettato), a patto che sia stata inviata via pec alle Entrate l'istanza di «annullamento dell'accettazione del credito». Le comunicazioni trasmesse entro il 30 novembre 2022 potranno essere annullate o sostituite entro il 5 dicembre 2022. Con riguardo alle modalità di compilazione del modello di pagamento, l'agenzia fornisce alcune precisazioni. Ad esempio, si afferma che nel modello va indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo «10», denominato «cessionario/fornitore». Nello specifico, nella sezione «Contribuente», nei campi «codice fiscale» e «dati anagrafici», vanno riportati i dati del titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto. In caso di lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali, vanno segnalati, invece, il codice fiscale e i dati anagrafici del condominio, oppure, in mancanza, del condomino incaricato dell'invio della comunicazione. Diversamente, nel campo «codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare» trova posto il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito, unitamente al codice «10», come appena ricordato. Nel caso in cui la comunicazione si riferisca a più fornitori o cessionari, va riportato il codice fiscale di uno di essi. Infine, nel campo «Erario ed altro» vanno indicati: a) nel campo «tipo», la lettera «R»; b) nel campo «elementi identificativi», nessun valore; c) nel campo «codice», il codice tributo 8114; d) nel campo «anno di riferimento» (nel formato «AAAA»), l'anno in cui è stata sostenuta la spesa che ha dato diritto alla detrazione oggetto della comunicazione dell'opzione. È esclusa la compensazione con eventuali crediti e la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 11 ottobre 2022, n. 59/E

Bonus bollette: codici tributo per la compensazione da parte dei cessionari

I crediti d'imposta a favore delle imprese – concessi da molteplici provvedimenti normativi in relazione ai maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante – sono utilizzabili in compensazione nel modello F24 oppure possono essere ceduti a terzi per intero (provvedimento agenzia delle Entrate 6 ottobre 2022, il quale ha esteso agli stessi crediti le previsioni del provvedimento agenzia delle Entrate 30 giugno 2022). Questi ultimi (i cessionari) utilizzeranno i crediti in compensazione indicando nel modello di pagamento i codici tributo da 7727 a 7732. Per l'utilizzo in compensazione da parte degli originari beneficiari, invece, sono già stati istituiti appositi codici tributo (6967 e da 6968 a 6972, rispettivamente, dalle risoluzioni 48/E/2022 e 49/E/2022). I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione, inviate all'agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai richiamati provvedimenti, per i quali i cessionari abbiano comunicato all'agenzia, tramite la «Piattaforma cessione crediti», l'accettazione della cessione e l'opzione per l'utilizzo in compensazione. In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l'agenzia delle Entrate effettuerà controlli automatizzati allo scopo di verificare che l'ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l'importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello, che sarà comunicato a chi ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile online.

Appalti/Violazioni

Dm 28 settembre 2022, GU 12 ottobre 2022, n. 239

Procedura di appalto pubblico: esclusione degli operatori per violazioni fiscali

L'articolo 80, comma 4, Dlgs 50/2016 (Codice degli appalti) prevede l'esclusione di un operatore economico in caso di violazioni tributarie ancorché non definitivamente accertate. Con il decreto in esame vengono individuate le situazioni che determinano il verificarsi di cause di esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto, prevista per gli operatori economici che hanno commesso gravi violazioni in materia fiscale. Secondo l'articolo 2 si deve trattare di violazioni concernenti gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, derivanti dalla notifica di atti impositivi conseguenti ad attività accertative o di liquidazione degli Uffici fiscali ovvero dalla notifica di cartelle di pagamento. L'articolo 3 fissa delle soglie, superate le quali la violazione si considera grave e può determinare l'esclusione dall'appalto: è grave l'inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore al 10% del valore dell'appalto. In ogni caso, l'importo della violazione non dev'essere inferiore a 35.000 euro. Infine, l'articolo 4 precisa che la violazione si qualifica come non definitivamente accertata – e quindi valutabile dalla stazione appaltante per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici – quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati. Non vanno considerate le pretese tributarie relativamente alle quali siano stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa ovvero siano intervenute pronunce giurisprudenziali favorevoli al contribuente (anche non passate in giudicato), sino all'eventuale riforma delle stesse.

Operazioni straordinarie/Fusioni

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 12 ottobre 2022, n. 500

Contributo su extra-profitti energia: il caso della fusione

Si pone la questione di individuare il soggetto tenuto ad effettuare il pagamento del contributo straordinario contro il caro bollette e di determinare la base imponibile in caso di fusione per incorporazione tra due soggetti tenuti al versamento del contributo. L'articolo 37, Dl 21/2022 (Decreto Ucraina) ha stabilito l'obbligo di versamento del contributo una tantum a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi. Il prelievo è dovuto sull'incremento del saldo tra le operazioni attive e passive Iva del periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022 (si tiene conto delle risultanze delle Lipe), rispetto al saldo delle medesime operazioni del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. Il contributo è stabilito nella misura del 25% dell'incremento e si applica se l'incremento stesso è superiore al 10% e a 5 milioni di euro (Faq del 20 giugno 2022; risoluzione 29/E/2022; circolari 22/E/2022 e 25/E/2022; Risposta Interpello 420/2022). L'agenzia delle Entrate chiarisce che obbligata al versamento è l'incorporante, ossia il soggetto giuridico che subentra nelle posizioni soggettive (tutti i diritti ed obblighi) facenti capo all'incorporata. Nel caso in esame si tratta di una fusione avente data di effetto giuridico a decorrere dal 1° gennaio 2022. Entrambi i soggetti societari, coinvolti nell'operazione straordinaria di ristrutturazione aziendale, esercitavano l'attività di rivendita di gas naturale, energia elettrica e teleriscaldamento e, conseguentemente, tutte e due le società (incorporata ed incorporante), per la tipologia di attività svolta nel territorio dello Stato italiano, sarebbero, in linea di principio, al ricorrere degli altri presupposti normativamente previsti, soggette all'obbligo di pagamento del contributo straordinario.In base all'articolo 2504-bis, comma 1 del Codice civile, il soggetto su cui ricade l'obbligo di versamento del contributo è la società incorporante, soggetto giuridico che, a partire dalla data di efficacia giuridica dell'operazione (1° gennaio 2022), subentra nelle posizioni soggettive (attive e passive) facenti capo all'incorporata, ivi comprese quelle rilevanti ai fini Iva e, più in particolare, quelle che assumono rilievo, come sopra evidenziato, ai fini della determinazione della base imponibile del contributo in esame. In definitiva, per la quantificazione di quest'ultimo, rileverà l'incremento del saldo aggregato tra le operazioni attive e passive Iva, risultanti dalle Lipe, delle due società partecipanti alla fusione, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo aggregato tra le operazioni attive e passive Iva, riportati nelle Lipe, riferito al periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. Qualora dal confronto tra i due saldi aggregati, riferibili ai due periodi di comparazione (omogenei i termini di durata), emerga uno scostamento pari o superiore al 10% e di ammontare superiore a 5 milioni di euro, la società incorporante dovrà calcolare il contributo dovuto ed effettuare il versamento, secondo i chiarimenti forniti con i documenti di prassi sopra richiamati.