Imposte

L’esonero Imu non raddoppia per i coniugi con residenze diverse

In attesa dell’operatività delle modifiche normative la cautela impone di effettuare i versamenti

di Luciano De Vico e Luigi Lovecchio

Saldo Imu entro giovedì 16 dicembre ancora con le vecchie regole per le residenze disgiunte dei coniugi, in attesa che vada a regime la modifica apportata in sede di conversione del decreto fisco lavoro (Dl 146/2021). Sempre in sede di saldo occorre scomputare l’importo teorico dell’acconto dovuto da parte dei soggetti che hanno beneficiato dell’esenzione Covid.

La Cassazione continua ad affermare, con orientamento ormai consolidato, che l’esenzione per l’abitazione principale non può mai essere sdoppiata, neppure in caso di residenza in comuni diversi. Il punto è però che laddove non sia dimostrato che il nucleo familiare risieda e dimori nello stesso immobile, l’esonero non compete per nessuna unità (Cassazione 7408/2021). Questo significa penalizzare proprio i casi in cui i coniugi hanno effettivamente l’esigenza di tenere dimore distinte, ad esempio, per necessità lavorative. La questione è stata di recente oggetto di plurime ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale (si veda, ad esempio, Ctr Liguria, ordinanza 297/2020). In attesa di novità, legislative o costituzionali, non resta che prendere atto della posizione dei giudici di vertice e provvedere al pagamento dell’imposta in tutti i casi in cui i due coniugi non abbiano residenza e dimora nella stessa casa. Va peraltro ricordato che nell’ipotesi di residenze disgiunte nel medesimo comune, la legge assicura che una delle due unità, a scelta del contribuente, è comunque esente.

La situazione dovrebbe stabilizzarsi con l’entrata in vigore della modifica in corso di approvazione con la legge di conversione del Dl 146/2021 che sostanzialmente equipara la situazione delle residenze disgiunte nello stesso comune a quella delle residenze in comuni diversi. Si prevede pertanto che anche in quest’ultimo caso l’esenzione compete per una sola unità, a scelta dei contribuenti. La novella non è retroattiva e affinchè possa avere effetto almeno per il mese di dicembre occorre che entri in vigore non oltre il 16 dicembre prossimo, considerano la regola secondo cui occorre superare la metà dei giorni di possesso in un mese (si veda la tabella).

La legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 599, legge 178/2020) e il decreto Sostegni (articolo 6-sexies del Dl 41/2021) hanno disposto l’esenzione della prima rata Imu del 2021 per una ampia platea di tipologie immobiliari. Tra questi, si ricordano gli immobili strumentali appartenenti ai soggetti passivi che avevano diritto al contributo a fondo perduto, previsto nel decreto Sostegni, a condizione che soggetto passivo e gestore coincidano. Ora, in sede di saldo, occorrerà sottrarre dal totale dovuto l’importo dell’acconto teorico maturato a giugno. Si tratta dell’imposta calcolata sulla situazione possessoria del primo semestre 2021, con le aliquote Imu del 2020. Per differenza, si otterrà il saldo da pagare. Nulla continua a essere dovuto, invece, anche a saldo per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, che sono esenti per le intere annualità 2021 e 2022, a condizione che i gestori siano anche i soggetti passivi d’imposta (articolo 78 del Dl 104/2020).

DALLA BASE IMPONIBILE ALL’IMPOSTA DA VERSARE

Saldo Imu 2021, il percorso per la determinazione dell’imposta

a) Determinazione della base imponibile per i fabbricati

a1) Rivalutazione della rendita catastale del 5%
a2) Il risultato si moltiplica per
160 (categoria A – tranne A/10 – C/2, C/6 e C/7)
80 (categoria A/10)
55 (categoria C/1)
140 (categoria B, C/3, C/4, C/5)
65 (categoria D – tranne D/5)
80 (categoria D/5)

b) Determinazione della base imponibile per i terreni agricoli

b1) Rivalutazione del reddito dominicale del 25%
b2) Il risultato si moltiplica per 135

c) Determinazione della base imponibile per le aree fabbricabili

Valore venale in comune commercio al primo gennaio 2021

d) Determinazione dell’aliquota

Si considera l’aliquota pubblicata sul sito www.finanze.gov entro il 28 ottobre 2021. In caso di mancata pubblicazione si considerano le delibere adottate per l’anno precedente

e) I calcoli e il versamento

Calcolo dell’Imu dovuta per il 2021 proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese è computato per intero se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui è composto. Il giorno del trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta a suo carico se i giorni di possesso sono uguali a quelli del cedente.

Dalla imposta così calcolata si sottrae la prima rata versata entro il 16 giugno

Per il versamento si adopera il modello F24 (o il bollettino di conto corrente postale). I principali codici tributo sono:
3912 per abitazione e relative pertinenze (non esenti)
3913 per fabbricati rurali ad uso strumentale
3914 per i terreni
3916 per le aree fabbricabili
3918 per gli altri fabbricati
3925 per gli immobili di categoria D (imposta destinata allo Stato)
3930 per gli immobili di categoria D (imposta destinata al Comune)
3939 per fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita

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