I temi di NT+Agricoltura

Extraprofitti fotovoltaico, il Gse presenta il conto

Emesse le fatture nei confronti dei produttori di energia a «rettifica prezzo cessione energia». È richiesto il pagamento entro il 31 ottobre 2022

I produttori di energia fotovoltaica devono versare gli importi derivanti dalla disciplina «extraprofitti» entro il 31 ottobre. Nei giorni scorsi, il Gse ha trasmesso le fatture con la richiesta degli importi, ma a riguardo vanno operate alcune riflessioni.

La disciplina extraprofitti

L’articolo 15-bis del Dl 4/2022 ha introdotto per i produttori di energia pulita che fruiscono di meccanismi di incentivazione un sistema di compensazione del prezzo, volto a ridistribuire gli extra profitti derivanti dalla attuale impennata delle quotazioni energetiche. La legge dispone che per il periodo compreso tra febbraio 2022 e giugno 2023 i corrispettivi per Megawattora derivanti dalla cessione di energia elettrica non possano risultare superiori ai valori indicati nella tabella allegata al decreto stesso, suddivisa per zone geografiche.

La norma indica, quale soggetto titolato a determinare la misura e operare la trattenuta, il Gestore dei servizi energetici (Gse) mentre è compito dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) dettare le modalità operative per i produttori di energia e per il Gse stesso, attraverso una propria delibera da pubblicare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge.

La tanto attesa delibera è giunta alla fine del mese di giugno 2022 chiarendo che per i mesi da febbraio ad agosto 2022, il Gse avrebbe dovuto applicare una trattenuta cumulativa e che a partire da settembre la trattenuta sarebbe stata mensile.

L’invio delle fatture da parte del Gse

In assenza di una indicazione sulle modalità operative per tale trattenuta, il Gse ha provveduto alla emissione e trasmissione di fatture nei confronti dei produttori di energia a «rettifica prezzo cessione energia», richiedendo il pagamento entro il 31 ottobre 2022. Tale scelta, oltre a lasciare esterrefatti gli operatori energetici che nei giro di pochi giorni sono chiamati a versare cifre elevata, non sembra del tutto conforme alla disciplina in materia di Iva.

Sono, infatti, rilevanti ai fini Iva, infatti, le operazioni in possesso di requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali dettati dal Dpr 633/1972. Nel caso in questione non sembra realizzato il requisito oggettivo poiché l’operazione “fatturata” dal Gse non consiste né in una cessione di beni, disciplinata dall’articolo 2, né tantomeno una prestazione di servizi, di cui al successivo articolo 3.

Si ritiene che la trattenuta avrebbe dovuto essere qualificata come una rettifica di un’operazione precedentemente posta in essere, consistente nella cessione di energia elettrica dal produttore a favore del gestore dei servizi, ma in questo caso la nota di variazione avrebbe dovuto essere emessa, ai sensi dell’articolo 26 del decreto Iva, dal produttore stesso e non dal Gse. Esattamente come comunica a ciascun produttore i dati relativi alla vendita di energia ogni mese, provvedendo anche a predisporre la bozza di fattura, il Gse avrebbe dovuto comunicare al produttore l’importo da restituire per effetto della applicazione dell’articolo 15-bis e il produttore stesso avrebbe dovuto emettere la nota di credito a favore del Gse.

I risvolti per gli operatori

L’emissione della fattura da parte del Gse, anziché la nota di credito da parte del produttore non è un problema di forma, ma ha risvolti sostanziali per le imprese. Mentre ai fini contabili, sulla base del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, tale documento deve essere considerato a riduzione dei ricavi maturati dall’impresa produttrice, ai fini Iva, trattandosi di una fattura passiva dovrà essere registrata tra gli acquisti e dovrà essere riepilogata nel quadro VF e nel quadro VJ della dichiarazione Iva, mantenendo invariato il volume d’affari. Se invece fosse stata emessa una nota di credito da parte del produttore, lo stesso importo sarebbe stato portato a riduzione delle vendite effettuate nel quadro VE e non avrebbe partecipato al volume d’affari dell’impresa. Per le imprese agricole che producono energia da impianti fotovoltaici, inoltre, il problema è duplice. Infatti, la tassazione dell’energia prodotta avviene in base alla forfettizzazione del 25% delle fatture di vendita. Di conseguenza, l’emissione della fattura da parte del Gse e non della nota di credito da parte dell’impresa, oltre a comportare un minor incasso, non riduce la base imponibile ai fini delle imposte dirette.

La soluzione più corretta sarebbe che il Gse provvedesse alla emissione delle note di credito per errata fatturazione e i produttori venissero messi nella condizione di emettere le proprie note di credito a favore del Gse.