Imposte

Reverse charge tra imprese e contraente generale

Il regime si applica per esempio nelle demolizioni, nelle manutenzioni impianti o nel rifacimento delle facciate

di Luca De Stefani

Il regime Iva applicabile alle prestazioni delle imprese che eseguono i lavori edili e il «general contractor» dell’intera opera dipende dalla tipologia di prestazioni da eseguire. Per i «servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento» di edifici, indicati nell’articolo 17, comma 6, lettera a-ter) del Dpr 633/1972, si applica il reverse charge oggettivo, indipendentemente dal fatto che il contratto tra i due soggetti sia inquadrabile tra un appalto e un subappalto.

Prestazioni di servizi

Per le prestazioni di servizi della lettera a-ter), effettuate nei confronti del «general contractor», si applica il reverse charge, a prescindere dalla circostanza che il rapporto tra il «general contractor» e l’impresa terza sia inquadrabile tra l’appalto o il subappalto.

Questa norma, infatti, si applica sia nei casi di appalto che in quelli di subappalto. Inoltre, non prevede alcuna disapplicazione dell’inversione contabile se le prestazioni sono rese nei confronti di un «general contractor», come invece previsto dall’articolo 17, comma 6, lettera a), del Dpr 633/1972, che esclude l’applicazione del reverse charge soggettivo per il «general contractor» (si veda l’altro articolo nella pagina).

Sono interessate al reverse charge oggettivo, per esempio, tutte le seguenti prestazioni (che possono essere agevolate, in capo al committente finale, con i bonus edili, dal 50% al 110%):

• lavori di demolizione (codice Ateco 43.11.00);

• installazione e la manutenzione di impianti elettrici in edifici (codice Ateco 43.21.01), di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (43.22.01), di ascensori e scale mobili (43.29.01) e l’isolamento termico, acustico o antivibrazioni (43.29.02);

• «completamento di edifici», come l’intonacatura e la stuccatura (43.31.00), la posa in opera di infissi, controsoffitti, pareti mobili e simili (43.32.02), il rivestimento di pavimenti e di muri (43.33.00), la tinteggiatura e la posa in opera di vetri (43.34.00) e le attività non specializzate di lavori edili – muratori, limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici (43.39.01); pertanto, anche il rifacimento della facciata di un edificio (circolare 14/E/2015).

Beni significativi

Se si tratta di manutenzioni straordinarie (per esempio, per gli interventi agevolati con il super bonus del 110%, diversi dalla demolizione e ricostruzione e con presentazione della sola Cila o Cilas) la fattura del «general contractor» al privato o al condominio può essere con Iva del 10%, non in base alla voce n. 127 quaterdecies, Parte III, Tabella A, allegata al Dpr 633/72 (tipica per le ristrutturazioni edilizie, con Scia), ma grazie all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 488/99, il quale però pone dei limiti all’Iva del 10% sul valore dei beni significativi.

Pertanto, se tra il «general contractor» e l’impresa esecutrice dei lavori si applica il reverse charge oggettivo, il «general contractor» deve ricevere dal suo fornitore anche l’indicazione dei dati per l’applicazione delle aliquote distinte (del 10% e del 22% per i beni significativi, per esempio i serramenti), in sede di rifatturazione con Iva esposta al committente. Infatti, a seguito della circolare 37/E/2015, risposta n. 13, il reverse charge prevale rispetto alla disposizione in materia di beni significativi, in «presenza di un committente dell’intervento edilizio che rivesta la qualifica di soggetto passivo Iva».

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