I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 16 al 24 giugno

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Decreto Semplificazioni/Agevolazioni

Dl 21 giugno 2022, n. 73

Decreto Semplificazioni fiscali: pubblicazione in Gazzetta

Il Dl 21 giugno 2022, n. 73 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2022, n. 143. Il Decreto d'urgenza è in vigore dal 22 giugno 2022.

Iva/Crediti Iva

Risposta Interpello 21 giugno 2022, n. 330

Crediti Iva: garanzie per la compensazione

Vengono illustrate e garanzie (articolo 38-bis, Dpr 633/1972) da prestare, in sede di presentazione della dichiarazione Iva, per le compensazioni operate nell'ambito della liquidazione Iva di gruppo, ai sensi dell'articolo 73, ultimo comma Dpr 633/1972 e del Dm 13 dicembre 1979. Con la liquidazione Iva di gruppo, i versamenti Iva periodici (mensili o trimestrali), nonché il conguaglio di fine anno, sono effettuati dalla società controllante, che determina l'imposta da versare o il credito del gruppo, calcolando la somma algebrica dei debiti e dei crediti risultanti dalle liquidazioni di tutte le società partecipanti e da queste ultime trasferiti al gruppo. L'articolo 6 del Dm del 1979, «per le eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell'ente o società controllante ovvero delle società controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società controllate o dall'ente o società controllante, si applicano le disposizioni dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 38-bis del Dpr 633/1972. Le garanzie devono essere prestate dalle società il cui credito sia stato estinto, per l'ammontare relativo, in sede di presentazione della dichiarazione annuale».L'istante fa parte di un gruppo, con capogruppo statunitense quotata sul mercato NYSE, ed è controllata da una società europea del gruppo. L'interpellante redige il bilancio consolidato del gruppo (l'ultimo risulta chiuso al 31 dicembre 2018), in luogo dell'impresa controllante. Inoltre, viene rappresento che, congiuntamente ad altre due compagini del gruppo, ha optato per l'applicazione del regime della liquidazione Iva di gruppo, in qualità di società controllante.Relativamente al 2021 risultano, dalle liquidazioni Iva, eccedenze di credito: a) del gruppo riportate a nuovo dal periodo d'imposta 2020; b) generate in corso d'anno e di competenza dell'istante; c) generate in corso d'anno e di competenza di un'altra compagine del gruppo.Tali eccedenze d'imposta sono state oggetto di compensazione integrale con il debito Iva generato da un'altra società del gruppo, nel corso del periodo d'imposta 2021.Ci si chiede - con riferimento alle garanzie da prestare in sede di presentazione della dichiarazione Iva 2022 per, periodo d'imposta 2021, a motivo delle compensazioni operate – se sia possibile prestare garanzia ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 5, Dpr 633/1972. L'agenzia precisa che il mancato deposito nel registro delle imprese del bilancio consolidato (articolo 25, Dlgs 127/1991) costituisce causa ostativa all'assunzione dell'obbligo di garantire le eccedenze di credito, trasferite alla procedura di liquidazione Iva di gruppo. La ratio di tale disposizione normativa si fonda sulla presunta solidità ed affidabilità della società capogruppo e sulla sua capacità di farsi garante, per conto delle altre società, delle eccedenze creditorie compensate nell'ambito della procedura di liquidazione Iva di gruppo (Rm 202/E/2007). Pertanto, il mancato deposito nel registro delle imprese del bilancio consolidato costituisce causa ostativa all'assunzione da parte dell'istante dell'obbligo di garantire le eccedenze di credito trasferite alla procedura di liquidazione Iva di gruppo da essa stessa e dalla controllata.Quindi, laddove - in mancanza dei requisiti di cui al comma 3 del citato articolo 38-bis (comma espressamente richiamato dall'articolo 6 del Dm del 1979) - non sia possibile garantire i crediti utilizzati in compensazione di importo superiore a 30.000 euro presentando la dichiarazione annuale munita di visto di conformità, o sottoscrizione alternativa, ed una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma, le eccedenze di credito risultanti dalle dichiarazioni annuali Iva della società controllante o delle società controllate, che sono compensate in tutto o in parte con i debiti Iva delle altre società partecipanti alla procedura di liquidazione Iva di gruppo, devono essere garantite ai sensi del successivo comma 5 del citato articolo 38-bis, ossia prestando, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, una delle idonee garanzie previste dalla norma. La Cm 124/1998 ha chiarito che «la garanzia può essere prestata dalla società capogruppo anche per le eccedenze di credito compensate nell'ambito di procedure di liquidazione Iva di gruppo» e che «alla prestazione della garanzia deve ritenersi abilitata la società capogruppo, da intendere come il soggetto, nazionale o comunitario, tenuto alla redazione del bilancio consolidato» (si veda anche la Rm 189/E/2002). Inoltre, con riguardo all'esenzione di cui all'articolo 21, Dm 567/1993 (esclusione dalla garanzia nel limite dei versamenti transitati nel conto fiscale), l'esistenza della franchigia va verificata con riferimento al conto fiscale delle società, in proporzione al rispettivo credito utilizzato nella detta procedura. Il Dm 567/1993 dispone che non devono essere prestate specifiche garanzie per l'erogazione dei rimborsi, il cui ammontare risulti non superiore al dieci per cento dei complessivi versamenti eseguiti nei due anni precedenti la data della richiesta e registrati nel conto fiscale, esclusi i versamenti conseguenti ad iscrizione a ruolo ed al netto dei rimborsi già erogati. Ai fini della verifica del limite del dieci per cento si cumulano i rimborsi erogati nei due anni precedenti la data della richiesta. Nell'ambito della liquidazione Iva di gruppo, fini della determinazione dell'importo oggetto della garanzia o della assunzione diretta dell'obbligazione, di cui all'articolo 38-bis, si applica la franchigia di cui all'articolo 21 del decreto Mef citato, anche alle eccedenze di credito compensate nell'ambito della liquidazione Iva di gruppo, nei medesimi limiti previsti per i rimborsi in procedura semplificata, ovvero fino all'importo massimo annuale di cui all'articolo 34, comma 1, legge n. 388/2000 (Cm 35/E/2015). Pertanto, nelle ipotesi in cui nell'ambito della liquidazione Iva di gruppo la compensazione debba essere assistita da garanzia, la stessa può riferirsi all'eventuale importo eccedente la franchigia. Ai fini del calcolo della franchigia, va specificato che il conto fiscale cui fa riferimento l'articolo 21 Dm citato è quello della società titolare del credito compensato nella liquidazione Iva di gruppo (Risposta Interpello 792/2021). Dunque, la franchigia di cui all'articolo 21 Dm richiamato rileva nei confronti della società titolare del credito compensato nella liquidazione Iva di gruppo ed è con riferimento a tale ultima società che va calcolato il dieci per cento dei versamenti eseguiti nei due anni precedenti la data della richiesta e registrati nel conto fiscale (Cm 10/E/2011). Dunque, nel caso di specie, l'esistenza della franchigia andrà verificata con riferimento al conto fiscale dell'istante e dell'altra società del gruppo, in proporzione al rispettivo credito utilizzato nella procedura di liquidazione Iva di gruppo.Infine, l'agenzia precisa che - posta l'intervenuta scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione annuale Iva 2022 per il periodo d'imposta 2021 - la prestazione della garanzia entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione annuale Iva rappresenta elemento costitutivo di perfezionamento delle compensazioni Iva infragruppo e, in caso di tardiva prestazione della garanzia, le compensazioni effettuate nel gruppo producono, comunque, i propri effetti, ma solo dalla data in cui l'obbligo è stato adempiuto (Cm 33/E/2016).

Agevolazioni/Caro bollette

Cm 23 giugno 2022, n. 22/E

Caro bollette: altri chiarimenti

Il documento riepiloga ed arricchisce di precisazioni i chiarimenti già forniti in tema di contributo straordinario contro il caro bollette, di cui all'articolo 37, Dl 21 marzo 2022, n. 21 (Decreto Ucraina), come modificato dall'articolo 55, Dl 50/2022 (Decreto Aiuti). Si tratta del prelievo solidaristico dovuto dagli operatori del settore energetico (produzione e commercializzazione di energia elettrica, gas naturale, gas metano e prodotti petroliferi). Il prelievo è dovuto (con versamenti di acconto e saldo da effettuarsi, rispettivamente, a giugno e novembre 2022; per i codici tributo si veda la Rm 29/E/2022) nella misura del 25% da applicare a una base imponibile risultante dal confronto tra i saldi del totale delle operazioni attive e passive evidenziate nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (Lipe) relative ai periodi 1° ottobre 2020 - 30 aprile 2021 e 1° ottobre 2021 - 30 aprile 2022. Qualora le attività fossero iniziate nel corso del primo periodo di riferimento (1° ottobre 2020 - 30 aprile 2021), ai fini del calcolo della base imponibile, è necessario "adattare" il confronto prendendo a riferimento periodi omogenei. Ad esempio, nel caso di attività che inizia il 1° gennaio 2021, la base imponibile del prelievo è pari alla differenza del saldo delle operazioni attive e passive riferite al periodo 1° gennaio 2022 – 30 aprile 2022 rispetto al medesimo saldo riferito al periodo 1° gennaio 2022 – 30 aprile 2022.Qualora dal confronto tra i saldi dei due periodi emerga uno scostamento inferiore al 10% o di un ammontare inferiore a 5 milioni di euro, il contributo straordinario non è dovuto. Per gli adempimenti dichiarativi – da effettuarsi nel modello Iva 2023 - si veda il provvedimento agenzia delle Entrate 17 giugno 2022. I chiarimenti forniti attengono a quanto segue: 1) Ambito soggettivo Il contributo è dovuto dai soggetti che esercitano in Italia una delle attività identificate dai codici Ateco 06.20.00 Estrazione di gas naturale, 19.20.10 Raffinerie di petrolio, 19.20.20 Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica), 19.20.30 Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (Gpl) e loro imbottigliamento, 19.20.90 Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati, 35.11.00 Produzione di energia elettrica, 35.14.00 Commercio di energia elettrica, 35.21.00 Produzione di gas, 35.23.00 Commercio di gas distribuito mediante condotte, 46.71.00 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento, 47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione. Si tratta di attività che devono essere esercitate (non necessariamente in via principale, ma anche solo in maniera residuale) in entrambi i periodi di confronto presi a riferimento per il calcolo della base imponibile. 2) Base imponibile Si deve considerare l'importo complessivo delle operazioni attive e passive, al netto dell'Iva, desumibile dalle Lipe dei due periodi – incluse quindi quelle riferibili ad attività non interessate dal contributo – purché si tratti di operazioni rilevanti ai fini Iva. Per tale motivo, considerato che nel totale delle operazioni attive indicato nelle Lipe confluiscono anche le operazioni non soggette a Iva, per carenza del presupposto territoriale (articoli da 7 a 7-octies, Dpr 633/1972), queste ultime devono essere escluse dal totale delle operazioni attive rilevanti ai fini della determinazione dei saldi dei due periodi. Discorso diverso è da fare, invece, per gli acquisti territorialmente non rilevanti ai fini Iva: non rientrando nel totale delle operazioni passive indicato nelle Lipe, in relazione a questi non è necessario effettuare alcuna rettifica.Analogamente, neppure l'ammontare dell'accisa pagata sui prodotti petroliferi da chi li importa e rivende, addebitata al cliente con una sorta di rivalsa economica, va scorporato dalla Lipe. 3) Gruppo Iva In caso di partecipazione ad un Gruppo Iva, ciascun soggetto interessato che partecipi al Gruppo Iva sarà tenuto a ricostruire, per i due periodi presi a riferimento dalla norma, le Lipe che avrebbero dovuto essere autonomamente presentate nell'ipotesi di mancata adesione al Gruppo (cd. Lipe virtuali).

Agevolazioni/dichiarazione aiuti di stato

Provvedimento agenzia delle Entrate 22 giugno 2022, n. 233822

Aiuti di Stato per emergenza Covid: proroga del termine dell'autodichiarazione

L'articolo 35, Dl 73/2022 (Decreto Semplificazioni fiscali) ha prorogato i termini di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro nazionale degli aiuti di stato (RNA). In particolare, la proroga riguarda i termini di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, Dm 115/2017 (termine di presentazione dell'autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final. cd. Temporary Framework), in scadenza: a) dalla data di entrata in vigore della presente disposizione al 31 dicembre 2022 (per questi dati il termine della registrazione è prorogato al 30 giugno 2023); b) dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 (per questi dati il termine della registrazione è prorogato al 31 dicembre 2023). Il rinvio: - opera con riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati;- si applica alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti Stato, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura, degli aiuti riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework.Conseguentemente al rinvio dei termini della registrazione negli archivi pubblici, viene disposto - mediante una modifica al provvedimento agenzia delle Entrate 27 aprile 2022, n. 143438 – il rinvio della dichiarazione di Aiuti di Stato da trasmettere all'agenzia delle Entrate: il termine slitta dal 30 giugno 2022 al 30 novembre 2022. L'invio del documento che serve ad attestare che l'importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea Temporary Framework. Invariata la modalità di trasmissione, che deve avvenire tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell'agenzia. Anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 5, commi da 1 a 9, Dl 41/2021) possono inviare la dichiarazione entro il 30 novembre oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata (provvedimento agenzia delle Entrate 18 ottobre 2021, come modificato dal provvedimento 3 dicembre 2021). Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subìto una riduzione superiore al 30% del volume d'affari rispetto all'anno precedente.

Agevolazioni/una tantum 200 euro

Messaggio Inps 21 giugno 2022, n. 2505

Una tantum 200 euro ai dipendenti: mese di erogazione

L'indennità una tantum di 200 euro prevista dall'articolo 31, Dl 50/2022 può essere riconosciuta dal datore di lavoro indifferentemente con la retribuzione del mese di competenza di luglio 2022 ovvero con quella del mese di giugno erogata a luglio. L'indennità viene erogata anche qualora la retribuzione risulti azzerata per effetto di eventi tutelati (es. integrazioni salariali, FIS o Fondi di solidarietà, congedi).Il rapporto di lavoro deve sussistere nel mese di luglio 2022. L'indennità spetta ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, legge 234/2021 (non titolari del trattamento di cui all'articolo 32, Dl 50/2022) che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero dello 0,8% della quota IVS a loro carico per almeno una mensilità. Essa viene riconosciuta in via automatica per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18.

Agevolazioni/Credito di imposta

Risposta Interpello 21 giugno 2022, n. 336

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

In relazione al bonus investimenti Industria 4.0 (articolo 1, commi da 184 a 197, legge 27 dicembre 2019, n. 160), viene analizzato il caso di un investimento complesso (impianto per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali). A tal fine occorre determinare il momento di effettuazione dell'investimento relativo ai singoli beni compresi nell'allegato A, legge 232/2016, oggetto di interconnessione. L'investimento viene realizzato mediante una serie di atti di investimento, ossia per mezzo di diverse ed autonome acquisizioni di beni effettuate presso diversi fornitori (principalmente attraverso contratti di compravendita e attraverso un contratto di leasing).Di conseguenza i costi sostenuti devono essere ripartiti tra i diversi periodi di imposta agevolabili, e assoggettati alla disciplina vigente pro tempore, facendo riferimento all'acquisto di ciascun bene, secondo le regole generali della competenza fiscale previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, Tuir, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

Agevolazioni/Credito di imposta zes

Risposta Interpello 21 giugno 2022, n. 332

Credito di imposta Zes e investimenti in beni immobili

Il credito d'imposta previsto dall'articolo 5, Dl 20 giugno 2017, n. 91 a seguito dell'istituzione delle Zes (Zone economiche speciali) ha lo scopo di favorire lo sviluppo, in alcune aree del Paese, di imprese già operanti e l'insediamento di nuove. A tal fine sono agevolabili anche investimenti consistenti nell'acquisto di terreni e di fabbricati strumentali, nonché per il loro ampliamento, nonché per lavori di adeguamento, ristrutturazione o riqualificazione energetica di edifici già esistenti.Si ricorda che il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 98 e seguenti, legge 208/2015, legge di stabilità 2016, per l'acquisto di beni strumentali, è stato esteso anche all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti e, dal 1° maggio 2022, all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione o all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.La società istante intende effettuare investimenti nel settore del magazzinaggio e del deposito di merci in area Zes.Evidentemente, per finalità anti-abuso, la tassazione agevolata è preclusa nel caso in cui l'immobile sia acquistato da una società appartenente allo stesso gruppo; nel caso, nella compagine sociale della società cedente e in quella della società cessionaria partecipano gli stessi soci persone fisiche. In definitiva, le agevolazioni Zes non sono ammissibili se il trasferimento degli immobili strumentali, all'interno dell'area speciale, avviene tra società con rapporti di controllo e/o di collegamento come nella vicenda descritta. La norma agevolativa stabilisce, infatti, che la tassazione di favore presuppone l'assenza di rapporti tra acquirente e cedente.Da quanto sopra deriva che la società può beneficiare del bonus Zes per i terreni acquistati e per la realizzazione e l'ampliamento di immobili strumentali effettuati dal 1° maggio 2022, mentre fino al 30 aprile 2022 potrà usufruire del regime di favore esclusivamente per l'acquisto di immobili. Con l'occasione l'agenzia precisa che la misura agevolativa in esame è cumulabile al bonus Mezzogiorno beni strumentali riconosciuto per lo stesso investimento (acquisto di celle frigorifere), a patto che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento. Infatti, il credito di imposta per gli investimenti nel Sud è cumulabile, nei limiti degli aiuti di Stato e de minimis, ad altre agevolazioni previste per l'acquisto degli stessi beni a patto che il credito non superi il costo sostenuto. La stessa regola vale anche per le agevolazioni Zes. In conclusione, considerato che la disciplina del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno è applicabile anche agli investimenti nelle Zone a economia speciale e che, quindi, non è esclusa la cumulabilità delle due agevolazioni, nel rispetto delle condizioni stabilite, l'agenzia ritiene che l'impresa possa usufruire di entrambi i benefici a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento.

Agevolazioni/Contributo straordinari

Rm 20 giugno 2022, n. 29/E

Provvedimento agenzia delle Entrate 17 giugno 2022, n. 221978

Operatori del settore energetico: contributo straordinario

L'agenzia definisce gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo straordinario, ai sensi dell'articolo 37, Dl 21 marzo 2022, n. 21 (Decreto Ucraina). Il contributo a titolo solidaristico - dovuto da produttori, estrattori e distributori di energia e gas - è stato introdotto a seguito degli aumenti di prezzi e tariffe del settore energetico che colpiscono famiglie e imprese.Dal punto di vista soggettivo, il contributo è dovuto dagli operatori del settore energetico che esercitano in Italia le attività di: produzione di energia elettrica per la successiva rivendita; produzione di gas metano; estrazione di gas naturale; rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale; produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi; importazione a titolo definitivo o introduzione in Italia da altri stati Ue di energia elettrica, gas naturale, gas metano e prodotti petroliferi.Dal punto di vista quantitativo, il contributo in argomento è pari al 25% dell'incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022 rispetto allo stesso periodo precedente (1° ottobre 2020 – 30 aprile 2021). La misura si applica nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a 5 milioni di euro. È, invece, esclusa quando l'incremento è inferiore al 10%.Viene previsto che il contributo è versato - utilizzando il modello di versamento F24 - in rate di acconto e saldo: il 40% a titolo d'acconto, entro il 30 giugno 2022 e il saldo entro il 30 novembre 2022. Si ricorda che per determinare il saldo gli interessati devono assumere il totale delle operazioni attive, al netto dell'Iva e quello delle operazioni passive, anche questo al netto dell'Iva, indicato nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche.Al fine di effettuare il versamento, la Rm 29/E/2022 ha istituito i seguenti codici tributo, da riportare nella sezione Erario: 2710 per l'acconto, 2711 per il saldo, 1939 per gli interessi e 8939 per le sanzioni. Il provvedimento in esame precisa che i soggetti tenuti al versamento del contributo devono indicarlo nella dichiarazione Iva da presentare nel 2023 e, se fanno parte di un Gruppo Iva, l'adempimento deve essere effettuato dal rappresentante. In tale ipotesi, ciascun obbligato deve trasmettere a quest'ultimo i dati da inserire nella dichiarazione e le informazioni utilizzate per il calcolo del contributo, entro il termine di presentazione della stessa dichiarazione (inoltre, il rappresentante è tenuto a elencare nella medesima i dati identificativi dei singoli debitori). Quanto ad eventuali rimborsi – derivanti da eccedenze di versamento del contributo – questi possono essere ottenuti con la dichiarazione Iva e che, in tali casi, le somme verranno erogate con le modalità stabilite dal Dm Mef 22 novembre 2019, ossia attraverso bonifico bancario o postale (per le persone fisiche che non comunicano le coordinate bancarie o postali, mediante titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste italiane spa).Infine, il provvedimento stabilisce le modalità per lo scambio delle informazioni, anche in forma massiva, con la Guardia di finanza, al fine di contrastare e prevenire l'evasione fiscale.

Accertamento/Contrasto all'evasione

Cm 20 giugno 2022, n. 21/E

Contrasto all'evasione fiscale: indirizzi operativi

Vengono illustrati gli indirizzi operativi e le linee guida per il 2022 sulla prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, nonché sulle attività relative al contenzioso tributario, alla consulenza e ai servizi ai contribuenti.Tra i punti focali della strategia di contrasto al tax gap - che trae spunto dall' «Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2022-2024» predisposto dal Mef il 7 febbraio 2022, congiuntamente alle previsioni del Pnrr - si evidenziano il potenziamento dei controlli e soprattutto la spinta ai meccanismi di incentivazione all'adempimento spontaneo fondato sull'assistenza e sull'efficienza dei servizi.Evidenziamo i seguenti aspetti: 1) Adempimento spontaneo Esso verrà promosso attraverso l'incremento delle lettere di invito a mettersi in regola (grazie all'utilizzo di nuovi strumenti di analisi del rischio e l'utilizzo delle banche dati del Fisco), che hanno la funzione di segnalare in via bonaria possibili anomalie e consentire ai contribuenti di rimediare a un eventuale errore o dimenticanza tempestivamente e senza aggravi. Particolare attenzione sarà rivolta alle frodi, attuate attraverso l'utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta ovvero mediante l'accesso illegittimo ai contributi a fondo perduto e ai ristori destinati agli operatori colpiti dalle conseguenze economiche della pandemia Covid- 19. 2) Appuntamenti in ufficio e da remoto Verrà implementato – in senso digitale – il modello di assistenza fornita dall'agenzia, al fine di ridurre progressivamente l'esigenza del contribuente di recarsi fisicamente presso gli uffici. Il nuovo modello di accoglienza prevede accessi programmati, fissati tramite appuntamento prenotabile online, direttamente dalla home page del sito internet, al telefono tramite il numero verde (servizio automatico) o tramite smartphone con l'apposita App (è possibile fissare un appuntamento fino a 25 giorni lavorativi successivi al giorno in cui si richiede la prenotazione). Per i servizi maggiormente richiesti è possibile scegliere la fruizione tramite diversi canali, in presenza, telefonicamente o tramite videochiamata (quest'ultima modalità è già estesa a tutto il territorio nazionale su tre linee di appuntamento: dichiarazioni e rimborsi, atti e successioni, codici fiscali e tessera sanitaria). Per gestire al meglio l'appuntamento, è stata introdotta la pre-chiamata: l'ufficio, qualche giorno prima della data fissata per il servizio, può contattare l'utente per acquisire ulteriori elementi in merito alla richiesta formulata in fase di prenotazione. Elementi che, in molti casi, risolvono la questione ed evitano al contribuente di recarsi in ufficio. 3) Consegna documenti Laddove non fosse disponibile uno specifico canale telematico, l'agenzia raccomanderà - per l'invio di documenti e istanze in modalità agile - di utilizzare il servizio «Consegna documenti e istanze» (questo canale sarà utilizzato anche per gestire la documentazione relativa alle istanze di rimborso). Ad esempio, verrà implementata la procedura web per registrare contratti di comodato d'uso gratuito e contratti preliminari di compravendita; successivamente il servizio verrà ampliato con riferimento ad altre tipologie di atti. La procedura assisterà il contribuente nel calcolo delle imposte e delle eventuali sanzioni dovute in caso di tardività della richiesta. 4) Civis Il canale consentirà di accogliere la completa trattazione delle comunicazioni di irregolarità e delle cartelle di pagamento derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni. Per eventuali successive necessità di confronto con l'utente sarà privilegiato il contatto mediante canale telematico, così da limitare la necessità di recarsi fisicamente in ufficioB. 5) Controlli delle dichiarazioni Entro il 2022 sarà completato l'invio delle comunicazioni degli esiti relativi ai periodi d'imposta 2018 e 2019. Per il 2018, in particolare, saranno inviate le proposte di definizione agevolata (articolo 5, Dl 41/2021), nei confronti dei contribuenti Iva che hanno subìto una riduzione superiore al 30% del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al 2019.

Società/Start-up innovativa

Risposta Interpello 21 giugno 2022, n. 334

Start-up innovativa: nessuna distribuzione di utili

La normativa relativa alle start-up innovative (articolo 25, Dl 18 ottobre 2012, n. 179) preclude la distribuzione di utili anche nell'ipotesi di ricorso a contratti di associazione in partecipazione (contratto con cui l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari).Nello specifico, l'articolo 25, comma 2, lettera e), Dl 179/2012 prevede che le start-up, oltre ai requisiti elencati nello stesso comma, non devono aver distribuito e non possono distribuire utili fino a quando sono iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese. Il divieto di distribuzione di utili è, infatti, finalizzato a favorire l'investimento degli stessi per la crescita della start-up innovativa: in caso contrario, verrebbe meno il comportamento virtuoso che la norma agevolativa intende premiare.Pertanto, ci si chiede se tale divieto risulti operante anche nel caso di attribuzione di utili all'associato che apporta capitale nell'ambito di un contratto di associazione in partecipazione sottoscritto con la start-up. Ai sensi dell'articolo 2549 Codice civile, con il contratto di associazione in partecipazione, l'associante attribuisce ad un altro soggetto, l'associato, una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto. La determinazione della natura e dell'oggetto dell'apporto è rimessa alla volontà delle parti e può consistere in una somma di denaro, nella cessione di beni mobili o immobili o nella prestazione di un'opera o di un servizio. Con l'apporto reso, l'associato ordinariamente partecipa al rischio dell'attività di impresa o dell'affare posto in essere dall'associante; l'articolo 2553 del Codice civile stabilisce, infatti, che l'associato partecipa agli utili ed alle perdite, con il limite che le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto. Il caso riguarda una Srl - iscritta dal 2020 nel registro delle imprese come start-up innovativa, ai sensi del Dl 179/2012 - che ha per oggetto la progettazione, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Intende ora realizzare una partnership con investitori, sia persone fisiche che imprese, disposti ad accollarsi alcune spese, in cambio della partecipazione agli utili. La Srl risulterebbe l'associante, che riceve apporti di capitale e poi distribuisce gli utili – in relazione all'affare - agli associati.Vero è che il contratto di associazione in partecipazione assume, per l'associante, una funzione prettamente finanziaria, di reperimento dei mezzi necessari per lo svolgimento dell'attività o per il compimento dell'affare, evitando il ricorso all'ordinario mercato finanziario. Ma è altrettanto vero che il legislatore fiscale ha equiparato il trattamento fiscale della remunerazione corrisposta in relazione ai contratti di associazione in partecipazione (allorché, come nel caso in esame, sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi) a quello della remunerazione dovuta in relazione a titoli e strumenti finanziari comunque denominati, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società. Infatti, secondo l'articolo 109, comma 9 del Tuir risultano indeducibili per il soggetto emittente/associante – quale remunerazione del capitale (articolo 44, commi 1, lettere e) e f) del Tuir) - sia gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società, sia gli utili derivanti da associazioni in partecipazione con apporto di denaro o beni o servizi.Il trattamento fiscale è, dunque, sia per l'associato che per l'associante, equivalente a quello di una partecipazione ad una società di capitali: la distribuzione dell'utile non è deducibile in capo all'associante, mentre il regime di imposizione fiscale, in capo all'associato varia a seconda che si tratti di un soggetto Ires, di un soggetto Irpef imprenditore o di un soggetto Irpef privato, secondo le rispettive regole previste per le diverse categorie di percettori.Alla luce del regime di tassazione della remunerazione spettante all'associato, l'agenzia ritiene che, ove la start-up innovativa procedesse a corrispondere utili all'associato in partecipazione, perderebbe i requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, Dl 179/2012, che alla lettera e) dispone che la start-up non distribuisce, e non ha distribuito, utili.Tale conclusione è peraltro avvalorata dalla ratio della norma che dispone il divieto di distribuzione di utili, ossia quella di favorire l'investimento degli stessi per la crescita della start-up innovativa; ove si procedesse a remunerare l'associato in partecipazione con tali utili verrebbe meno il comportamento virtuoso che la norma agevolativa intende premiare con le corrispondenti agevolazioni fiscali.Alla luce di quanto sopra rappresentato, la normativa relativa alle start-up innovative preclude la distribuzione di utili anche nell'ipotesi di ricorso a contratti di associazione in partecipazione.

Immobili/Superbonus

Cm 23 giugno 2022, n. 23/E

Superbonus: il punto della situazione

Con una corposa circolare viene fornito un quadro riassuntivo dei chiarimenti resi in tema di Superbonus (articolo 119, Dl 34/2020, Decreto Rilancio), sentiti il Mise, l'ENEA e la Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del Dm 28 febbraio 2017, n. 58, e delle linee guida ad esso allegate, costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, attraverso le risposte alle numerose istanze di interpello presentate dai contribuentiVengono, inoltre, commentate le modifiche normative che hanno interessato gli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio. Non sono oggetto di trattazione, invece, le novità in materia di opzione per lo sconto/cessione introdotte, da ultimo, dal Dl 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti), in corso di conversione, oggetto di primi chiarimenti con la Cm 27 maggio 2022, n. 19/E. La circolare in esame fornisce una illustrazione della disciplina del Superbonus applicabile in base alle diverse tipologie dei soggetti beneficiari, degli edifici interessati dagli interventi e delle spese ammesse all'agevolazione e, infine, dei principali aspetti inerenti l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante e i relativi adempimenti previsti.

Immobili/Crediti d'imposta

Risposta Interpello 21 giugno 2022, n. 331

Crediti d'imposta e divieto di compensazione

Viene analizzato l'ambito applicativo del divieto di compensazione di cui all'articolo 31, comma 1, Dl 78/2010. La norma dispone che «la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento».Nel caso in esame si tratta della compensazione del credito d'imposta locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (di cui all'articolo 28, Dl 34/2020). L'agenzia ribadisce quanto affermato nel passato, ossia che - per i crediti aventi natura agevolativa - non scatta il divieto di compensazione previsto dall'articolo 31, comma 1, 78/2010. Infatti, il divieto di compensazione previsto dal citato articolo 31 si riferisce esclusivamente ai crediti «relativi ad imposte erariali» qualora si sia in presenza di debiti «iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori», di ammontare superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento e la sua violazione comporta una specifica sanzione.Da tale divieto sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d'imposta, anche se vengono indicati nella sezione «erario» del modello F24. In sostanza, i crediti d'imposta per cui opera il divieto sono solo quelli che nascono quando il prelievo erariale (anche mediante autoliquidazione) è effettuato in misura superiore al dovuto. Già con la Cm 11 marzo 2011, n. 13/E ha chiarito che dal divieto di compensazione «sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d'imposta, anche se vengono indicati nella sezione "erario" del modello F24. Infatti, come emerge dalla relazione illustrativa al decreto legge n. 78 del 2010, la norma è tesa ad azzerare lo scarto tra le posizioni debitorie scadute e le posizioni creditorie effettive del contribuente, derivanti dall'anticipazione di imposte da parte dello stesso». Successivamente, con la Risposta Interpello 451/2021 (con riferimento al credito d'imposta investimenti in beni strumentali Industria 4.0) l'agenzia ha nuovamente precisato che «il divieto di compensazione si riferisce esclusivamente ai crediti relativi ad imposte erariali qualora si sia in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento». Pertanto, la società istante, pur avendo debiti tributari iscritti a ruolo, potrà compensare il suo credito d'imposta derivante dal pagamento di canoni di locazione per immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, che hanno natura agevolativa.