I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 9 al 17 febbraio

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Iva/Aliquote

Circolare agenzia delle Dogane e dei Monopoli 14 febbraio 2023, n. 5/D

Cessioni e importazioni di beni anti-Covid: aliquote applicabili

Il documento fa il punto circa la riduzione di aliquota Iva per le cessioni e le importazioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (articolo 1, commi 452 e 453, legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio 2021). Nell'aggiornare la precedente circolare 3 marzo 2021, n. 9/D (che aveva dato atto del regime di esenzione Iva fino al 31 dicembre 2022 da applicare alle cessioni di strumentazione per diagnostica in vitro per Covid-19), viene precisato che sono soggetti all'aliquota Iva del 10% i vaccini contro il Covid-19 (codice NC 3002 4110). In particolare, il citato comma 453 ha previsto il regime di esenzione Iva – dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022 – per le cessioni dei vaccini autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini, in deroga al numero 114) della Tabella A, Parte III, Dpr 633/1972.La circolare 5/D/2023 aggiorna le integrazioni in TARIC, già previste con scadenza 31 dicembre 2022, con decorrenza 1° gennaio 2023, adeguando – per i prodotti di cui sopra – la rispettiva aliquota Iva in vigore quest'anno. In particolare: a) sono soggette all'aliquota Iva del 5% (n. 1-ter.1 della Tabella A, Parte II-bis, allegata al Dpr 633/1972) le importazioni dei beni elencati nell'Allegato 1, aggiornato al punto 38 con l'aggiunta della «strumentazione per diagnostica in vitro per Covid-19», di cui ai codici 3822 1900 10; ex 3821 0000; ex 9018 90; ex 9027 89; 3822 1900 10; ex 9027 8990. Per le operazioni doganali aventi ad oggetto i suddetti beni, ad esclusione del codice TARIC 3822 1900 1, gli operatori economici dovranno utilizzare il Cadd Q102, che risponde alla seguente descrizione: «Riduzione aliquota Iva per le cessioni dei beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (Art. 124 comma 1 del DL 19/05/2020, n. 34 convertito nella Legge n. 77 del 17/07/2020, che ha introdotto il punto 1- ter.1, parte II-bis, Tabella A del DPR 633/72)». Tra i beni individuati dal n. 1-ter.1 si annoverano, ad esempio: tomografi computerizzati; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti ecc.; b) è da considerarsi soppresso, a far data dal 1° gennaio 2023, l'allegato 2 alla circolare 9/D/2021, che conteneva i casi di esenzione dall'Iva ormai non più previsti; c) sono soggetti all'aliquota Iva del 10% i vaccini contro il Covid-19 (codice NC 3002 4110), di cui all'Allegato 3, come previsto dal n. 114) della Tabella A, Parte III del Dpr 633/1972, relativo a «medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale», tra cui sono compresi, appunto, i vaccini. Per tale fattispecie non dovrà essere inserito alcun Codice Addizionale (Cadd) in dichiarazione doganale.

Iva/Aliquote

Provvedimento agenzia delle Entrate 15 febbraio 2023

Servizi di teleriscaldamento: regole di applicazione dell'aliquota del 5%

Con l'obiettivo di garantire la parità di trattamento rispetto alla somministrazione di gas naturale, la legge di bilancio 2023 ha introdotto l'aliquota Iva del 5% per i servizi di teleriscaldamento, limitatamente al primo trimestre 2023 (articolo 1, commi 13 e 16, legge 197/2022). La definizione del servizio di teleriscaldamento si rinviene nell'articolo 2, comma 2, lettera gg), Dlgs 102/2014: «qualsiasi infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento (...) di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria». Sono escluse le reti di teleraffreddamento o teleraffrescamento. Con il Provvedimento in esame vengono definite le modalità di attuazione della disposizione citata. L'aliquota ridotta si applica alle forniture di servizi di teleriscaldamento, a tutte le componenti di costo del servizio e all'intera fornitura, analogamente a quanto chiarito con riguardo al gas naturale (circolare, agenzia delle Entrate 6 settembre 2022, n. 47/E), addebitate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo del medesimo anno. Qualora le forniture siano addebitate sulla base di consumi stimati, l'aliquota ridotta si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili (anche percentualmente) ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, ancorché i predetti consumi effettivi siano addebitati agli utenti in fatture emesse successivamente.

Ires/Soggetti esenti

Dm 23 dicembre 2022, GU 15 febbraio 2023, n. 38

Elenco delle associazioni legate alle tradizioni locali esenti da Ires per il 2022

L'articolo 1, comma 185, legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha stabilito che le associazioni che operano per la realizzazione di o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società, indicati dall'articolo 74 del Tuir. I soggetti beneficiari vengono individuati con apposito Dm, con un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui. Il Decreto in esame, previ controlli sostanziali e formali da parte dell'agenzia delle Entrate e attraverso l'esame delle domande pervenute, ha individuato le associazioni suddette – che, come detto sono, a norma di legge, equiparate ai soggetti esenti dall'Ires – cui si applicano le cennate disposizioni agevolative per l'anno d'imposta 2022.

Registro/Contratti

Risoluzione agenzia delle Entrate 14 febbraio 2023, n. 5/E

Registrazione dei contratti di locazione: conduttore non residente

Si pone la questione su come registrare un contratto di locazione qualora il conduttore, soggetto non residente, risulti privo di codice fiscale. La necessità del chiarimento deriva dal fatto che nella richiesta di registrazione degli atti devono essere indicati i codici fiscali dei soggetti destinatari degli effetti immediati degli atti medesimi. L'articolo 6, Dpr 605/1973 consente ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui non sia ancora stato attribuito il codice fiscale, di adempiere l'obbligo di indicazione del codice fiscale inserendo alcune indicazioni alternative. In particolare, il soggetto residente all'estero e privo di codice fiscale potrà indicare, al suo posto: a) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, nonché il domicilio estero; b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, nonché la sede legale; le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica devono inoltre indicare gli elementi necessari per individuare le persone fisiche, riferiti ad almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza. Pertanto, al fine di registrare un contratto di locazione ove il conduttore sia un soggetto non residente in Italia e privo di codice fiscale occorre utilizzare il modello 69, che consente di inserire i dati alternativi al codice fiscale, in qualunque ufficio territoriale dell'agenzia delle Entrate, pagando le imposte con l'F24 (per i codici tributo si veda la risoluzione 24 gennaio 2014, 14/E) oppure mediante addebito in conto. Il modello 69 consente al locatore, tra l'altro, di esercitare l'opzione per la cosiddetta cedolare secca. Non è possibile utilizzare l'applicazione Rli web. Le stesse modalità (inclusi i versamenti) vanno adottate anche per comunicare gli eventi successivi relativi al contratto di locazione (risoluzione, cessione, proroga), nonché per la registrazione degli atti privati diversi dai contratti di locazione, in quanto compatibili.

Imposta di soggiorno/Dichiarazione

Risoluzione Mef 9 febbraio 2023, n. 1/DF

Dichiarazione dell'imposta: la presentazione del modello esonera da altri adempimenti

Viene chiarito che i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione dell'imposta di soggiorno, dal momento che adempiono a tale obbligo, sono esonerati da ulteriori adempimenti con finalità dichiarative. Infatti, in assenza di una norma che riconosca ai Comuni la facoltà di predisporre modelli diversi da quello approvato con il Dm 29 aprile 2022 i contribuenti non hanno necessità di assolvere ulteriori obblighi. Il quesito è stato posto in considerazione delle risposte fornite con le FAQ pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze il 19 settembre 2022, nell'ambito delle quali era stato chiarito che, limitatamente alle annualità 2020 e 2021, trattandosi delle prime annualità in relazione alle quali era richiesta la presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno, qualora i soggetti obbligati avessero già presentato la modulistica prevista dal Comune di riferimento, seguendo le indicazioni dal medesimo prescritte, non erano tenuti a presentare la dichiarazione con la modulistica approvata con il Dm 29 aprile 2022.

Intrattenimenti/Apparecchi da gioco

Circolare agenzia delle Dogane e dei Monopoli 13 febbraio 2023, n. 6/D

Imposta sugli intrattenimenti 2023 da applicare sugli apparecchi senza vincita di denaro

I chiarimenti attengono all'imposta sugli intrattenimenti (Isi) per l'anno 2023 dovuta sugli apparecchi senza vincita di denaro (articolo 110, comma 7 del Tulps). Le precisazioni derivano dalla nuova regolamentazione che ha interessato il settore di tali apparecchi da intrattenimento.

Bilancio/Titoli

Documento interpretativo OIC 11

Valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante

La Fondazione OIC ha rilasciato, in data 14 febbraio 2023, la versione definitiva del documento interpretativo OIC 11 al fine di analizzare il regime derogatorio di cui all'articolo 45, commi da 3-octies a 3-decies, Dl 73/2022 (Decreto Semplificazioni fiscali), che consente ai soggetti OIC adopter di valutare i titoli iscritti nell'attivo circolante in base al valore di iscrizione risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. In tal modo si evita la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta salva l'ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole. Sono, a tal fine, forniti alcuni esempi numerici relativi ai casi in cui gli elementi che portano a considerare durevole la perdita intervengano dopo la chiusura dell'esercizio, come accade in caso di vendita dei titoli. Viene precisato che per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, la decorrenza del regime derogatorio si applica con riferimento all'esercizio in corso al 22 giugno 2022. Il documento tiene anche conto delle novità introdotte dall'articolo 14-quater, Dl 176/2022 (Decreto Aiuti-quater) in merito agli obblighi di destinazione di utili a riserva da parte delle imprese di assicurazione. Infine, sono fornite informazioni circa le indicazioni da fornire in nota integrativa.

Redditi di impresa/Cambi

Provvedimento agenzia delle Entrate 14 febbraio 2023

Accertamento del cambio delle valute estere del mese di gennaio 2023

È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di gennaio 2023. I valori indicati sono necessari ai fini dell'applicazione di alcune disposizioni del Tuir (in particolare, articoli 56, comma 1, e 110, comma 9, Dpr 917/1986), laddove – nella determinazione del reddito ai fini Irpef e Ires – si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Si tratta delle medie dei cambi delle valute estere che vengono calcolate a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato salvo che per le valute evidenziate con l'asterisco che vengono rilevate contro Euro nell'ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC). Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.

Immobili/Bonus edilizi

Dl 16 febbraio 2023, n. 11, GU 16 febbraio 2023, n. 40

Cessione dei crediti fiscali: stop per i nuovi lavori e garanzie del cessionario

Il Decreto, in vigore dal 17 febbraio 2023, interviene nell'ambito della cessione dei crediti di cui all'articolo 121, Dl 34/2020 (per semplicità, i crediti derivanti da detrazioni d'imposta per lavori in edilizia, come Superbonus, ecobonus, bonus ristrutturazioni, bonus facciate, sisma bonus, bonus barriere architettoniche):

1) Comuni e Regioni non possono acquistare i crediti che scaturiscono dalle opzioni di cessione (nuovo comma 1-quinquies inserito nell'articolo 121);

2) vengono precisati gli obblighi in capo agli acquirenti dei crediti, rispettando i quali sono esclusi dai rischi di responsabilità tributaria solidale per concorso colposo (dolo o colpa grave, citati dalla circolare 33/E/2022) nella violazione (nuovi commi da 6-bis a 6-quater inseriti nell'articolo 121). Nel dettaglio, occorre che l'acquirente acquisisca una serie di documenti relativi alle opere che hanno originato il credito d'imposta: a) il titolo edilizio abilitativo dell'intervento, come la Cilas, o una dichiarazione sostitutiva in caso di interventi in edilizia libera; b) la notifica preliminare alla Asl; c) la visura catastale dell'immobile oggetto di interventi o la domanda di accatastamento; d) le fatture, le ricevute e tutti i documenti che provano le spese sostenute; e) le asseverazioni dei requisiti tecnici e della congruità delle spese; f) la delibera condominiale, in caso di lavori su parti comuni; g) gli attestati di prestazione energetica, in caso di lavori di efficientamento; h) il visto di conformità che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione; i) l'attestazione sul rispetto degli obblighi antiriciclaggio;

3) è possibile continuare a beneficiare dei bonus edilizi anche mediante lo sconto in fattura o la cessione sino alla naturale scadenza prevista dall'articolo 121 citato (2024, salvo per il Superbonus che ha un termine fissato al 2025), ma solo per le spese relative a lavori i cui titoli abilitativi sono stati richiesti prima della data di entrata in vigore del Decreto. Quindi, per i progetti presentati dal 17 febbraio 2023 è preclusa la possibilità di sconto in fattura e cessione del credito, potendo essere ammessa soltanto la detrazione. Nello specifico, occorre avere riguardo: a) per il Superbonus, alle abitazioni unifamiliari per le quali sia stata presentata la Cilas prima dell'entrata in vigore del provvedimento; b) per il Superbonus, ai condomìni che abbiano adottato la delibera e alla Cilas; c) per i lavori diversi dal 110%, alla data della richiesta del titolo abilitativo o alla data di inizio dei lavori; d) per gli acquisti di immobili, alla data del preliminare o del rogito.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Provvedimento agenzia delle Entrate 16 febbraio 2023

Bonus energia 2022: approvato il modello di comunicazione

È stato approvato il modello, con le relative istruzioni, da utilizzare per effettuare la comunicazione relativa al tax credit energia maturato nel 2022. L'invio telematico va eseguito dal 16 febbraio ed entro il 16 marzo 2023 e il mancato rispetto dell'obbligo comporta la decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo (il divieto scatterà dal 17 marzo 2023). La comunicazione non dev'essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24. Ad ogni modo, l'invio della comunicazione dei crediti maturati non esclude la possibilità di inviare successivamente la comunicazione della cessione del credito. Per ciascun credito d'imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l'intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell'eventuale ammontare già utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data della comunicazione stessa.

Dichiarazione dei redditi/Oneri detraibili

Dm Università e Ricerca 23 dicembre 2022, GU 14 febbraio 2023, n. 37

Spese universitarie: importi di tasse e contributi 2022 detraibili

Il Decreto individua gli importi delle tasse e dei contributi di iscrizione alle università non statali ai fini della detrazione dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2022 (articolo 15, comma 1, lettera e), del Tuir). Con esso vengono confermati senza alcuna modifica gli importi che erano stati stabiliti per il 2021 dal Dm MUR 23 dicembre 2021 (GU 7 febbraio 2022, n. 31). Si ricorda che la circolare 24/E/2022 ha chiarito che i limiti fissati dal Decreto si applicano anche per le spese sostenute per la frequenza di corsi di perfezionamento, pur se non espressamente citati nel Decreto, e la spesa sostenuta per il test di ammissione (il documento di prassi fornisce precisazioni in relazione ai casi in cui lo studente abbia sostenuto più di un test di ammissione in università non statali situate in aree geografiche diverse o per corsi di laurea in università non statali appartenenti a diverse aree tematiche). Inoltre, nel limite di spesa individuato dal Decreto è compresa anche l'imposta di bollo. Infine, nel caso in cui lo studente, nel medesimo anno, sostenga spese per la frequenza presso università non statali sia di corsi di laurea sia di corsi di post-laurea, va considerato il limite di spesa più elevato previsto in base all'area disciplinare e in base alla Regione in cui ha sede l'Ateneo presso il quale, rispettivamente, è presente il corso di studio universitario e quello post-universitario. È opportuno rammentare che la detrazione per le spese di istruzione universitaria: a) è soggetta a rimodulazione all'aumentare del reddito (se superiore a 120.000 euro), in applicazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 629, legge 160/2019; b) spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (articolo 1, comma 679, legge 160/2019).

Dichiarazione dei redditi/Precompilata

Provvedimento agenzia delle Entrate 15 febbraio 2023

Sistema Tessera Sanitaria: proroga dei termini di invio dei dati 2022

Con alcuni Dm è stata, di recente, ampliata la platea dei soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (STS). L'articolo 7, comma 1, Dm 19 ottobre 2020 e successive modifiche ha stabilito che l'invio al STS sia effettuato entro il 30 settembre 2022, per le spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2022, ed entro il 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre 2022. Da ultimo, il Dm 28 novembre 2022, nel modificare il Dm 1 settembre 2016, ha previsto una nuova modalità di individuazione degli ottici tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al STS a partire dal 1° dicembre 2022 (si tratta degli esercenti l'arte ausiliaria di ottico, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), Dm 28 novembre 2022, registrato in Anagrafe tributaria con il codice Ateco 2007 47.78.20 «Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia») e ha individuato il 31 gennaio 2023 quale termine per l'invio dei dati al STS da parte degli ottici per tutte le spese sostenute nel 2022. Il provvedimento agenzia delle Entrate 6 maggio 2019 ha previsto che, a partire dall'anno d'imposta 2019, il STS mette a disposizione dell'agenzia delle Entrate i dati consolidati relativi alle spese sanitarie sostenute nel periodo d'imposta precedente e ai relativi rimborsi effettuati nell'anno precedente a partire dal 9 marzo di ciascun anno successivo al periodo d'imposta di riferimento (articolo 3, comma 3, Dlgs 175/2014). In considerazione di quanto rappresentato da una nota di un'associazione di categoria degli ottici, ossia che gli operatori hanno incontrato delle difficoltà nel rispettare la scadenza prevista per la trasmissione dei dati e hanno, quindi, richiesto una proroga di qualche giorno, e considerato che la mancata trasmissione dei dati inciderebbe negativamente sulla completezza delle informazioni da riportare nella dichiarazione dei redditi precompilata, il provvedimento in esame proroga al 22 febbraio 2023 il termine per la trasmissione al STS delle spese relative all'anno 2022 da parte degli ottici. Di conseguenza, con Dm in corso di emanazione, verrà stabilito che, anche per gli altri soggetti tenuti all'invio dei dati al STS, in deroga a quanto previsto dal sopra citato articolo 7, comma 1, Dm19 ottobre 2020 e successive modifiche, il termine per la trasmissione dei dati sia rinviato dal 31 gennaio al 22 febbraio 2023, per quanto riguarda le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre 2022. Conseguentemente, al fine di non alterare il sistema di tutela della privacy approvato, slitta – al 22 febbraio 2023 (anziché fino al 31 gennaio), con riferimento ai dati aggregati relative ad una o più tipologie di spesa, mediante apposita comunicazione all'agenzia delle Entrate e dal 3 marzo 2023 al 30 marzo 2023 (anziché dal 9 febbraio all'8 marzo), in relazione ad ogni singola voce di spesa, accedendo direttamente all'area autenticata del sito web del STS – anche la data entro la quale i contribuenti potranno comunicare la propria opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie sostenute nell'anno 2022 per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. Infine, viene spostato dal 9 marzo 2023 al 31 marzo 2023 il termine a partire dal quale il STS mette a disposizione dell'agenzia delle Entrate i dati delle spese sanitarie 2022 e dei relativi rimborsi.

Tregua fiscale/Avvisi bonari

Risoluzione agenzia delle Entrate 14 febbraio 2023, n. 7/E

Definizione degli avvisi bonari: sono incluse le Lipe

La legge di bilancio 2023 ha previsto la possibilità di aderire alla definizione degli avvisi bonari in maniera agevolata, fruendo della riduzione al 3% (rispetto al 10% ordinariamente applicabile in sede di comunicazione degli esiti) delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo (articolo 1, commi 153-159, legge 29 dicembre 2022, n. 197). In particolare, sono definibili: a) gli avvisi bonari non definiti al 1° gennaio 2023 e quelli notificati dopo relativi ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021 (precisamente, si tratta delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021); b) gli avvisi bonari con dilazione in corso al 1° gennaio 2023, a prescindere dal periodo d'imposta. Per aggiornare gli importi degli avvisi già ricevuti alla definizione, l'agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul proprio sito un simulatore di calcolo in formato excel. Ancorché la norma faccia riferimento alle «dichiarazioni», secondo l'agenzia, negli atti definibili rientrano anche le Lipe (di cui all'articolo 21-bis, Dl 78/2010), in quanto anche per esse si adottano le attività di controllo previste dall'articolo 54-bis, Dpr 633/1972 (richiamato dal citato articolo 21-bis). Questo orientamento era già stato espresso nella risposta interrogazione parlamentare 1° febbraio 2023, n. 3-00140.

Fiscalità internazionale/Scambio di informazioni

Comunicato Consiglio Ue 14 febbraio 2023

Black list: aggiornato l'elenco dei Paesi e territori non collaborativi

Il Consiglio Ue ha aggiornato l'elenco dei Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali. Si tratta di quelle giurisdizioni individuate nell'Allegato I alla lista Ue delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, i cui sistemi fiscali non sono ritenuti in linea con i principi di buon governo fiscale dall'Unione europea. Ad oggi, l'elenco dei Paesi non collaborativi, aggiornato al 14 febbraio 2023, è composto dai seguenti Stati o territori (si veda https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/ ): American Samoa; Anguilla; Bahamas; British Virgin Islands; Costa Rica; Fiji; Guam; Marshall Islands; Palau; Panama; Russia; Samoa; Trinidad and Tobago; Turks and Caicos Islands; US Virgin Islands; Vanuatu. Rispetto al precedente elenco, aggiornato al 4 ottobre 2022, sono entrati nella lista Costa Rica (per non aver modificato o abrogato il regime preferenziale di esenzione dei redditi di fonte estera), Isole Marshall (in considerazione del fatto che l'aliquota zero per la tassazione sulle società può attrarre attività senza reale sostanza economica), Isole Vergini Britanniche (per non aver raggiunto standard adeguati in materia di scambio di informazioni su richiesta) e Russia (in considerazione del mantenimento del regime preferenziale per le società holding internazionali; viene ulteriormente precisato che gli eventi bellici in corso hanno interrotto il dialogo con le autorità russe anche in materia fiscale). La prossima revisione della lista è prevista nell'ottobre 2023. Ai rapporti con dette economie si applicano le restrizioni previste dall'articolo 110, commi da 9-bis a 9-quinquies del Tuir, come modificato dall'articolo 1, commi 84-86, legge 29 dicembre 2022, n. 197. In sintesi, i costi e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni con fornitori domiciliati in Paesi o territori inclusi nella lista delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali redatta dalla Ue sono deducibili limitatamente al valore normale (articolo 9 del Tuir). La disposizione può essere disapplicata (con possibilità di dedurre importi anche superiori al valore normale): a) qualora l'impresa italiana fornisca al Fisco la prova che le operazioni, oltre ad avere avuto concreta esecuzione, rispondono ad un effettivo interesse economico; b) per operazioni con fornitori black list che sono società controllate dell'impresa italiana a cui si applica la norma Cfc prevista dall'articolo 167 del Tuir e, dunque, il cui reddito viene imputato per trasparenza in capo al socio italiano. In ogni caso (anche rispettando il limite del valore normale), i componenti reddituali derivanti da operazioni con fornitori black list dovranno essere separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi, pena l'applicazione della sanzione amministrativa (anche in presenza dei requisiti per la deducibilità) pari al 10% delle spese stesse, con un minimo di 500 euro e un massimo di 50.000 euro (articolo 8, comma 3-bis, Dlgs 471/1997). Non è chiara la decorrenza delle nuove disposizioni, ossia se si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023), a quelle effettuate nel periodo d'imposta che inizia a decorrere dal 1° gennaio 2023 ovvero dalle operazioni commerciali con tali Stati intercorse «entro il giorno precedente l'entrata in vigore del relativo decreto modificativo» (così era stato affermato dalla circolare 39/E/2016, paragrafo 3.2, in relazione all'efficacia delle modifiche che avevano interessato il Dm 23 gennaio 2002, valido per l'individuazione dei regimi fiscali privilegiati nella disciplina in vigore fino al 2015).

Previdenza/Artigiani e commercianti

Circolare Inps 10 febbraio 2023, n. 19

Gestione Inps artigiani e commercianti: aliquote contributive 2023

La circolare riporta le aliquote contributive 2023 per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali. Nello specifico, si prevede che: 1) le aliquote per il finanziamento delle gestioni pensionistiche per il 2023 sono pari al 24% per gli artigiani e al 24,48% per i commercianti; 2) per i coadiuvanti e coadiutori di età non superiore a 21 anni, le aliquote sono pari al 23,25% (artigiani) e 23,73% (commercianti). Inoltre, è dovuto il contributo per le prestazioni di maternità pari a euro 0,62 mensili. Resta ferma la possibilità di fruire della riduzione del 50% dei contributi dovuti da artigiani e commercianti con più di 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto. Infine, il reddito minimale e quello massimale di riferimento per il 2023 sono: 1) reddito minimale euro 17.504; 2) reddito massimale euro 86.983 (euro 113.520 per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995).

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 14 febbraio 2023, n. 6/E

Tregua fiscale: istituiti i codici tributo per i versamenti

Con una sola risoluzione sono stati approvati i codici tributo da utilizzare per l'attuazione della tregua fiscale ammessa dalla legge di bilancio 2023: definizione delle liti pendenti, ravvedimento operoso speciale, definizione delle violazioni formali e regolarizzazione delle rate da istituti deflativi del contenzioso. La legge di bilancio 2023 consente di fruire della definizione delle liti pendenti al 1° gennaio 2023 (articolo 1, commi 186-205, legge 197/2022). Al fine di perfezionare la procedura, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio pendente oggetto di definizione ovvero chi vi è subentrato o che comunque ne ha la legittimazione deve, entro il 30 giugno 2023: a) presentare all'agenzia delle Entrate un'apposita domanda, utilizzando il modello approvato con il Provvedimento 1° febbraio 2023; b) effettuare il pagamento di quanto dovuto (o la prima rata; la rateazione, ammessa per importi superiori a 1.000 euro, è concessa per un massimo di 20 rate trimestrali), la cui determinazione richiede l'applicazione di specifiche percentuali, differenziate a seconda dello stato e del grado di giudizio, al valore della controversia. Il pagamento va effettuato prima della presentazione della domanda (comunque entro il 30 giugno), versando l'importo netto dovuto, ossia la differenza tra l'importo lordo e l'eventuale importo totale versato in pendenza di giudizio. Per l'effettuazione dei versamenti vanno utilizzati i seguenti codici tributo: TF20 (Iva), TF21 (altri tributi erariali e relativi interessi), TF22 (sanzioni relative ai tributi erariali), TF23 (Irap e addizionale regionale all'Irpef e relativi interessi), TF24 (sanzioni relative all'Irap e all'addizionale regionale all'Irpef), TF25 (addizionale comunale all'Irpef e relativi interessi) e TF26 (sanzioni relative all'addizionale comunale all'Irpef). Per il pagamento non è ammessa la compensazione (con eventuali crediti a disposizione). A seguito della definizione il soggetto interessato non ha diritto alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Per quanto riguarda il ravvedimento operoso speciale delle violazioni tributarie (con riferimento ai tributi amministrati dall'agenzia delle Entrate) – violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti – è ammessa la regolarizzazione con il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti (circolare 27 gennaio 2023, n. 2/E). Per consentire il versamento tramite modello F24 delle sanzioni dovute per la regolarizzazione, sono stati istituiti i seguenti codici tributo: TF45 (Irpef), TF46 (Ires), TF47 (Iva), TF48 (addizionali e maggiorazioni Ires), TF49 (imposte sostitutive e altre imposte erariali), TF50 (Irap), TF51 (addizionale regionale all'Irpef), TF52 (addizionale comunale all'Irpef), TF53 (ritenute imposte erariali), TF54 (trattenute addizionale regionale all'Irpef), TF55 (trattenute addizionale comunale all'Irpef), TF56 (altre violazioni tributarie). I codici tributo nuovi riguardano, com'è evidente, solo le sanzioni (ridotte a 1/18 del minimo), in quanto per l'imposta e gli interessi legali si utilizzano quelli approvati per pagare ciascun tributo in autoliquidazione e per gli interessi da rateazione si utilizzano i codici, già esistenti, 1668, 3805 e 3857. Il codice tributo da utilizzare per fruire della sanatoria delle irregolarità formali (articolo 1, commi 166-173, legge 197/2022; provvedimento agenzia delle Entrate 30 gennaio 2023) – che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap e sul pagamento di tali tributi, e che sono commesse fino al 31 ottobre 2022 – è il TF44. Va effettuato il versamento di 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni. Il versamento è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024, oppure in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2023. Infine, relativamente agli istituti deflativi del contenzioso tributario (acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale), è ammessa la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate (successive alla prima) dovute a seguito dell'accordo col Fisco, limitatamente ai tributi amministrati dall'agenzia delle Entrate (articolo 1, commi 219-221, legge 197/2022; cfr. circolare 2/E/2023). La regolarizzazione avviene mediante il versamento della sola imposta e si perfeziona con l'integrale pagamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 oppure con il versamento di un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali. È esclusa la compensazione. Sono stati istituiti i seguenti codici tributo per consentire il versamento tramite modello F24: TF40 (Iva), TF41 (altri tributi erariali e relativi interessi legali), TF42 (Irap e addizionale regionale all'Irpef e relativi interessi legali), TF43 (addizionale comunale all'Irpef e relativi interessi legali).

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 14 febbraio 2023, n. 8/E

Bonus energia primo trimestre 2023: codici tributo per l'utilizzo in compensazione

Al fine di fruire dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia, gas e carburante relativi al primo trimestre 2023 (tutti pari al 45%, tranne quello delle imprese non energivore che è del 35%), sulla base delle proroghe degli incentivi disposte dalla legge 197/2022 (legge di bilancio 2023), sono stati istituiti i seguenti codici tributo: 7010, per il credito d'imposta a favore delle imprese energivore (articolo 1, comma 2, legge 197/2022); 7011, per il credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (articolo 1, comma 3, legge 197/2022); 7012, per il credito d'imposta a favore delle imprese gasivore (articolo 1, comma 4, legge 197/2022); 7013, per il credito d'imposta a favore delle imprese non gasivore (articolo 1, comma 5, legge 197/2022); 7014, per il credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola, della pesca e agromeccanica (articolo 1, commi 45 e 46, legge 197/2022). Il bonus è utilizzabile in compensazione, senza le consuete limitazioni, tramite il modello F24, da trasmettere utilizzando i canali telematici dell'agenzia delle Entrate. L'utilizzo può avvenire anche prima del termine del trimestre di riferimento, a condizione che le spese siano sostenute (secondo i criteri di competenza di cui all'articolo 109 del Tuir) e si sia in possesso delle fatture di acquisto (circolare 20/E/2022, paragrafo 3).

Dogane/Sanzioni

Avviso agenzia delle Dogane e dei Monopoli 9 febbraio 2023, n. 72128/RU

Crisi Russia-Ucraina: decimo pacchetto di sanzioni

Viene precisato che le nuove disposizioni contenute nei Regolamenti Ue 4 febbraio 2023, nn. 250 e 251 – facenti parte del cd. decimo pacchetto delle sanzioni Ue verso la Russia – prevedono un periodo transitorio di 55 giorni, durante il quale non operano i divieti di trasporto e di servizi collegati alla movimentazione di petrolio greggio acquistato con prezzo al barile superiore al price cap e caricato su nave prima del 5 febbraio 2023. La deroga, dunque, opera fino al 1° aprile 2023.In particolare, i divieti di trasporto e di servizi di cui all'articolo 3-quindecies, paragrafi 1 e 4, Regolamento Ue 833/2014 non si applicano ai prodotti petroliferi di cui al codice di classifica doganale NC 2710 (Olii di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli olii greggi), originari della Russia o esportati dalla Russia, se sono stati acquistati con un prezzo al barile superiore al price cap e se sono stati caricati su nave prima del 5 febbraio 2023 e scaricati nel porto di destinazione finale prima del 1° aprile 2023. Il price cap e l'elenco dei prodotti di cui all'allegato XXVIII saranno riesaminati entro metà marzo 2023 e, successivamente, ogni due mesi (articolo 3-quindecies, paragrafo 11, Regolamento Ue 833/2014, modificato dal Regolamento Ue 250/2023).