I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 20 al 29 aprile

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Decreto Energia/Agevolazioni

Legge 27 aprile 2022, n. 34, GU 28 aprile 2022, n. 98

Decreto Energia: conversione in legge

La conversione in legge del Decreto Energia (Dl 1° marzo 2022, n. 17) conferma le novità – in materia fiscale – introdotte durante l'esame parlamentare.

Cessione dei bonus edilizi

Viene prevista la possibilità di una quarta cessione dei crediti derivanti dai bonus edilizi: quindi, passa da 3 a 4 il numero di possibili trasferimenti dei crediti. L'ulteriore cessione è consentita alle banche esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione. Le disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022. Inoltre, viene prorogato al 15 ottobre 2022 il termine per la comunicazione, da parte di imprese e professionisti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022 (in pratica i soggetti Ires e gli altri soggetti con partita Iva), delle opzioni di cessione e sconto in fattura, relativamente alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue non fruite per le spese del 2020.

Superbonus 110%

La detrazione maggiorata al 110% viene estesa all'installazione di sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici.

Rivalutazione di partecipazioni e terreni

Viene stabilito il rinvio al 15 novembre 2022 del termine per la rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni posseduti al 1° gennaio 2022. Pertanto, la redazione ed asseverazione della perizia, nonché il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta (o della prima rata), devono essere effettuate entro il 15 novembre 2022. Resta fissata al 14% l'aliquota dell'imposta sostitutiva da versare sul valore periziato.

Sport e sospensione dei versamenti

Sono sospesi i versamenti dovuti fino al 31 luglio 2022 dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. In particolare, la proroga al 31 luglio 2022 riguarda i termini – ordinariamente scadenti tra il 1° maggio e il 31 luglio 2022 – dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dell'Iva e delle imposte sui redditi, dovuti dai cennati soggetti. I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2022, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo.

Bonus pubblicità

Viene stabilita una nuova disciplina del bonus pubblicità, che sarà applicabile dal 2023. In particolare, il credito d'imposta sarà concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d'anno. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applica il regolamento di cui al Dpcm 16 maggio 2018, n. 90.

Comodati per finalità umanitarie

È prevista l'esenzione, fino al 31 dicembre 2022, dalle imposte di registro e di bollo degli atti di registrazione dei contratti di comodato d'uso gratuito con finalità umanitarie a favore di cittadini di nazionalità ucraina e di altri soggetti provenienti comunque dall'Ucraina.

Banche e assicurazioni

Originariamente la norma aveva disposto il differimento della deduzione della quota (12%) dell'ammontare delle perdite su crediti relativa al periodo d'imposta 2021, prevista, ai fini Ires e Irap, a favore degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione (articolo 16, commi 3, 4, 8 e 9, Dl 83/2015), al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi. Si tratta dell'eccedenza deducibile rispetto alla soglia del 75% (articolo 106, comma 3 del Tuir). In sede di conversione in legge è stata prevista: a) la deduzione di questi componenti negativi relativi al periodo d'imposta 2022, in quote costanti, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e nei tre successivi (la quota sospesa, quindi, potrà essere dedotta in 4 esercizi, nella misura del 3% all'anno, dal periodo d'imposta 2023 al periodo d'imposta 2026). In pratica, non si prevede più il differimento della quota deducibile con riferimento al 2021, ma solo quella deducibile per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. Ciò, al fine di scongiurare effetti retroattivi sui bilanci relativi all'esercizio 2021 e su altri documenti a validità esterna riferiti al 2021, già redatti o in corso di redazione al 2 marzo 2022 (data di entrate in vigore del Dl 17/2022); b) la deduzione della quota del 10% relativa al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2018 (già differita al 2026 dall'articolo 1, comma 1056, legge 145/2018) nella misura del 53% del relativo ammontare entro il 31 dicembre 2022 e per il restante 47% nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2026.Vengono, altresì, introdotte novità in tema di determinazione degli acconti Ires e Irap dovuti (commi 1-bis e 1-ter) per ciascuno dei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni dal 2022 al 2027.

Iva/Rimborso

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 21 aprile 2022, n. 205

Cessioni di beni tramite interfacce elettroniche e rimborso Iva sugli acquisti

Il chiarimento riguarda le cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche, quale fornitore presunto (articolo 2-bis, comma 1, Dpr 633/1972), e il rimborso Iva sugli acquisti. Nel caso esaminato, una stabile organizzazione italiana di una società inglese acquista beni in Italia, cedendoli a privati consumatori italiani o in altri Stati Ue mediante un'interfaccia elettronica. Nella disciplina del rimborso Iva, tra le operazioni attive da tenere in considerazione rientrano anche quelle esenti da imposta qualora diano diritto a detrazione (come nel caso delle operazione effettuate verso le interfacce elettroniche, che sono esenti da Iva con diritto alla detrazione, una sorta di «aliquota zero»); così, l'agenzia precisa che «per la determinazione dell'aliquota media relativa alle operazioni di acquisto e di vendita registrate nell'anno d'imposta occorre tener conto non soltanto di tutte le operazioni assoggettate all'Iva ma anche di quelle ad aliquota "zero"». Pertanto, ai fini del rimborso Iva, devono computarsi anche le operazioni legate alla fictio iuris voluta dal legislatore tra fornitore e facilitatore delle cessioni ai consumatori finali tramite l'uso di un'interfaccia elettronica.

Iva/Regimi speciali

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 22 aprile 2022, n. 207

Regime Iva per l'editoria: percentuale forfetaria di resa per il 2021

In relazione allo speciale regime Iva per l'editoria – di cui all'articolo 74, Dpr 633/1972 – viene chiarito che la percentuale forfetaria di resa per l'anno 2021 è del 95%. In generale è prevista una forfetizzazione della resa nella misura dell'80% delle copie consegnate o spedite (per quotidiani e periodici). Nel periodo pandemico, per sostenere il settore, la predetta percentuale di forfetizzazione della resa è stata aumentata al 95% (articolo 187, comma 1, Dl 34/2020 - Decreto Rilancio - e articolo 67, comma 7, Dl 73/2021 - Decreto Sostegni-bis). L'agevolazione si applica per tutto il 2021, e non soltanto a partire dall'entrata in vigore del citato Decreto Sostegni-bis, in linea con la ratio della norma, finalizzata a sostenere il settore per tutto il periodo pandemico.

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 22 aprile 2022, n. 212

Somme versate in attuazione di accordi transattivi: aliquota applicabile

Le somme versate in attuazione di accordi transattivi sono assoggettate ad Iva con aliquota ordinaria (22%). Il caso esaminato riguarda una controversia tra due società che decidono di porre fine alla lite mediante versamento di una somma forfetaria a titolo di impegno, assunto da una delle parti, a rinunciare al contenzioso instaurato, al fine di ottenere il risarcimento dei danni. Secondo l'agenzia delle Entrate, in tali casi è presente il nesso di sinallagmaticità tra l'obbligo di non fare (non proseguire la lite) e la somma versata; essendo integrato il presupposto oggetto di applicazione dell'Iva (articolo 3, comma 1, Dpr 633/1972), il corrispettivo è da assoggettare ad Iva con applicazione dell'aliquota ordinaria.

Iva/Note di variazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 26 aprile 2022, n. 216

Amministrazione straordinaria convertita in fallimento: emissione di note di credito

La pronuncia di prassi riguarda la possibilità di emettere una nota di variazione Iva – ai sensi dell'articolo 26, commi 2 e 3-bis, Dpr 633/1972 – nel caso di una procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi convertita in fallimento. In particolare, la procedura di amministrazione straordinaria della società debitrice è stata disposta nel gennaio 2020 e soltanto nel dicembre 2021 la procedura è stata convertita in fallimento. Si tratta, quindi, di comprendere se, con la conversione in fallimento, si sia aperta una nuova procedura concorsuale, al fine di stabilire se si applichi il testo della norma in vigore dal 26 maggio 2021 ovvero il testo secondo la precedente formulazione. Secondo l'agenzia, nel caso in esame non si ravvisa, con la conversione in fallimento, l'avvio di una nuova procedura concorsuale, ma la continuazione della precedente e, pertanto, trova applicazione la formulazione dell'articolo 26 citato vigente prima del 26 maggio 2021. Con l'effetto che il contribuente (creditore) potrà emettere nota di variazione Iva in diminuzione solo dopo la definitività del provvedimento di chiusura della procedura fallimentare, nell'ipotesi di esito infruttuoso.

Iva/Operazioni fuori campo

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 27 aprile 2022, n. 219

Farmacie: remunerazione aggiuntiva Covid

Il Dm Salute 11 agosto 2021 ha previsto una remunerazione aggiuntiva Covid-19 in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN. Il beneficio, riconosciuto dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2022, a sostegno alle imprese a fronte dell'emergenza Covid-19, non ricade nel campo di applicazione dell'Iva (le somme sono fuori dal campo Iva in quanto rappresentano un vero e proprio ristoro, al pari di altri contributi a fondo perduto corrisposti con i numerosi provvedimenti emanati dal Governo per contrastare la pandemia) e non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap (articolo 10-bis, Dl 137/2020; questa disposizione stabilisce la detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza Covid-19).

Iva/Operazioni esenti

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 27 aprile 2022, n. 221

Case di riposo per portatori di handicap psichici: esenzione delle prestazioni

L'esenzione per prestazioni proprie rese da case di riposo e simili – prevista dall'articolo 10, comma 1, numero 21), Dpr 633/1972 – si applica alle rette per i servizi di alloggio, per i servizi assimilabili a quelli di sostegno e cura della persona nonché per le altre prestazioni accessorie a questi ultimi, resi agli ospiti portatori di handicap psichici. Il regime di esenzione è applicabile alle prestazioni rese da una Residenza Sanitaria Assistenziale per Disabili (RSD) che ospita soggetti portatori di handicap grave impossibilitati, temporaneamente o permanentemente, a rimanere nel proprio nucleo familiare. La struttura rende un servizio globale: è una struttura protetta per la notte, garantisce prestazioni sanitarie e riabilitative, è organizzata per sostenere psicologicamente i propri ospiti e per rendere agli stessi anche attività di socializzazione. Alle prestazioni così rese si applica l'esenzione di cui al citato articolo 10.

Irpef/Ritenute

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 21 aprile 2022, n. 204

Trattamento di fine mandato: disciplina fiscale applicabile in caso di estinzione della società

L'agenzia affronta il trattamento fiscale del trattamento di fine mandato in caso di società estinta. Nel caso di specie, una società – cancellata dal Registro delle imprese – aveva stipulato una polizza assicurativa per il trattamento di fine mandato in favore di un socio. L'istante (il liquidatore della società) intende sapere se, in tali casi, sia necessario effettuare il versamento delle ritenute fiscali da parte della società estinta. Secondo la risposta fornita, qualora al momento di erogazione delle somme la società risulti già cancellata dal Registro delle imprese e, quindi, estinta, tali somme non potranno essere assoggettate a ritenuta (mancando il sostituto d'imposta). Il beneficiario – qualora le somme rispettino le condizioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), del Tuir (si applica il regime di tassazione separata per le «indennità percepite per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto») – dovrà indicare quanto percepito nella propria dichiarazione dei redditi (quadro RM, Sezione «Redditi corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute d'acconto») e versare l'imposta, a titolo di acconto, nella misura del 20%. Qualora, invece, non ricorrano tali requisiti, le somme dovranno essere indicate nel quadro relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati o in quello relativo ai redditi di lavoro autonomo e concorrere alla formazione del reddito complessivo del contribuente.

Imposta sul consumo/Dichiarazione

Dm 12 aprile 2022, GU 28 aprile 2022, n. 98

Campione d'Italia: approvato il modello per la dichiarazione

Il Decreto che approva il modello per la dichiarazione ai fini dell'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il modello, da utilizzare per la dichiarazione relativa all'anno 2021 e seguenti, è composto dal frontespizio e dai quadri A e Z. Con il Decreto in esame vengono, altresì, individuate le modalità di presentazione – telematica o in formato cartaceo – della dichiarazione. Nello specifico, la dichiarazione in formato cartaceo è presentata direttamente all'Ufficio tributi del Comune di Campione d'Italia; la dichiarazione può essere presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura «Dichiarazione ILCCI» e l'anno di riferimento, indirizzata all'Ufficio tributi del Comune di Campione d'Italia. La dichiarazione può, altresì, essere trasmessa mediante posta elettronica certificata al Comune di Campione d'Italia. I contribuenti non residenti in Italia e non identificati mediante codice fiscale presentano la dichiarazione in formato cartaceo. La presentazione della dichiarazione in modalità telematica è effettuata dal contribuente oppure da un soggetto incaricato della trasmissione telematica, attraverso apposita applicazione gestita dal Mef, presente nell'area riservata del sito dell'agenzia delle Entrate.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Dm Transizione Ecologica 9 marzo 2022, GU 28 aprile 2022, n. 98

Trasporto merci urbano: credito d'imposta per l'acquisto di cargo bike

Il Decreto reca disposizioni per il riconoscimento di un credito d'imposta per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita ai fini dell'ottimizzazione dei processi della logistica in ambito urbano di ultimo miglio (ossia, trasporto in ambito urbano per la consegna di merci proprie o di terzi presso il cliente). L'incentivo, per microimprese e piccole imprese, è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2021, nella misura del 30% delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita, fino a un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria. Le imprese interessate dovranno presentare, entro il 30 giugno 2022, apposita istanza al ministero della Transizione Ecologica, mediante accesso alla piattaforma informatica resa disponibile sul sito www.mite.gov.it alla data che sarà comunicata nella Sezione News dello stesso sito istituzionale. L'istanza dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa. Il credito d'imposta sarà riconosciuto dal ministero della Transizione Ecologica secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze e fino all'esaurimento delle risorse complessivamente disponibili. Il credito d'imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione e, a tal fine, il modello F24 dovrà essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate.

Agevolazioni/Bonus quotazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 20 aprile 2022, n. 198

Riammissione alle negoziazioni: non spetta il tax credit quotazioni

Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 89, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Dm Mise 23 aprile 2018) – cd. bonus quotazioni – spetta solo in caso di nuova ammissione alle quotazioni e non anche in caso di riammissione alle negoziazioni a seguito di sospensione. La sospensione delle negoziazioni è un'interruzione non programmata del normale processo di contrattazione di uno strumento finanziario, che, nel caso di specie, è avvenuta discrezionalmente su impulso di Borsa Italiana Spa, poiché dichiarata sulla base di andamenti anomali dei prezzi o delle quantità negoziabili delle azioni della società istante. Secondo l'agenzia, dunque, la procedura di riammissione alle negoziazioni non può essere considerata al pari di una nuova ammissione alle quotazioni ai sensi della norma agevolativa in esame e, quindi, non può consentire all'istante l'accesso al relativo beneficio fiscale, tenuto conto che la ratio della disposizione agevolativa in esame è quella di incentivare la PMI a quotarsi.

Agevolazioni/Aiuti di Stato

Provvedimento agenzia delle Entrate 27 aprile 2022

Aiuti Covid: modalità, termini e contenuto della dichiarazione sostitutiva

In attuazione del Dm 11 dicembre 2021 sono stati definiti le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell'autodichiarazione per gli aiuti di Stato ricevuti dalle imprese durante l'emergenza Covid-19. Nello specifico, i beneficiari degli aiuti (operatori economici) devono inviare all'Amministrazione finanziaria tale dichiarazione per attestare di non aver superato i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 Temporary Framework (Sezione 3.1 e Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021). Devono procedere tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative (articolo 1, comma 13, Dl 41/2021), tranne i casi di esclusione di cui si dirà. Il Provvedimento precisa che: 1) nella dichiarazione vanno indicati, tra l'altro, gli eventuali importi eccedenti i massimali previsti che – volontariamente (ai sensi dell'articolo 4 del citato Dm) – il beneficiario intende restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali; in tal caso, tali importi andranno riversati con il modello F24 (è esclusa la compensazione). Con apposita Risoluzione dell'agenzia delle Entrate saranno istituiti i codici tributo; 2) la dichiarazione dev'essere inviata dal 28 aprile 2022 al 30 giugno 2022, con modalità telematiche, utilizzando il servizio web disponibile nell'area riservata del sito dell'agenzia delle Entrate, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni; 3) nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione per l'accesso ai singoli aiuti, per i quali il relativo modello includeva l'autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione non è obbligatoria sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di specifici ulteriori aiuti previsti dalla normativa; 4) la dichiarazione dev'essere, comunque, presentata quando il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini Imu senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C ovvero quando il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti ovvero quando il beneficiario si è avvalso della possibilità di allocare la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1 del Temporary Framework, qualora residui il massimale stabilito. A seguito della presentazione della dichiarazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, oppure lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. Si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell'agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto. Nello stesso periodo è possibile inviare una nuova dichiarazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa.

Immobili/Sisma bonus

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 20 aprile 2022, n. 202

Sisma bonus acquisto e leasing finanziario

L'acquirente dell'unità immobiliare può fruire della detrazione di cui all'articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/2013 (cd. «sisma bonus acquisti») anche nel caso di acquisizione del bene tramite leasing finanziario, in quanto quest'ultimo è assimilabile all'acquisto in proprietà. Ciò a condizione che siano rispettati i requisiti di legge, ossia che gli interventi siano stati realizzati da un'impresa di costruzione/ristrutturazione immobiliare e che l'atto avente ad oggetto il leasing finanziario sia stipulato entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori. Nel dettaglio, nel caso in cui l'immobile, contestualmente all'acquisto, sia concesso in leasing finanziario dall'acquirente ad un soggetto terzo, quest'ultimo, in qualità di utilizzatore, potrà beneficiare del sisma bonus acquisti al ricorrere delle suddette condizioni. L'ammontare della detrazione dovrà essere commisurato al prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita stipulato tra il soggetto che ha realizzato gli interventi e la società di leasing. Resta fermo, in ogni caso, che la società di leasing concedente non potrà fruire della detrazione in oggetto secondo il principio generale che vieta due agevolazioni sulla medesima spesa.

Locazione/Indice Istat

Comunicato Istat, GU 28 aprile 2022, n. 98

Indice dei prezzi al consumo di marzo 2022

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per il mese di marzo 2022 segna una variazione percentuale rispetto: 1) al mese precedente dell'1%; 2) allo stesso mese dell'anno precedente del 6,4%; 3) allo stesso mese di due anni precedenti del 7,1%.

Accertamento delle imposte/Isa

Provvedimento agenzia delle Entrate 21 aprile 2022

Indici sintetici di affidabilità fiscale: specifiche tecniche per l'acquisizione di ulteriori dati

Le nuove specifiche tecniche sono finalizzate all'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per il periodo d'imposta 2021, come previsto dal Dm 21 marzo 2022. In particolare, il Provvedimento individua le specifiche tecniche con cui predisporre i file relativi a: 1) l'elenco dei contribuenti per i quali gli incaricati alla trasmissione telematica risultano delegati anche alla consultazione del relativo Cassetto fiscale e dei relativi dati; 2) l'elenco dei contribuenti per i quali i soggetti di cui al punto precedente, non provvisti di delega alla consultazione del Cassetto fiscale, sono però delegati alla richiesta dei dati; 3) ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità per il periodo d'imposta 2021.

Accertamento delle imposte/Isa

Provvedimento agenzia delle Entrate 27 aprile 2022

Indici sintetici di affidabilità fiscale: regime premiale per il 2021

Il Provvedimento individua i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dall'articolo 9-bis, comma 11, Dl 24 aprile 2017, n. 50. L'agenzia, di fatto, conferma i livelli di affidabilità degli anni precedenti e lascia immutata la possibilità, anche per il 2021, di conseguire il punteggio di affidabilità anche attraverso la media dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli Isa per i periodi d'imposta 2020 e 2021. Ad esempio, per fruire dell'esonero dall'applicazione del visto di conformità, il livello di affidabilità può essere raggiunto sia con un punteggio pari ad 8 in detto anno, sia con un punteggio di 8,5 ottenuto come media tra i punteggi Isa relativi ai periodi d'imposta 2020 e 2021. In particolare, il raggiungimento del suddetto punteggio consente di fruire del seguente regime premiale: a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'Iva (modello Iva 2022) e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'Irap (modello Redditi/Irap 2022); b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito Iva infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell'anno d'imposta 2023 (modello Iva TR 2023), è riconosciuto per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui; c) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, o dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito Iva maturato per l'anno d'imposta 2022, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui; d) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno d'imposta 2023, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui. Se il risultato di affidabilità è pari a 9 per il 2021 (o per la media semplice dei livelli 2020 e 2021) sarà possibile accedere ai seguenti benefici del regime premiale: a) l'esclusione dalla disciplina delle società non operative; b) l'esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo con riferimento al 2021, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. Se il risultato di affidabilità è pari almeno a 8,5 per il 2021 (o 9 per la media semplice dei livelli di affidabilità 2020 e 2021), il contribuente può beneficiare dell'esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici. Il raggiungimento di un livello di affidabilità fiscale pari a 8 per il periodo d'imposta 2021, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, consente di ridurre di un anno i termini di accertamento con riferimento ai redditi d'impresa e di lavoro autonomo. Si ricorda che per i contribuenti, che conseguono sia redditi d'impresa sia redditi di lavoro autonomo, l'accesso al regime premiale è possibile se il contribuente applica, per entrambe le categorie reddituali, i relativi Isa, ove previsti e se il punteggio di ogni Isa – anche sulla base di più periodi d'imposta – è pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio.

Redditi di impresa/ACE

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 20 aprile 2022, n. 200 e Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 22 aprile 2022, n. 209

ACE: determinazione della base e disciplina antielusiva

Le indicazioni fornite con la Risposta 200 riguardano la modalità di determinazione della base ACE, con particolare riferimento alla «Super ACE» o «ACE innovativa», prevista per gli incrementi di patrimonio 2021 ai sensi dell'articolo 19, commi 2-7, Dl 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni-bis). Nel caso di specie, una società ha rinunciato ai crediti finanziari vantati nei confronti della società partecipata e successivamente ha provveduto a cedere la totalità delle partecipazioni detenute perdendo, quindi, la qualifica di socio. L'agenzia precisa che: 1) ai fini della disciplina ACE, la rinuncia ai crediti (anche finanziari) realizzata anteriormente alla cessione delle partecipazioni, determina un aumento del capitale proprio della società partecipata (da conteggiarsi nella base ACE, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), Dm 3 agosto 2017), poiché l'operazione è attuata da un soggetto che possiede la qualifica di socio. Per la società rinunciante, la rinuncia al credito costituisce una sterilizzazione del conferimento operato, in applicazione della disciplina antielusiva speciale (articolo 10, Dm 3 agosto 2017). La sterilizzazione della base ACE per l'importo della rinuncia al credito è permanente, ossia permane anche laddove il controllo venga meno; 2) tali importi devono considerarsi acquisiti in via definitiva nel patrimonio della società partecipata a titolo di riserva per versamenti in conto capitale; 3) alla variazione in aumento del capitale proprio derivante dalla rinuncia ai crediti da finanziamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, Dl 73/2021, potendo l'incremento godere di un rendimento nozionale del 15% applicabile agli incrementi di capitale proprio da parte dei soci; 4) l'incremento va conteggiato per l'intero periodo d'imposta, senza alcun ragguaglio d'anno, in quanto l'operazione è posta in essere dal socio nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. La Risposta 209 interviene in relazione alla disciplina antielusiva, ricordando che, a norma dell'articolo 10, comma 3, Dm 3 agosto 2017, è esclusa la possibilità di duplicare il beneficio ACE nelle operazioni infragruppo (a cascata): in particolare, è esclusa la duplicazione quando i conferimenti «a valle» effettuati dalle consociate trovano capienza nelle somme da queste ricevute «a monte» a titolo di conferimento da altri soggetti. Ciò sulla base del criterio del principio di presunzione di prioritario utilizzo delle somme ricevute a titolo di conferimento per l'effettuazione di successivi conferimenti (Principio di diritto 6 novembre 2018, n. 11). Secondo tale principio, se una società riceve sia conferimenti che finanziamenti deve presumersi che eroghi conferimenti in favore di altre società utilizzando prioritariamente le somme ricevute a titolo di conferimento. Da ciò deriverebbe che i conferimenti erogati non possono essere stati realizzati utilizzando le somme ricevute a titolo di finanziamento e, quindi, che i finanziamenti effettuati dalla società erogante non possono aver generato conferimenti all'interno del gruppo. Tuttavia, tale criterio presuppone la verifica che la società che effettua conferimenti abbia, a sua volta, ricevuto conferimenti capienti rispetto a quelli erogati «a valle». In caso contrario, deve presumersi che questi ultimi siano stati realizzati attingendo, in parte, ai finanziamenti ricevuti.

Redditi di lavoro autonomo/Prestazioni occasionali

Nota INL 22 aprile 2022, n. 881

Lavoro autonomo occasionale: termine ultimo per la comunicazione tramite mail

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fissato al 30 aprile 2022 l'ultimo giorno entro cui si può assolvere l'obbligo di preventiva comunicazione dell'attività di lavoro occasionale (articolo 14, Dlgs 81/2008) per tramite mail (Nota INL 28 marzo 2022, n. 573). A partire dal 1° maggio 2022 le comunicazioni vanno effettuate tramite il portale Servizi Lavoro. Comunque, al fine di salvaguardare la possibilità di adempiere all'obbligo di legge anche in caso di malfunzionamento del sistema o in altre ipotesi connesse ad oggettive difficoltà del committente (es. quando il committente, che abitualmente si rivolge al professionista di fiducia per l'adempimento, è costretto ad effettuare in proprio la comunicazione), si ritiene opportuno mantenere attive le caselle di posta elettronica, da usarsi – comunque – solo in casi eccezionali. La trasmissione della comunicazione a mezzo mail non consente, tuttavia, un efficace monitoraggio degli adempimenti, proprio in ragione delle difficoltà di disporre di un quadro complessivo delle trasmissioni effettuate dal medesimo committente e dei relativi contenuti. Si ritiene, pertanto, opportuno che eventuali verifiche siano prioritariamente effettuate nei confronti di committenti che facciano uso della posta elettronica, anziché della citata applicazione.

Redditi di lavoro autonomo/Professionisti

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 26 aprile 2022, n. 218

Compensi professionali percepiti dopo la chiusura della partita Iva

Il documento di prassi precisa il trattamento fiscale, ai fini Irpef, dei compensi per attività di lavoro autonomo professionale percepiti dopo la chiusura della partita Iva, in un periodo d'imposta in cui il percipiente non è più fiscalmente residente in Italia. Secondo l'agenzia il contribuente, che ha impropriamente chiuso la partita Iva prima che fossero concluse tutte le attività ad essa connesse, dovrà procedere alla richiesta di riattivazione della propria posizione fiscale e, al momento dell'effettivo incasso dei singoli crediti, dovrà rendicontarli tramite l'emissione di una fattura per prestazione di lavoro autonomo e dichiararli come reddito professionale, utilizzando il modello Redditi PF dell'anno di competenza. A tal fine il professionista dovrà dotarsi di partita Iva al fine di garantire la definizione dei rapporti ancora pendenti successivamente alla cessazione dell'attività. In definitiva, con riferimento alla modalità di documentazione e dichiarazione di crediti maturati in un'annualità in cui il lavoratore era ancora fiscalmente residente in Italia (e svolgeva, in modo abituale, l'attività di lavoro autonomo) ma incassati dopo il suo espatrio e la chiusura della partita Iva, è necessario imputare i compensi che non abbiano ancora avuto manifestazione finanziaria al momento della chiusura della posizione Iva ai redditi relativi all'ultimo anno di attività professionale oppure mantenere attiva la posizione Iva individuale fino all'ultimazione di tutte le operazioni fiscalmente rilevanti, permettendo così l'emissione della fattura e la dichiarazione dei redditi nell'anno d'imposta in cui si realizza l'incasso del credito.

Dichiarazioni annuali/Adempimenti degli intermediari

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 26 aprile 2022, n. 217

Dichiarazioni fiscali: sottoscrizione e conservazione

Vengono forniti chiarimenti in merito agli obblighi di sottoscrizione e conservazione delle dichiarazioni fiscali trasmesse dall'intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 9-bis, Dpr 22 luglio 1998 n. 322. Viene specificato che: a) non sussiste l'obbligo, in capo all'intermediario, di sottoscrizione della dichiarazione trasmessa e, di conseguenza, delle relative copie; b) la conservazione delle dichiarazioni dei redditi (e delle relative copie) in modalità informatica e di tutti gli altri documenti rilevanti ai fini tributari che gli intermediari trasmettono all'agenzia delle Entrate o gestiscono per i contribuenti, deve avvenire nel rispetto del Dl 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e dei relativi decreti attuativi, tra cui – per l'ambito tributario – il Dm 17 giugno 2014; c) il termine di conservazione delle dichiarazioni trasmesse da parte degli intermediari, per il periodo previsto dall'articolo 43, Dpr 600/1973, dev'essere inteso non in maniera statica ma come «termine per l'accertamento» del periodo d'imposta di riferimento (il riferimento si applica anche all'Iva); infatti, tale termine può essere aumentato o diminuito, rispetto a quello ordinario, in ragioni di peculiari previsioni normative. Il chiarimento riguarda non solo le dichiarazioni, ma anche gli altri documenti rilevanti ai fini tributari che gli intermediari trasmettono all'agenzia delle Entrate e/o gestiscono in adempimento degli obblighi assunti nei confronti dei contribuenti, curandone per qualsiasi ragione la conservazione (es. esterometro, dichiarazioni di intento, Lipe).

Regime forfetario/Applicazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 20 aprile 2022, n. 197

Regime forfetario: precedente attività svolta all'estero

L'istante è un contribuente che svolge già un'attività professionale, mediante partita Iva estera in un Paese estero, e che intende trasferire in Italia la residenza e proseguire nell'esercizio della propria attività (con una nuova partita Iva, attribuita dall'Amministrazione fiscale italiana, con contestuale chiusura di quella assunta all'estero). Chiede se sia possibile adottare il regime forfetario, di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014. E vorrebbe altresì fruire dell'aliquota agevolata del 5% sino al quinto anno di attività (articolo 1, comma 65, legge 190/2014). L'agenzia delle Entrate chiarisce che il contribuente: 1) può applicare il regime forfetario nel 2022 (trattandosi di un regime naturale), in presenza dei prescritti requisiti di legge, solo ove trasferisca effettivamente la residenza in Italia al fine di essere considerato residente ai fini fiscali nell'anno in corso; 2) non può, però, fruire dell'aliquota ridotta del 5%, in quanto non sussiste il requisito – richiesto dalla legge – di novità dell'attività professionale. Infatti, l'attività è già svolta in precedenza nel Paese estero, pertanto la stessa non assumerà la configurazione di nuova iniziativa. Pertanto, si applica l'aliquota ordinaria del 15%.

Strumenti finanziari/Carried interest

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 27 aprile 2022, n. 225

Carried interest e rilevanza delle clausole di good o bad leavership

Nel settore del private equity, per carried interest s'intende quella particolare forma di remunerazione extra percepita dal management e/o dai dipendenti di società, enti o società di gestione dei fondi d'investimento derivante dalla detenzione di strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati. L'articolo 60, Dl 50/2017 ha stabilito che tale provento si qualifichi come reddito di lavoro (dipendente, assimilato, autonomo) ovvero di natura finanziaria (di capitale o diverso) al ricorrere di determinati requisiti. L'agenzia si sofferma sull'applicazione dell'articolo 67 del Tuir in relazione ai proventi derivanti da quota di partecipazione alla società da parte del manager. In linea generale, la presenza delle clausole di good o bad leavership costituisce un indicatore utile a collegare il provento all'impegno profuso dal manager nell'attività lavorativa (e quindi a produrre reddito di lavoro). Possono, però, essere presenti elementi di segno opposto, quali ad esempio l'esposizione ad un effettivo rischio di perdita del capitale investito: in tal caso è possibile che si propenda per la natura finanziaria del provento. Viceversa, consentire al manager di mantenere la titolarità degli strumenti finanziari anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro costituisce un'indicazione sufficiente ad escludere, in radice, uno stretto legame con l'attività lavorativa del manager e indica la natura finanziaria del reddito in questione. Il citato articolo 60 detta una presunzione legale assoluta che consente di qualificare tali proventi come redditi di capitale o diversi qualora sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti: 1) l'effettuazione di un investimento di ammontare minimo (con effettivo esborso monetario che lo esponga al rischio di perdita del capitale), pari ad almeno l'1% dell'investimento totale effettuato dal fondo, al netto dell'indebitamento assunto per realizzare il medesimo, nel caso in cui il manager detenga quote del fondo ovvero del patrimonio netto della società che esegue l'investimento, nel caso in cui il manager detenga una quota del capitale della società che esegue l'investimento (Cm 16 ottobre 2017, n. 25/E); 2) il differimento della distribuzione dell'extra provento. In pratica, prima di distribuire il carried interest devono necessariamente essere soddisfatti tutti gli altri investitori, i quali devono percepire non solo il rimborso del capitale investito ma anche un rendimento minimo (cd. hurdle rate), come di prassi stabilito dallo statuto o dal regolamento del fondo. Tale assunto implica che anche i titolari di strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati devono essere soddisfatti, al pari degli altri investitori, ma con esclusione di quell'extra provento derivante dai diritti patrimoniali rafforzati. Una volta soddisfatti tutti gli investitori, si potrà procedere con la distribuzione differita del solo carried interest, cioè della componente finanziaria rafforzata relativa alle quote del fondo o alle azioni della società; 3) il periodo minimo di detenzione degli strumenti finanziari (cd. holding period), che non può essere inferiore a cinque anni. Si evidenzia, tuttavia, che la percezione del carried interest prima del compimento del quinquennio non preclude la qualificazione reddituale dello stesso come reddito di capitale o diverso, a meno che lo strumento finanziario non sia ceduto prima del quinquennio. In tale ultimo caso, la carenza del requisito del periodo minimo di possesso comporterà una riqualificazione fiscale dell'extra provento come reddito da lavoro (dipendente, assimilato o autonomo). La mancanza anche di solo uno dei tre predetti requisiti comporta l'impossibilità di qualificare per legge i carried interest come redditi di capitale o diversi e, pertanto, sarà necessario stabilire caso per caso se tali proventi siano qualificabili fiscalmente come reddito da lavoro, in quanto strettamente relativi all'impegno profuso dal manager nell'attività lavorativa ovvero come redditi di capitali o diversi, in quanto riflettono la remunerazione del rischio di perdita assunto con l'investimento. Il documento di prassi in esame valorizza le clausole di good o bad leavership per individuare il corretto trattamento fiscale dell'extra remunerazione.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 22 aprile 2022, n. 19/E

Acquisto di carta da parte delle case editrici: codice tributo per l'utilizzo del credito d'imposta

Viene istituito il codice tributo 6974 per l'utilizzo, tramite il modello F24, del credito d'imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione (Roc) per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite. L'agevolazione è stabilita dall'articolo 188, Dl 34/2020 (Decreto Rilancio), come modificato dall'articolo 96, comma 2, Dl 104/2020 (Decreto Agosto): è previsto – per l'anno 2020 – un credito d'imposta pari al 10% della spesa sostenuta nel 2019 per l'acquisto della carta impiegata nella stampa. Successivamente, l'articolo 67, comma 9-bis, Dl 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) ha disposto che il credito d'imposta disciplinato dall'articolo 188 citato è riconosciuto anche per l'anno 2021, per le spese di acquisto della carta sostenute nell'anno 2020. Con Circolare Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2021 sono stati forniti chiarimenti e indicazioni per l'attuazione dell'agevolazione in parola. Si evidenzia che tale credito è utilizzabile in compensazione, tramite modello F24, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari da parte del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Ai sensi del punto 6 della citata Circolare, l'agenzia delle Entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell'elenco dei beneficiari trasmesso dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria e che l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non ecceda l'importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dal citato Dipartimento.