I temi di NT+Modulo 24

Crediti d’imposta con utilizzo prioritario sull’eccedenze Ace

In presenza di crediti d’imposta in scadenza, di perdite pregresse e di eccedenze Ace, devono essere utilizzati prioritariamente le perdite fiscali e i crediti d’imposta rispetto all’Ace

L’Aiuto alla crescita economica (Ace) è stato introdotto dall’articolo 1 del Dl 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011 n. 214, con l’obiettivo di incentivare la patrimonializzazione delle imprese mediante la detassazione del reddito imponibile.

L’agevolazione in commento, dopo essere stata temporaneamente abrogata per l’esercizio 2019 dall’articolo 1, comma 1080 della legge 145/2018, è stata poi “reintrodotta” ad opera dell’articolo 1, comma 287, lettera a) della legge 160/2019 (con decorrenza dal 2019 medesimo).

Il Decreto attuativo delle disposizioni in materia di Ace è il Dm 3 agosto 2017, pubblicato in G.U. 11/08/2017 n. 187, che, con decorrenza dal 26/08/2017 ha abrogato il previgente Dm 14/03/2012 (G.U. 19/03/2012 n. 66). Per il solo periodo d’imposta 2021, è stato introdotto dall’articolo 19, commi da 2 a 7, del Dl n. 73/2021, un coefficiente “maggiorato” del 15% (rispetto a quello “ordinario” dell’1,3%), applicabile, nei limiti di una ricapitalizzazione di 5 milioni di euro, agli incrementi netti di capitale proprio realizzati nel solo esercizio 2021, ai fini del calcolo della deduzione Ace prevista all’articolo 1 del Dl n. 201/2011 (cd. Ace “innovativa”).

L’Ace nel regime di tassazione di gruppo

La disciplina delle eccedenze Ace nell’ambito del regime di consolidato nazionale non si rinviene nelle disposizioni contenute nel Dpr n. 917/1986, bensì nell’articolo 6, comma 1 del Dm 3 agosto 2017. Il Decreto attuativo, nell’ambito del consolidato fiscale, è stato concepito in un’“ottica di gruppo” e non con un criterio stand alone: il legislatore si è proposto, infatti, di evitare il prodursi di situazioni di croniche eccedenze Ace non utilizzate per talune società, pur in presenza di imponibili capienti di altre società del gruppo. L’articolo 6, comma 1 del Dm 3 agosto 2017 stabilisce, infatti, che ciascuna società consolidata possa trasferire alla fiscal unit solo l’eventuale eccedenza Ace non utilizzata direttamente a riduzione del proprio imponibile.

La norma in esame prevede che tale trasferimento alla fiscal unit possa avvenire fino a concorrenza dell’imponibile netto di gruppo e che l’eventuale eccedenza non utilizzata dal gruppo rimanga nella disponibilità della società consolidata di provenienza, con facoltà, per quest’ultima, di riportarla nei periodi di imposta successivi, utilizzandola a riduzione prioritaria del proprio imponibile e, per la parte eccedente, a riduzione dell’imponibile della fiscal unit oppure di trasformarla in credito d’imposta utilizzabile a riduzione della propria imposta Irap ex articolo 3, comma 3 del Decreto attuativo.

L’articolo 6, comma 1, ultimo periodo del Dm 3 agosto 2017 precisa, inoltre, che le eccedenze Ace generatesi anteriormente all’opzione per la tassazione consolidata non sono attribuibili alla fiscal unit, e devono, pertanto, restare nella disponibilità delle singole società che le hanno prodotte.

Altro aspetto da tenere in considerazione è quello dell’obbligatorietà del trasferimento delle eccedenze Ace al gruppo: in merito, l’Agenzia delle Entrate con Circolare 23/05/2014 n. 12 (§ 5) ha chiarito che tale trasferimento ha natura obbligatoria, precisando che “[…] le eccedenze non trasferite, nell’ipotesi in cui vi sia capienza a livello di gruppo, non potranno essere riportate nei periodi d’imposta successivi dalle società appartenenti al consolidato”. Tale interpretazione è stata resa con riferimento all’articolo 6 del Dm 14/03/2012 (ora abrogato); considerando, tuttavia, che la formulazione dell’articolo 6, comma 1 del vigente Dm 3 agosto 2017 ricalca, sostanzialmente, quella dell’articolo 6, comma 1 del previgente Decreto attuativo, si ritiene che l’orientamento espresso nel 2014 dall’Amministrazione Finanziaria sia da ritenersi tuttora valido ed applicabile, in via analogica, anche alle eccedenze della cd. Ace “innovativa”.

La gerarchia di utilizzo

L’Amministrazione Finanziaria è intervenuta in data 23/03/2021 pubblicando il principio di diritto n. 7 con cui è stato precisato che, in presenza di crediti d’imposta in scadenza, di perdite pregresse e di eccedenze Ace, si “debba” (o, per meglio dire, “si possa”) utilizzare prioritariamente, secondo le disposizioni dell’articolo 84 del Tuir, le perdite fiscali ed i crediti d’imposta rispetto all’Ace.

Il beneficio Ace, ricorda l’Agenzia, sulla base di quanto disposto dal Dl n. 201/2011 e dal Dm 3 agosto 2017, opera mediante una deduzione dal reddito complessivo netto dell’importo corrispondente al rendimento nozionale della variazione in aumento del capitale proprio. L’agevolazione viene, quindi, fruita solo dopo aver ridotto il reddito dell’esercizio di eventuali perdite fiscali pregresse.

Si ricorda che l’articolo 3, comma 2 del Dm 3 agosto 2017 prevede che “l'importo del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato può essere computato in aumento dell'importo deducibile […] dal reddito complessivo netto dei periodi d'imposta successivi” ovvero, sulla base del successivo comma 3, utilizzato “in compensazione dell'imposta regionale sulle attività produttive sotto forma di credito d'imposta”.

L’Amministrazione, in materia di consolidato fiscale, dopo aver richiamato il citato articolo 6 del Dm 3 agosto 2017 secondo cui “per le società e per gli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del Tuir, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del Tuir, l’importo corrispondente al rendimento nozionale determinato ai sensi dell’articolo 3 che supera il reddito complessivo netto dichiarato è ammesso in deduzione dal reddito complessivo globale netto di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso”, ha chiarito che nella “relazione illustrativa al Decreto Ace viene specificato che l’eccedenza maturata sui singoli partecipanti al consolidato va prioritariamente, e nei limiti del reddito del gruppo, attribuita alla fiscal unit (cd. obbligo di trasferimento delle eccedenze)”.

A parere dell’Ufficio, quindi, sia per il soggetto stand alone che per i soggetti aderenti al regime di tassazione di gruppo, il meccanismo di funzionamento dell’agevolazione prevede che l’Ace (tanto con riferimento all’incremento di capitale proprio di periodo quanto all’eccedenza formatasi nel periodo d’imposta precedente) riduce il reddito complessivo già decurtato delle perdite pregresse.

Nel definire la “gerarchia di impiego” dell’Ace rispetto ai crediti d’imposta, l’Agenzia delle Entrate, in buona sostanza, con il citato principio di diritto, ha operato un sillogismo basato sulla lettura combinata delle seguenti discipline: da un lato, l’articolo 84, comma 1, ultimo periodo del Tuir che consente il prioritario utilizzo di eventuali crediti d’imposta rispetto alle perdite fiscali pregresse e, dall’altro, il Dl n. 201/2011 che ha stabilito il prioritario utilizzo delle perdite fiscali rispetto all’Ace.

La conclusione a cui è pervenuta l’Amministrazione Finanziaria è la seguente: l’utilizzo dei crediti d’imposta deve considerarsi “prioritario anche rispetto all’Ace”. In particolare, nell’ambito del regime di tassazione di gruppo, in presenza di crediti d’imposta in scadenza, di perdite fiscali pregresse e di eccedenze Ace, l’Agenzia ritiene corretto “utilizzare prioritariamente - secondo le disposizioni del citato articolo 84 - le perdite ed i suddetti crediti d’imposta rispetto all’Ace, usufruendo della facoltà di riportare l’eccedenza eventualmente non trasferita nel gruppo ”per incapienza" in capo alla consolidata nei periodi di imposta successivi”, salva la sua trasformazione in credito d’imposta fruibile ai fini Irap.

Il principio di diritto n. 7/2021 debutta nel mod. Redditi 2023 SC

Nel modello Redditi 2023 SC il prospetto Ace è stato nuovamente modificato rispetto all’anno precedente. Nel “nuovo” prospetto vengono riepilogati i dati dell’Ace “innovativa” ex articolo 19 del Dl n. 73/2021 (rigo RS112A) e dell’Ace “ordinaria” ex articolo 1 del Dl n. 201/2011 (rigo RS113). In particolare, il rigo RS112A, riferito all’Ace “innovativa” è dedicato:

a) ad evidenziare il credito spettante, qualora riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate, dopo il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2021;

b) ad evidenziare gli utilizzi del credito d’imposta già indicato nella precedente dichiarazione;

c) ad evidenziare il riversamento dello stesso, in tutto o in parte, per effetto di riduzioni nette della base Ace nel corso dell’esercizio 2022, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, commi 4 e 5 del Dl n. 73/2021 (cd. “recapture”).

Il rigo RS113 vede, invece, l’“accorpamento” dell’Ace “innovativa” e dell’Ace “ordinaria” in un’unica base: gli incrementi netti dell’esercizio 2021, agevolati l’anno scorso con il coefficiente di redditività del 15%, vengono unificati a quelli pregressi ed a quelli dell’esercizio 2022 e sono agevolati tutti con il coefficiente di redditività “ordinario” dell’1,3%.
Nello stesso rigo (RS113) è contenuta anche la segnalazione del recapture dell’Ace “innovativa” 2021, non fruita sotto forma di credito d’imposta, bensì come deduzione dal reddito.

Dall’esame delle istruzioni al modello dichiarativo Redditi 2023 SC si riscontra, inoltre, in tema “Ace”, una novità rispetto all’anno precedente: l’introduzione della casella “Art. 84, c. 1, Tuir – RS113” (“Art. 84, c. 1, Tuir – RS114”, per le società di comodo), da barrare qualora la società intenda utilizzare il rendimento nozionale in misura tale che l’Ires corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti d’imposta, ritenute a titolo d’acconto, acconti d’imposta ed eccedenze ex articolo 80 del Tuir. La casella è stata introdotta, peraltro tardivamente (ci si attendeva, infatti, il suo debutto già nel mod. Redditi 2022 SC), in recepimento del sopra indicato principio di diritto n. 7/2021 con il quale l’Amministrazione, in materia di consolidato fiscale, ha evidenziato che, in presenza di crediti di imposta, di perdite fiscali e di eccedenze Ace, si “debbano” utilizzare prioritariamente le perdite fiscali ed i crediti d’imposta in scadenza rispetto all’Ace, potendosi così azzerare l’imponibile e riportare a nuovo le eventuali eccedenze Ace non trasferite alla fiscal unit per incapienza. Tale principio si intende valevole anche per le società stand alone (cfr. risposta ad interpello n. 391/2022).

Alla luce di tale novità, è evidente, quindi, che tra le operazioni finalizzate alla quantificazione dell’onere fiscale dovuto dalle società rivesta un ruolo preminente il corretto utilizzo delle ”grandezze fiscali" volte ad abbattere tanto il reddito imponibile quanto l’imposta dovuta. Per il contribuente, infatti, rappresenta una scelta non di poco conto l’utilizzo prioritario delle perdite fiscali pregresse, delle eccedenze Ace oppure di crediti d’imposta, soprattutto qualora questi ultimi siano in scadenza.

Il riferimento normativo della novità in commento va all’articolo 84 del Tuir ed alle disposizioni che regolano il beneficio Ace, da coordinarsi con il principio di diritto sopra citato, nonché con le istruzioni al modello dichiarativo Redditi 2023 SC. Si ricorda che l’articolo 84, comma 1 del Tuir, in tema di riporto delle perdite dei soggetti Ires, prevede che “la perdita di un periodo d’imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare […]”.

Particolare attenzione va posta all’ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 84, secondo cui “detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l’imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all’articolo 80”. In presenza di crediti d’imposta in scadenza, per esempio, occorrerà “calibrare” l’Ace in modo tale da mantenere una quota di reddito imponibile la cui imposta corrispondente sia in grado di “assorbire” i crediti d’imposta stessi.

Dalla lettura delle istruzioni ministeriali al modello dichiarativo Redditi 2023 SC, nonché dalla ratio del principio di diritto sopra richiamato, la casella “Art. 84, c. 1, Tuir – RS113” dovrebbe, comunque, rivestire carattere facoltativo (un’opzione) e non obbligatorio. Sul punto il principio di diritto n. 7/2021 afferma che “l'utilizzo dei crediti d'imposta deve considerarsi prioritario anche rispetto all'Ace”, declinando quello che potrebbe sembrare un obbligo (e non un'opportunità) ed in contrasto, si ribadisce, con il contenuto delle norme e delle istruzioni ministeriali al modello dichiarativo Redditi 2023 SC.

Si prenda, ad esempio, il caso della società Alfa S.p.A., che presenta un reddito complessivo di € 180.000, perdite fiscali pregresse utilizzabili in misura limitata di € 200.000 (di cui effettivamente utilizzate nel periodo € 144.000, pari all’80% del reddito), perdite fiscali pregresse utilizzabili in misura piena di € 30.000 (di cui effettivamente utilizzate nel periodo € 5.000), crediti d’imposta in scadenza di € 3.240, ritenute d’acconto di periodo di € 3.000 ed Ace “ordinaria” potenzialmente utilizzabile a scomputo del reddito di complessivi € 15.600. In applicazione del citato principio di diritto n. 7/2021, a fronte di un’Ires lorda di € 6.240 (€ 180.000 - € 144.000 - € 5.000 - € 5.000 a titolo di Ace = € 26.000 x 24%), la società riuscirà ad “assorbire” integralmente sia i crediti d’imposta in scadenza di € 3.240 che le ritenute d’acconto di € 3.000, avendo “modulato” l’utilizzo dell’Ace per soli € 5.000 e riportando a nuovo l’eccedenza Ace “ordinaria” per € 10.600.

Le eccedenze Ace in capo alla fiscal unit

Con la risposta ad interpello n. 30/2023, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che l’orientamento del principio di diritto n. 7/2021 non può essere esteso al caso in cui l’imposta si azzeri per effetto di detrazioni.

Nel caso di specie, l’istante (ALFA), una società cooperativa, detiene una partecipazione integrale nel capitale sociale di BETA e, per il tramite di quest’ultima, una partecipazione indiretta (comunque di controllo) nel capitale sociale di GAMMA. L’istante, a decorrere dall’anno n partecipa, in qualità di consolidante, congiuntamente alle controllate BETA e GAMMA, al regime di tassazione di gruppo ex artt. 117 e seguenti del Tuir. L’istante evidenzia che nell’anno n+5 ha realizzato una perdita fiscale “le cui DTA sono state integralmente trasformate in credito di imposta per effetto dell’articolo 2, comma 56-bis, Dl 225/2010”, precisando, al contempo, che con circolare n. 37/E/2012, l’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che in caso di adesione al regime di tassazione di gruppo “la trasformazione ex comma 56-bis delle DTA in credito d’imposta operi a livello di singola società, consolidante o consolidata, ed a condizione che la stessa: abbia operato nella propria dichiarazione una variazione in diminuzione rilevante ai fini della disciplina; abbia evidenziato nella medesima dichiarazione una perdita fiscale; abbia iscritto in bilancio le DTA relative alla perdita fiscale”.
ALFA ha maturato per l’anno n+5: a) ritenute d’acconto scomputabili dall’imposta ed ordinariamente trasferite al consolidato; b) un’eccedenza di rendimento nozionale Ace ex articolo 3, comma 2, del Dm 3 agosto 2017 che, in quanto non necessaria per compensare il proprio reddito imponibile individuale viene “trasferita al consolidato fiscale in potenziale compensazione del reddito imponibile della fiscal unit”.

Per quanto riguarda le società consolidate, sempre per l’anno n+5, BETA ha realizzato un reddito imponibile positivo “trasferito al consolidato fiscale in applicazione della relativa disciplina”, sostenendo negli anni n-4 e n-3 “spese per interventi di qualificazione energetica di immobili di proprietà, maturando una detrazione di imposta […] teoricamente scomputabile dall’Ires in quote annuali in un arco temporale di dieci anni […]”.

Si ricorda che nell’ambito del consolidato, ai fini delle detrazioni d’imposta (nonché dello scomputo degli acconti e del riporto o rimborso delle eccedenze), si applicano, ove compatibili, le disposizioni degli articoli da 78 a 80 Tuir e, per ogni esercizio in cui vige la tassazione di gruppo, “ciascuna società che ha aderito al consolidato fiscale deve trasferire le proprie detrazioni di imposta” alla fiscal unit, in quanto “è il solo soggetto consolidante a liquidare l’Ires di gruppo”.

L’istante rileva, inoltre, che il soggetto aderente alla tassazione di gruppo “non può scegliere se attribuire o meno le detrazioni di imposta alla fiscal unit, ma è tenuto a procedere in questo senso, per consentire alla capogruppo di liquidare l’Ires di periodo”. L’altra società consolidata GAMMA ha, invece, realizzato per l’anno n+5 una perdita fiscale, ritenute d’acconto scomputabili dall’imposta, ordinariamente trasferite al consolidato ed un’eccedenza di rendimento nozionale Ace che “in quanto non necessaria per compensare il proprio reddito imponibile, dovrebbe essere trasferita alla fiscal unit”.
Da ultimo, ALFA rappresenta di aver effettuato versamenti in acconto Ires per l’anno n+5, scomputabili dall’eventuale saldo Ires dovuto dalla fiscal unit per il medesimo anno.

La questione interpretativa per la quale ALFA ha formulato l’interpello in esame verte, quindi, sulla determinazione dell’importo di eccedenza Ace di ALFA e GAMMA che dovrebbe essere trasferita alla fiscal unit in compensazione del reddito imponibile di gruppo. L’istante rileva, in particolare, che l’eccedenza Ace maturata nell’anno n+5 in capo alla consolidante ALFA e alla consolidata GAMMA “deve essere obbligatoriamente trasferita al consolidato, per la quota capiente a compensare il reddito di gruppo, pena la perdita della possibilità di riportare l’eccedenza nei periodi di imposta successivi per le società che l’hanno generata”. L’istante evidenzia, inoltre, che per effetto di tale trasferimento alla fiscal unit per un importo complessivamente capiente fino “ad azzerare il reddito imponibile di Gruppo e di conseguenza la relativa imposta”, si determina, quale effetto indesiderato, “l'impossibilità di fruire della quota di detrazione annuale per oneri sostenuti per risparmio energetico che, in mancanza dell'adesione al consolidato fiscale, la società consolidata […], che ha sostenuto le relative spese, avrebbe potuto scomputare dalla propria imposta lorda positiva”. ALFA chiede, quindi, chiarimenti in merito alla possibilità di applicare alla fattispecie i contenuti del principio di diritto n. 7/2021, “in particolare nel passaggio in cui è stata confermata la possibilità di applicare anche all'Ace, in presenza di un consolidato fiscale, la regola prevista per le perdite fiscali pregresse dall'articolo 84” del Tuir, secondo cui queste ultime possono essere “computate in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80 del Tuir”.

L’Amministrazione, in via preliminare, osserva che l’Ace, introdotto dall’articolo 1 del Dl n. 201/2011 e applicabile secondo le modalità definite dal Dm 3 agosto 2017, è “volto al rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese attraverso una perequazione del trattamento tributario riservato alle imprese che si finanziano con capitale di rischio rispetto a quelle che ricorrono al capitale di debito”. Il beneficio consiste, per i soggetti Ires, in una deduzione dal reddito complessivo netto (già ridotto, quindi, delle perdite fiscali pregresse) dell’importo corrispondente al rendimento nozionale della variazione in aumento del capitale proprio.

L’Agenzia, dopo aver richiamato il contenuto dell’articolo 3, commi 2 e 3 del Dm 3 agosto 2017 e ricordato le regole di funzionamento dell’Ace per i soggetti stand alone, con particolare riguardo ai soggetti aderenti al regime di tassazione di gruppo ex artt. 117 e seguenti del Tuir, ha rammentato l’articolo 6, comma 1 del Dm 3 agosto 2017 secondo cui “l'importo corrispondente al rendimento nozionale determinato ai sensi dell'articolo 3 che supera il reddito complessivo netto dichiarato è ammesso in deduzione dal reddito complessivo globale netto di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso”; l'eventuale eccedenza che non dovesse trovare capienza a livello di fiscal unit viene “computata in aumento del rendimento nozionale dell'esercizio successivo da ciascuna società” ovvero, in alternativa, trasformata in credito d'imposta da fruire ai fini Irap. Nella Relazione illustrativa al Dm 3 agosto 2017 viene chiarito che “i singoli partecipanti al consolidato determinano la propria base Ace e la utilizzano per ridurre il proprio reddito” e, nel caso in cui si generi un'eccedenza Ace in capo agli stessi, questa vada “prioritariamente, e nei limiti del reddito del gruppo, attribuita alla fiscal unit” (cd. “obbligo di trasferimento delle eccedenze”).

L’Amministrazione Finanziaria, dopo aver richiamato il principio di diritto n. 7/2021, ha precisato che, tanto per i soggetti stand alone, quanto per quelli aderenti al regime di tassazione su base consolidata, “il meccanismo di funzionamento dell’agevolazione prevede che l’Ace (tanto con riferimento all’incremento di periodo, quanto all’eccedenza formatasi nel periodo di imposta precedente) riduce il reddito complessivo già decurtato delle perdite pregresse ex articolo 84 del Tuir e che tale ultima disposizione consente il prioritario utilizzo di eventuali crediti d’imposta rispetto alle perdite pregresse”, da cui consegue che “l'utilizzo dei crediti d'imposta deve considerarsi prioritario anche rispetto all'Ace”. Pertanto, a parere dell’Ufficio, nell’ambito del regime di tassazione di gruppo, “in presenza di crediti di imposta in scadenza, di perdite pregresse e di eccedenze Ace, deve ritenersi corretto utilizzare prioritariamente - secondo le disposizioni del citato articolo 84 - le perdite ed i suddetti crediti d’imposta rispetto all’Ace”, usufruendo della facoltà di riportare l’eccedenza eventualmente non trasferita (per incapienza) al gruppo, in capo alla consolidata nei periodi d’imposta successivi oppure trasformarla in credito d’imposta da utilizzare ai fini Irap.

In conclusione, ad avviso dell’Agenzia, il principio di diritto n. 7/2021 avrebbe esteso alle eccedenze Ace la stessa logica sottesa all’utilizzo “modulabile” delle perdite fiscali previsto dall’articolo 84 del Tuir e finalizzato ad evitare “che si determini un rapporto di credito del contribuente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria in presenza di eccedenze che l’ordinamento considera riportabili e/o rimborsabili in capo al contribuente che le ha maturate”; tale principio, però, non sarebbe estensibile “agli oneri detraibili, i quali operano sull’imposta lorda “fino alla concorrenza del suo ammontare” (cfr. articolo 11, comma 3, e articolo 78 del Tuir), con la conseguenza che, nelle ipotesi in cui l’ammontare delle detrazioni spettanti sia superiore all’imposta lorda, l’eccedenza non ha rilevanza e non può costituire una posta successivamente rimborsabile e/o recuperabile da parte del contribuente”.

Il caso potrebbe essere quello dei bonus edilizi fruiti direttamente, tramite appunto detrazioni in dichiarazione, dall’impresa committente degli interventi agevolati.


Questo articolo fa parte del Modulo24 Tuir del Gruppo 24 Ore.

Leggi gli altri articoli degli autori del Comitato scientifico e scopri i dettagli di Modulo24.