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Sostituzione dei condizionatori, la scelta del bonus fissa l’iter da seguire

Laddove uno stesso intervento può essere agevolato secondo discipline di favore differenti, spetta al contribuente scegliere quale utilizzare, rispettandone gli adempimenti e le regole

di Silvio Rivetti

La domanda

Sono proprietario di un appartamento in condominio con riscaldamento centralizzato e vorrei sostituire gli attuali condizionatori (di cui uno soltanto è già dotato di pompa di calore) con altri dotati di pompa di calore e inverter e le finestre, comprensive di infissi tapparelle e cassonetto con trasmittanza termica pari o inferiore a 1,3 U. Si tratta di interventi in edilizia libera per i quali non si fa ricorso alla cessione del credito o sconto in fattura. Tali interventi, pur comportando un risparmio energetico e richiedendo quindi la trasmissione all'Enea della comunicazione entro 90 giorni dalla fine dei lavori, rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b del Tuir (Dpr 917/1986), per cui non è richiesto il rispetto delle condizioni di cui al decreto Requisiti (Dm 6 agosto 2020) e al Dm costi massimi unitari (Dm 14 febbraio 2022)?
A. A. BO

Occorre preliminarmente inquadrare il quesito formulato alla luce della regola generale, per la quale, laddove uno stesso intervento possa essere agevolato secondo discipline di favore differenti, spetta al contribuente scegliere quale disciplina utilizzare, rispettandone, una volta effettuata tale scelta, gli adempimenti e le regole. Nel caso in esame, spetterà dunque al contribuente verificare, in concreto, se in capo agli interventi prospettati ricorrono le caratteristiche tecniche per l’agevolabilità mediante ecobonus; e, in caso di risposta affermativa, spetterà sempre al contribuente decidere se avvalersi di tale disciplina di favore, oppure della più generica agevolazione prevista dall’articolo 16-bis del Dpr 917/1986, Tuir. Ciò chiarito, qualora gli interventi in questione ricadano effettivamente nella cosiddetta «edilizia libera» - e laddove non s’intenda procedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura, bensì alla fruizione delle detrazioni direttamente in dichiarazione - non sarà necessario predisporre l’asseverazione della congruità delle spese, coerentemente a quanto specificato dall’articolo 121, comma 1-ter, lettera b del Dl 34/2020.

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