Sostituzione dei condizionatori, la scelta del bonus fissa l’iter da seguire
Laddove uno stesso intervento può essere agevolato secondo discipline di favore differenti, spetta al contribuente scegliere quale utilizzare, rispettandone gli adempimenti e le regole
Occorre preliminarmente inquadrare il quesito formulato alla luce della regola generale, per la quale, laddove uno stesso intervento possa essere agevolato secondo discipline di favore differenti, spetta al contribuente scegliere quale disciplina utilizzare, rispettandone, una volta effettuata tale scelta, gli adempimenti e le regole. Nel caso in esame, spetterà dunque al contribuente verificare, in concreto, se in capo agli interventi prospettati ricorrono le caratteristiche tecniche per l’agevolabilità mediante ecobonus; e, in caso di risposta affermativa, spetterà sempre al contribuente decidere se avvalersi di tale disciplina di favore, oppure della più generica agevolazione prevista dall’articolo 16-bis del Dpr 917/1986, Tuir. Ciò chiarito, qualora gli interventi in questione ricadano effettivamente nella cosiddetta «edilizia libera» - e laddove non s’intenda procedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura, bensì alla fruizione delle detrazioni direttamente in dichiarazione - non sarà necessario predisporre l’asseverazione della congruità delle spese, coerentemente a quanto specificato dall’articolo 121, comma 1-ter, lettera b del Dl 34/2020.
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