Imposte

Società semplici come holding, i vantaggi fiscali sono in bilico

Molti interpelli favorevoli ma pesano i pareri contrari e le ultime pronunce

di Andrea Vasapolli

La società semplice per molti decenni è stata utilizzata con funzione di mantenimento unitario e valorizzazione del patrimonio (società holding o “cassaforte di famiglia”) pressoché unicamente in Piemonte e in zone limitrofe. Le ragioni del suo utilizzo risiedevano in limitati costi di esistenza e in un contenuto, se non nullo, gravame fiscale in sede successoria grazie a soluzioni tecniche che nel tempo sono divenute non più applicabili per effetto dell’evoluzione normativa, sostituite tuttavia più di recente dall’esenzione prevista dall’articolo 3, comma 4-ter, del Tus, che interessa la totalità delle partecipazioni societarie.

Negli ultimi anni l’utilizzo della società semplice – quale holding o società con funzioni di veicolazione patrimoniale – si è diffuso a livello nazionale e ciò ha portato ad una maggiore attenzione, anche da parte delle Entrate, con riferimento alle modalità del suo utilizzo.

Le risposte delle Entrate

Nel 2021, in particolare, sono stati numerosi i pronunciamenti che hanno interessato le società semplici: alcuni di essi ne favoriscono l’uso; altri invece, qualora trovassero conferma, potrebbero portare alla fine dell’utilizzo di tale tipologia societaria, almeno se si pensa al suo impiego in sede di pianificazione patrimoniale e passaggio generazionale.

Tra i pronunciamenti favorevoli rammentiamo le risposte a interpello 689, 691 e 754 del 2021, che hanno chiarito il principio secondo il quale non è imponibile in capo ai soci, quando ad essi distribuito, l’utile realizzato da una società semplice in esenzione d’imposta, o soggetto a imposizione sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (si veda Il Sole 24 Ore di Lunedì 27 dicembre). Favorevole anche la risposta a interpello 5/2021, che ha riconosciuto che in sede di determinazione del valore del patrimonio netto di una società semplice ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, il valore degli immobili (diversi dai terreni edificabili) può essere determinato applicando il valore catastale degli stessi ex articolo 34, comma 5, del Tus.

Due pronunciamenti tuttavia, come detto, mettono una seria ipoteca sul fatto che le società semplici possano continuare a essere efficientemente utilizzate in sede di pianificazione patrimoniale.

Con la risposta a interpello 552 del 2021 l’agenzia delle Entrate ha affermato – con una interpretazione non condivisibile ma che non può essere ignorata – che per beneficiare del regime di esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni disposto dall’articolo 3, comma 4-ter, del Tus è necessario che la partecipazione caduta in successione consenta di esercitare, direttamente o indirettamente, il controllo su un’impresa. Tale interpretazione, qualora trovasse conferma, comporterebbe la non applicabilità del regime di esenzione in molteplici casi, quali ad esempio le società semplici immobiliari, quelle che svolgono funzioni di holding di minoranza, eccetera.

Il prelievo sui conferimenti

Con l’ordinanza 33312/2021, invece, la V sezione della Cassazione ha sottoposto all’esame delle Sezioni unite la questione interpretativa se gli atti delle società semplici siano soggetti all’imposta di registro in misura fissa – ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986 – oppure se a tali atti debba essere applicata l’imposizione proporzionale ai sensi dell’articolo 9 della medesima Tariffa. Anche tale dubbio interpretativo è da ritenersi infondato a parrere di chi scrive, ma è ora necessario che lo stesso sia risolto dalle Sezioni unite (si veda Il Sole 24 Ore del 1° dicembre).

Qualora dovesse essere accolta la non condivisibile tesi sostenuta dall’amministrazione finanziaria, secondo la quale i conferimenti in una società semplice devono essere tassati applicando l’imposta di registro in misura proporzionale, ciò renderebbe inefficiente, dal punto di vista fiscale, l’utilizzo delle società semplici in tutti i casi in cui per trasferire alla stessa il patrimonio sia necessario porre in essere un atto di conferimento.

L'interpretazione delle disposizioni fiscali applicabili a taluni cruciali momenti della vita delle società semplici è quindi in evoluzione e potrebbe anche portare ad esiti fortemente negativi, tali da fare terminare, sostanzialmente, un periodo lungo decenni in cui le società semplici sono state tra i più efficienti strumenti utilizzabili in sede di pianificazione patrimoniale. Di certo è sin d’ora necessario tenere conto di tali evoluzioni interpretative, se non altro per i rischi di accertamento che dalle stesse possono conseguire su operazioni nelle quali si intende utilizzare tale tipo di società.

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