I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 1° al 10 marzo

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 6 marzo 2023, n. 239

Somministrazione di energia termica: aliquota applicabile

Al fine di contenere l'incremento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas, l'articolo 2, comma 1, Dl 130/2021 ha stabilito che «le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali (...), contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021», sono soggette all'aliquota Iva pari al 5%. Tale misura agevolativa è stata prorogata nel tempo e il relativo ambito applicativo ha ottenuto numerosi chiarimenti di prassi (circolare 3 dicembre 2021, n. 17/E; circolare 16 giugno 2022, n. 20/E; risoluzione 6 settembre 2022, n. 47/E; risposta interpello 20 maggio 2022, n. 284). Successivamente, l'articolo 5, comma 2, Dl 115/2022 (Decreto Aiuti bis) ha previsto la predetta aliquota anche per le «somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del D.Lgs. n. 115/2008, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022». Il documento in esame analizza proprio l'ambito oggettivo di applicazione dell'aliquota Iva del 5%, prevista dall'articolo 5 citato, per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano tramite una rete di teleriscaldamento, nel periodo tra il 1° ottobre 2022 e il 31 dicembre 2022. In particolare, l'agenzia precisa che tale aliquota ridotta è applicabile all'energia termica fornita nell'ambito del contratto «servizio energia», a prescindere dal fatto che sia prodotta esclusivamente con gas metano ovvero in impianti policombustibili (ad esempio, rifiuti). In quest'ultimo caso, l'agevolazione si riferisce alla sola quota di energia derivante dalla combustione del gas metano. I consumi si possono stimare sulla base di dati storici, purché sia definita ex post la quota di gas effettivamente impiegata nel trimestre di riferimento. Il contratto «servizio energia», come disciplinato dal menzionato Dlgs 115/2008, è finalizzato a garantire un uso razionale ed efficiente dell'energia, e si struttura in due componenti economiche: una riguarda i servizi di conduzione e manutenzione e altre prestazioni tecniche, mentre l'altra riguarda la fornitura di energia termica. Nell'ambito di tale contratto è, quindi, il fornitore ad acquistare i combustibili al fine di impiegarli nella generazione di energia termica che viene erogata all'utenza finale. Per quanto riguarda l'erogazione di energia termica nell'ambito di contratti diversi dal contratto «servizio energia», viene esclusa la possibilità di fruire dell'aliquota Iva del 5%, considerando il tenore letterale dell'articolo 5, comma 2, Dl 115/2022, il quale, trattandosi di norma agevolativa, non è suscettibile di interpretazione estensiva. Si ricorda, però, che la legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022) ha previsto l'aliquota Iva del 5% anche per le forniture dei servizi di teleriscaldamento del primo trimestre del 2023 (Provvedimento agenzia delle Entrate 15 febbraio 2023).

Irpef/Cinque per mille

Comunicato agenzia delle Entrate 8 marzo 2023, n. 9

5 per mille dell'Irpef 2022: al via l'iscrizione dei beneficiari

Le Onlus e le associazioni sportive dilettantistiche possono presentare domanda per accedere al riparto del 5 per mille dell'Irpef 2022 fino all'11 aprile 2023 (cadendo, il giorno 10, previsto dal Dpcm 23 luglio 2020, in giorno festivo). La riforma dell'istituto del 5 per mille è stata operata dal Dlgs 111/2017 (attuta con il Dpcm citato), a seguito della nuova disciplina degli Enti del Terzo Settore (Dlgs 117/2017). In linea generale, beneficiari sono gli Enti del Terzo Settore iscritti nel RUNTS, gli enti senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e sanitaria e dell'università, gli enti che gestiscono le attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente, le associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Coni. Le disposizioni relative al sostegno degli Enti del Terzo Settore si applicano a decorrere dal 2022, ossia dall'anno successivo a quello di operatività del RUNTS (registro diventato operativo il 23 novembre 2021, ai sensi del Dm 26 ottobre 2021, n. 561). Gli Enti del Terzo Settore, per l'accreditamento al 5 per mille, devono rivolgersi al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per il tramite dell'Ufficio del RUNTS. La disciplina transitoria per le Onlus (articolo 9, comma 2, Dl 228/2021) è slittata di un anno (articolo 9, comma 4, Dl 198/2022): per le Onlus iscritte al 22 novembre 2021 alla relativa Anagrafe tenuta dall'agenzia delle Entrate, la disposizione, che riconosce quali beneficiari del 5 per mille gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, ha effetto a decorrere dal terzo anno successivo a quello di operatività del Registro, vale a dire a decorrere dal 2024. Viene anche annunciato che è on line, sul sito dell'agenzia delle Entrate, l'elenco permanente delle Onlus accreditate al 5 per mille per il 2023, formato dalle organizzazioni già inserite nell'elenco permanente del 2022 e da quelle regolarmente iscritte nell'anno 2022 in presenza dei requisiti previsti dalla norma, aggiornato in considerazione delle verifiche effettuate e delle revoche dell'iscrizione trasmesse dalle stesse Onlus. Gli elenchi permanenti degli Enti del Terzo Settore, della ricerca scientifica e dell'università, della ricerca sanitaria e delle associazioni sportive dilettantistiche, sono pubblicati, come prevede l'articolo 8, Dpcm 23 luglio 2020, sul sito web di ciascuna Amministrazione competente (ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ministero dell'Università e della Ricerca, ministero della Salute e Comitato olimpico nazionale italiano). La finestra temporale sopra indicata (dall'8 marzo all'11 aprile 2023) è aperta per le nuove iscrizioni di Onlus e associazioni sportive dilettantistiche.

Accise/Aliquote

Circolare agenzia delle Dogane e dei Monopoli 7 marzo 2023, n. 8/D

Prodotti alcolici e birra: nuove aliquote

La legge 14/2023 ha inserito l'articolo 15-bis (rubricato «Disposizioni in materia di accisa sulla birra») nel Dl 198/2022 (Decreto Milleproroghe), al fine di riordinare il trattamento fiscale applicabile nel settore delle accise di cui al Dlgs 504/1995 (TUA). Limitatamente all'anno 2022, la legge 234/2021 aveva introdotto modifiche ai regimi impositivi della birra: a) incrementando il beneficio per i birrifici con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri; b) introducendo specifiche riduzioni di accisa per i birrifici ricompresi nell'articolo 35, comma 3-quater, del TUA, ossia quelli con produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri; c) riducendo l'aliquota normale di accisa sulla birra. Terminato il periodo transitorio, dal 1° gennaio 2023 sono tornate ad essere applicate le aliquote di accisa fissate in precedenza (circolare agenzia delle Dogane e dei Monopoli 10 gennaio 2023, n. 1/D). L'articolo 15-bis citato, entrato in vigore in data 28 febbraio 2023 (a seguito dell'articolo 1, comma 10, legge 14/2023, di conversione del Decreto Milleproroghe), ha previsto interventi analoghi a quelli del 2022 ma valevoli per l'intero anno 2023; quindi con efficacia retroattiva a decorrere dal 1° gennaio 2023. Pertanto, oltre a stabilire i criteri per l'applicazione delle aliquote ridotte di accisa, con la circolare in esame viene prevista la modalità per ottenere il rimborso della maggiore imposta nel frattempo corrisposta. In particolare: a) sono state confermate le aliquote ridotte di accisa sulla birra; b) è stato rideterminato per l'anno 2023 l'importo dell'aliquota normale di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al Dlgs 504/1995 che, con efficacia dal 1° gennaio 2023, viene diminuita da euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato ad euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato. In pratica, l'esercente avente titolo presenta l'istanza per il rimborso della complessiva maggiore accisa pagata all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente sull'impianto di immissione in consumo della birra entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ossia entro il 29 maggio 2023.

Redditi di impresa/Sopravvenienze

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 6 marzo 2023, n. 240

Sopravvenienze attive: tassabili solo se riguardano oneri dedotti

L'articolo 88, comma 1 del Tuir qualifica come sopravvenienze attive imponibili «i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi». Pertanto, ai fini fiscali, la sopravvenienza attiva discende da un fatto sopravvenuto, che abbia una stretta relazione con un componente economico (o con una passività patrimoniale), che abbia concorso (in negativo) alla formazione del reddito di impresa in un periodo d'imposta precedente l'insorgere della sopravvenienza stessa. Già la risposta interpello 71/2019 aveva ritenuto che non costituisce sopravvenienza attiva tassabile (ai fini fiscali) quanto contabilmente emerso in seguito alla cancellazione di debiti iscritti in bilancio, a seguito del disconoscimento ai fini fiscali (e, quindi, della tassazione) di costi (afferenti a fatture per operazioni inesistenti e accertamenti di commissioni) in precedenza imputati a Conto economico e fiscalmente dedotti. In altre parole, la sopravvenienza attiva è tassabile se riferita a costi precedentemente dedotti. Di converso, non costituisce sopravvenienza attiva tassabile l'insussistenza di una passività derivante da componenti che non hanno concorso a formare il reddito imponibile, come chiarito anche in altri documenti di prassi (risoluzione 813/1979 e circolare 73/1994) in riferimento ai rimborsi di imposte.

Regime forfetario/Violazioni

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 8 marzo 2023, n. 245

Fatture senza Iva e ritenute d'acconto in assenza dei requisiti per il regime di favore

Un soggetto (professionista) emette fatture senza applicazione dell'Iva e senza evidenza della ritenuta d'acconto, dichiarando di essere in regime forfetario (di cui all'articolo 1, commi 54 e seguenti, legge 190/2014). Il professionista, successivamente accortosi di non avere i requisiti per rientrare in detto regime agevolato, corregge le fatture con apposite variazioni in aumento e in diminuzione (risposte interpello 499/2019 e 500/2019). In caso di errata applicazione del regime forfetario, la responsabilità per le violazioni relative alle ritenute d'acconto non operate e non versate, o versate tardivamente, è imputabile al professionista sostituito che ha reso la dichiarazione di esclusione da ritenuta (articolo 1, comma 67, legge 190/2014). Ciò a condizione che il sostituto d'imposta sia in grado di dimostrare che, osservando la normale diligenza, non era nelle condizioni di poter verificare i presupposti per l'applicazione del regime agevolato. Infatti, secondo l'agenzia, nei confronti del sostituto d'imposta, si rende applicabile l'articolo 6, Dlgs 472/1997, secondo cui «Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da colpa». Al riguardo è stato precisato che, se è stata osservata la normale diligenza nella ricostruzione della realtà, l'errore in cui è incorso il trasgressore esclude la responsabilità (circolare ministero delle Finanze 180/1998).

Agevolazioni/Tasso di attualizzazione e rivalutazione

Dm Imprese e Made in Italy 1° marzo 2023, GU 6 marzo 2023, n. 55

Agevolazioni alle imprese: aggiornato il tasso di attualizzazione e rivalutazione

Il Decreto concerne la variazione del tasso di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese: a partire dal 1° marzo 2023 – in conformità alla Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (GUUE 19 gennaio 2008, n. 14) – il tasso da applicare è pari al 4,06%. L'aggiornamento del tasso viene effettuato su base annua e comunque ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15% dal tasso valido in quel momento.

Agevolazioni/Aiuti di Stato

Comunicato della Commissione europea 3 marzo 2023

Aiuti di Stato illegali ad enti non commerciali: recupero dell'Ici non versata

Viene data notizia dell'ordine impartito all'Italia di recuperare gli aiuti di Stato illegali concessi ad alcuni enti non commerciali sotto forma di esenzione dall'Ici, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera i), Dlgs 504/1992 (si tratta della norma disciplinante l'Ici, nella versione in vigore fino al 2012, ai sensi della quale era riconosciuta l'esenzione anche agli enti non commerciali che esercitavano attività economiche). La decisione consegue alla sentenza della Corte di Giustizia Ue 6 novembre 2018, in cause C-622/16 P e C-624/16 P, che ha parzialmente annullato la precedente decisione della Commissione europea 19 dicembre 2012, n. 2013/284/Ue e le sentenze del Tribunale Ue 15 settembre 2016, nn. T-220/13 e T-219/13, laddove queste ultime avevano sancito l'impossibilità di recuperare detti aiuti illegali, poiché le banche dati fiscali e catastali non consentivano di individuarne i beneficiari. A fronte di tale sentenza, la Commissione ha modificato la propria decisione ed ordinato all'Italia di recuperare gli aiuti illegali, concessi sotto forma di esenzione dall'Ici, riconoscendo per le Autorità italiane la possibilità di individuarne i beneficiari (utilizzando, ad esempio, le dichiarazioni presentate ai fini Imu, nonché eventuali autodichiarazioni).

Agevolazioni/Imposta sostitutiva

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 8 marzo 2023, n. 246

Pensionati trasferiti in Italia: alla rendita vitalizia non si applica l'imposta sostitutiva

Circa l'applicazione del regime di imposizione sostitutiva delle persone fisiche, titolari di pensione estera (di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a) del Tuir), che trasferiscono la residenza in Italia, disciplinato dall'articolo 24-ter del Tuir, viene precisato che la rendita vitalizia derivante da polizza assicurativa non ha natura previdenziale, per cui non consente l'accesso al regime agevolativo. La norma contenuta nell'articolo 24-ter, in sintesi, prevede un regime agevolativo a favore delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che traslocano in uno dei centri abitati italiani scarsamente abitati, secondo le finalità della disposizione. Il caso esaminato riguarda una rendita vitalizia erogata da un ente privato tedesco in base alla sottoscrizione di una polizza di assicurazione sulla vita avente finalità di copertura del rischio di invalidità permanente. L'agenzia evidenzia come la sottoscrizione della polizza sia di natura volontaria e l'erogazione delle prestazioni a favore della persona non richieda il raggiungimento di alcun requisito anagrafico-pensionistico. Come detto, secondo l'Amministrazione finanziaria la polizza non presenta natura previdenziale, volta a garantire all'iscritto una pensione integrativa nella forma di rendita o di capitale e, pertanto, la relativa rendita non è riconducibile nell'ambito dei redditi di cui all'articolo 49 citato. Ne consegue che non può trovare applicazione il regime di cui all'articolo 24-ter del Tuir.

Immobili/Bonus edilizi

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 marzo 2023, n. 238

Sconto in fattura per bonus edilizi: non evidenziato in tutti i documenti in acconto, ma sanatoria nel documento a saldo

Nel caso di lavori agevolabili addebitati con più documenti di spesa distinti: 1) non è possibile che in una fattura venga applicato uno sconto sul corrispettivo, ai sensi dell'articolo 121, Dl 34/2020, oltre la misura massima, facendo la media con lo sconto non applicato in altra fattura. Già con la nota 18 della circolare agenzia delle Entrate 27 maggio 2022, n. 19/E è stato evidenziato che «con riferimento alla modalità di esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura, si ricorda che lo sconto dev'essere applicato in relazione a ciascuna fattura (anche in caso di sconto parziale) e la restante parte non coperta da sconto dev'essere pagata […]. Ad esempio, nel caso di opzione per lo sconto in fattura a fronte di spese per interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 16-bis del TUIR, per i quali spetta una detrazione del 50 per cento, qualora i lavori agevolabili siano fatturati con due documenti di spesa distinti, è necessario – per fruire dell'agevolazione – applicare lo sconto (nella misura massima del 50 per cento) su ognuno dei predetti documenti e pagare […] le restanti parti». In altre parole, va esclusa la possibilità che, nel caso di lavori agevolabili addebitati con più documenti di spesa distinti, in una fattura venga applicato uno sconto oltre la misura massima, perché «si fa media» con lo sconto non applicato in altra fattura; 2) tuttavia è possibile optare per lo sconto con riguardo a tutta la spesa sostenuta seppur lo sconto sia stato evidenziato soltanto nella fattura a saldo del corrispettivo (in questo caso può essere utile integrare con un documento extracontabile la fattura di acconto emessa senza l'indicazione dello sconto). In tal caso devono ricorrere i presupposti per poter beneficiare della detrazione e deve poter essere dimostrato che l'opzione per lo sconto in fattura è stata concordata contrattualmente, che il contratto disciplina le modalità di fatturazione delle somme corrisposte e che gli importi corrisposti sono tra loro riconciliabili attraverso l'esame congiunto dell'accordo, delle fatture e dei bonifici parlanti. Alla luce dei nuovi chiarimenti, a fronte di un lavoro di 10.000 euro che consente di godere della detrazione del 50%, credito ceduto al fornitore con lo sconto in fattura, se la fattura di acconto (poniamo pari al 30% del corrispettivo pattuito) non evidenzia lo sconto ed è stata pagata interamente dal committente, la fattura di saldo (7.000 euro) può ben evidenziare lo sconto pattuito (5.000 euro) e prevedere il pagamento del solo residuo di 2.000 euro. Al fine di sanare l'errore commesso nella fattura di acconto (mancata indicazione dello sconto in fattura), l'agenzia ammette che la fattura di saldo evidenzi l'ammontare complessivo del corrispettivo dovuto su cui calcolare lo sconto spettante nonché l'importo già corrisposto a pagamento della fattura di acconto. È, inoltre, necessario poter dimostrare che: a) l'opzione per lo sconto in fattura è stata concordata contrattualmente; b) il contratto disciplina le modalità di fatturazione delle somme corrisposte; c) gli importi corrisposti sono tra loro riconciliabili attraverso l'esame congiunto dell'accordo, delle fatture e dei bonifici parlanti. Infine, per provare l'indisponibilità della detrazione «in capo al committente (perché già ceduta sotto forma di sconto) può, altresì, tornare utile l'integrazione, con un documento extracontabile, della fattura emessa a titolo di acconto con il richiamo allo sconto concesso rispetto al complesso dei lavori realizzati».

Locazione/Indice Istat

Comunicato Istat, GU 3 marzo 2023, n. 53

Indice dei prezzi al consumo di gennaio 2023

È stato pubblicato il comunicato Istat che riporta gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di gennaio 2023, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81, legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), e dell'articolo 54, legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice (118,3 su base 100 del 2015) segna una variazione percentuale rispetto: 1) al mese precedente dello 0,1%; 2) allo stesso mese dell'anno precedente del 9,8%; 3) allo stesso mese di due anni precedenti del 15,0%.

Tregua fiscale/Enti locali

Circolare Dipartimento delle Finanze 6 marzo 2023, n. 1/DF

Sanatorie applicabili dai Comuni: entro il 31 marzo le delibere di adesione

Entro il 31 marzo 2023 i Comuni hanno la facoltà di recepire, con propria delibera, alcune (o tutte) le sanatorie previste dalla legge di Bilancio 2023 (comma 221-bis dell'articolo 1, legge 197/2022, aggiunto dalla legge 14/2023, di conversione del Decreto Milleproroghe). La possibilità è ammessa anche per tutte le ipotesi di definizione agevolata delle rate omesse di precedenti istituti deflattivi (accertamento con adesione, acquiescenza), pure rivenienti da fattispecie non necessariamente giudiziarie, ancorché la norma faccia riferimento alle «controversie tributarie». La circolare in esame ritiene che il richiamo alle controversie debba intendersi in senso atecnico e che, quindi, la delibera comunale possa senz'altro recepire l'intero impianto della definizione regolata nella legge di Bilancio 2023. Oltre alla definizione delle liti pendenti, già consentita dal comma 205 del medesimo articolo 1, legge 197/2022, le Amministrazioni locali possono introdurre anche la conciliazione agevolata delle controversie e la rinuncia ai ricorsi per Cassazione (istituti alternativi alla definizione delle liti pendenti). Le delibere comunali in materia di stralcio dei mini ruoli e di sanatorie fiscali, in deroga alle regole ordinarie, acquistano efficacia con la mera pubblicazione sul sito Internet del Comune, e non con la pubblicazione sul sito delle Finanze, cui le delibere vanno inviate per puri fini statistici.

Accertamento delle imposte/Compliance

Provvedimento agenzia delle Entrate 6 marzo 2023

Adempimento spontaneo: fatture e corrispettivi trasmessi tardivamente

In attuazione dell'articolo 1, commi 634-636, legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono state dettate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative alle fatture elettroniche emesse oltre i termini. I contribuenti potranno essere raggiunti da lettere di comunicazione al fine di promuovere l'adempimento spontaneo – mediante l'istituto del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997) – nei confronti dei soggetti titolari di partita Iva per i quali emergono tardività nella trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri telematici. Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis, Dpr 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis, Dpr 26 ottobre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale. Si precisa che, qualora il contribuente decida di correggere il proprio comportamento entro il 31 marzo 2023, potrà avvalersi anche delle disposizioni previste dall'articolo 1, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) per regolarizzare le violazioni formali (commi da 166 a 173) e le violazioni sostanziali (commi da 174 a 178).

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 6 marzo 2023, n. 14/E

Revoca del regime dei neo domiciliati: codice tributo per l'utilizzo dell'imposta sostitutiva versata

L'articolo 24-bis del Tuir disciplina il regime opzionale d'imposta sostitutiva dell'Irpef sui redditi prodotti all'estero, per le persone fisiche in possesso dei requisiti previsti, che trasferiscono la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del Tuir. Per il versamento dell'imposta sostitutiva, va utilizzato il modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo «NRPP» (risoluzione 44/E/2018). Con il Provvedimento agenzia delle Entrate 8 marzo 2017 sono state definite le modalità applicative per l'esercizio e la revoca dell'opzione. La circolare 23 maggio 2017, n. 17/E ha chiarito (paragrafo 6.1) che «La revoca potrà essere esercitata anche se il contribuente abbia già versato l'imposta sostitutiva relativa al medesimo periodo d'imposta. In tale ipotesi, l'imposta già versata ma non dovuta potrà essere utilizzata in compensazione o richiesta a rimborso». A tal fine è stato istituito il codice tributo «NRRE» per l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, dell'imposta già versata in caso di revoca dell'opzione.

Dogane/Sanzioni

Avviso agenzia delle Dogane e dei Monopoli 3 marzo 2023

Crisi Russia-Ucraina: chiarimenti sul decimo pacchetto di sanzioni

L'agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce chiarimenti relativi al Regolamento Ue 25 febbraio 2023, n. 2023/427, che prevede le misure del decimo pacchetto di sanzioni – in vigore dal 26 febbraio 2023 – a causa del conflitto tra Russia e Ucraina. In particolare, vengono indicati ulteriori merci che subiscono la stretta nei rapporti commerciali (divieto di esportazione) con la Russia e la Bielorussia. Le misure integrano ulteriormente l'elenco delle merci unionali di cui agli allegati al Regolamento Ue 2014/833, la cui esportazione è vietata verso Russia e Bielorussia. I divieti nuovi riguardano, soprattutto, le cessioni di beni suscettibili di utilizzo sia a fini civili che militari («dual use» e «quasi dual use») nonché quelli utilizzati nel settore dell'energia e dei trasporti o in grado di contribuire alla capacità industriale ed allo sforzo bellico russo: ad esempio, macchinari per la lavorazione dei metalli, impianti industriali (esclusi quelli per la produzione di prodotti alimentari e bevande, farmaci, medicinali e dispositivi medici), camion pesanti e relativi pezzi di ricambio, semirimorchi, veicoli speciali, pompe, binocoli, radar, bussole, forniture di parti utilizzate nel settore automotive e componenti adoperati nell'industria aeronautica, come pure beni da costruzione (come ponti, strutture per edifici a torre, carrelli elevatori, gru, ecc.). Sono stati ulteriormente ampliati anche gli elenchi relativi ai prodotti tipici dell'export russo e bielorusso la cui importazione è vietata in Unione europea: si tratta, ad esempio, di carbonio, bitume, asfalto, gomma sintetica e nerofumo. Per il carbonio e la gomma sintetica, tuttavia, il Regolamento Ue ha introdotto deroghe al divieto di importazione fino al 30 giugno 2024, nell'ambito di determinati contingenti quantitativi. Contemporaneamente, viene tutelato il legittimo affidamento delle imprese che hanno già concluso contratti di scambio aventi ad oggetto le stesse merci. Infatti, nel Regolamento Ue è stabilita la possibilità di derogare ai divieti per i contratti precedenti all'istituzione delle sanzioni. Tra le deroghe si segnala, in particolare, la modifica dell'articolo 3-duodecies, paragrafo 1(2) del Regolamento Ue 833/2014, concernente l'esportazione di componenti siderurgiche in presenza di apposita autorizzazione ovvero le stesse forniture destinate all'industria aeronautica, esclusi i casi in cui si ritenga che esse siano destinate ad un uso militare. A tale scopo, il Regolamento prevede termini di esecuzione diversificati, entro i quali dovranno essere perfezionati i contratti e, dunque, le operazioni doganali per determinate categorie di merci importate o esportate. In taluni casi il 27 marzo o il 27 maggio, in altri casi il 31 dicembre 2023. Il decimo pacchetto, infine, inserisce nel Regolamento Ue 833/2014 l'articolo 12-sexies, il quale stabilisce che le Autorità doganali, a determinate condizioni, possano svincolare le merci che si trovano fisicamente in Ue ma sono state bloccate, proprio in applicazione del Regolamento, purché siano state presentate sotto vigilanza doganale. Anche in questo caso, le merci devono essere state introdotte nel territorio Ue prima del 26 febbraio 2023. Le Autorità doganali, tuttavia, non sono tenute ad applicare le suddette deroghe se hanno fondati motivi per sospettare un'elusione delle sanzioni. In tal caso possono non autorizzare la riesportazione delle merci verso la Russia.

Fiscalità internazionale/Operazioni straordinarie

Dlgs 2 marzo 2023, n. 19, GU 7 marzo 2023, n. 56

Trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere: recepimento della Direttiva Ue

Il Decreto recepisce quanto previsto con la Direttiva Ue 27 novembre 2019, n. 2019/2121 in tema di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni) transfrontaliere. Le disposizioni operano relativamente alle operazioni transfrontaliere: a) riguardanti una o più società di capitali italiane e una o più società di capitali di altro Stato membro che hanno la sede sociale o l'amministrazione centrale o il centro di attività principale stabilito nel territorio dell'Unione europea; b) riguardanti società diverse dalle società di capitali o società di capitali che non hanno nel territorio dell'Unione europea la sede sociale né l'amministrazione centrale né il centro di attività principale, se l'applicazione della disciplina di recepimento delle Direttive Ue 2017/1132 e 2019/2121 a tali operazioni è parimenti prevista dalla legge applicabile a ciascuna delle società di altro Stato membro partecipanti o risultanti dall'operazione; c) che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) e b) e alle operazioni internazionali, nel rispetto dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218; d) riguardanti operazioni transfrontaliere a cui partecipano, o da cui risultano, enti non societari, in quanto compatibili, nel rispetto dell'articolo 25, comma 3, legge 218/1995. Tra le novità contenute nel DLgs 19/2023 si ricordano:

1) le disposizioni che comportano modifiche e integrazioni al Codice civile concernenti la disciplina del trasferimento della sede sociale all'estero e l'introduzione della nuova fattispecie di scissione mediante scorporo. Si specifica che le società intenzionate a trasferire la propria sede all'estero dovranno trasformarsi in enti soggetti alla legge dello Stato estero di destinazione prescelto, adottando una delle tipologie sociali ivi previsti (articolo 6 e seguenti, Dlgs 19/2023). Per scissione mediante scorporo s'intende l'operazione con la quale una società assegna una parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione attribuendo le relative partecipazioni non già ai suoi soci, bensì a se stessa, proseguendo la sua attività. Ciò costituisce un'alternativa, rispetto al conferimento, per le società che vogliano trasferire attività e passività ad altre società (articolo 51, comma 3, lettera a), Dlgs 19/2023), a condizione che queste ultime siano di nuova costituzione. La scissione mediante scorporo non è consentita laddove le società beneficiarie siano soggetti preesistenti;

2) si attribuisce ai soci della società italiana in trasformazione, che non abbiano concorso all'approvazione del progetto di trasformazione, il diritto di recesso, da esercitare nei termini e con le modalità specificamente previsti.

Le novità entrano in vigore il 3 luglio 2023 e si applicano alle operazioni transfrontaliere e internazionali nelle quali nessuna delle società partecipanti, alla medesima data, abbia pubblicato il progetto.