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Iva, l’ago della bilancia è la natura commerciale

Imposta dovuta per le prestazioni nell’ambito di rapporto corrispettivo a meno che non siano presenti precisi requisiti soggettivi e oggettivi

di Gabriele Sepio

Enti di formazione alla prova del nuovo Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Si tratta di circa 8mila realtà presenti in tutta Italia e che nella prospettiva dell’accesso al Registro dovranno fare i conti con il proprio modello organizzativo e la tipologia di entrate. Un settore, quello della formazione, che si contraddistingue per la presenza di realtà eterogenee. Accanto a quelle che svolgono attività prevalentemente in convenzione con la Pubblica amministrazione, rivolgendo solo in parte i propri servizi nei confronti di soggetti privati, si inquadrano, infatti, anche enti con una veste tipicamente imprenditoriale con attività di formazione svolta in maniera prevalente verso il mercato.
È proprio in questo contesto che risulta indispensabile cercare di trovare una corretta collocazione nel mondo del Terzo settore.
Un primo aspetto da considerare riguarda le attività che tali enti potranno svolgere accedendo al Runts. La Riforma riconosce un ruolo rilevante a tale settore individuando tra le attività di interesse generale quella dell’educazione, istruzione e formazione professionale (articolo 5 Dlgs 117/2017 lettere d, g). Un secondo profilo, invece, riguarda il trattamento fiscale delle predette attività in considerazione degli scenari aperti dalla Riforma, con particolare attenzione all’impatto ai fini Iva. Sul punto è bene evidenziare che ad oggi per le attività svolte in convenzione i contributi pubblici sono da considerarsi fuori campo Iva se erogati nell’ambito di una sovvenzione (articolo 12 legge 241/90), mentre rilevanti ai fini Iva le prestazioni se erogate a fronte di un rapporto a prestazioni corrispettive (Circolare 20/E del 2015). Attività, queste ultime, che attualmente possono beneficiare dell’ipotesi di esenzione prevista dall’articolo 10 numero 20 del Dpr 633/1972 in presenza di due requisiti: 1) il primo di carattere soggettivo, in forza del quale le prestazioni devono essere rese da istituti, scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni, o altri soggetti (tra cui attualmente vengono ricomprese le Onlus).
2) secondo, invece, di tipo oggettivo per cui i corrispettivi riguardano prestazioni legate all’attività educativa dell’infanzia/della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa quella di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale.
Non rientrando, quindi, in tale contesto le prestazioni aventi ad oggetto una finalità di tipo ricreativo. Ma quale sarà, dunque, lo scenario che si apre con la Riforma del Terzo settore? Accanto alle questioni evidenziate dagli stessi enti di formazione (vedi altro articolo in pagina), dovrà considerarsi il fatto che le attuali ipotesi soggettive di esenzione Iva (ad oggi riferite alle Onlus) saranno applicabili, oltre a coloro che operano in regime di convenzione, ai soli enti del Terzo settore (Ets) non commerciali. Diventerà, quindi, di fondamentale importanza in alcuni casi l’inquadramento dell’ente come fiscalmente commerciale o meno, attraverso il duplice test dell’articolo 79 Dlgs 117/2017 (Cts). Tale aspetto inciderà anche sulla sezione del Runts in cui l’ente potrebbe avere convenienza ad iscriversi.
La sezione residuale «altri enti del terzo settore» potrebbe essere più appropriata, ad esempio, per un ente di formazione che risulti non commerciale. Mentre per tutte le realtà più strutturate che presentino entrate commerciali rilevanti la scelta potrà ricadere sull’impresa sociale. In quest’ultimo caso, ai fini dell’esenzione Iva di cui all’articolo 10, si renderà necessario il riconoscimento pubblico, non potendo tali enti beneficiare delle ulteriori ipotesi previste dalla norma.
Troveranno, quindi, applicazione i chiarimenti forniti dalla prassi (Circolare 22/2008) secondo cui possono essere riconducibili nell’ambito applicativo del beneficio dell’esenzione dall’Iva le prestazioni educative, didattiche e formative approvate e finanziate da enti pubblici. In tale contesto, infatti, il finanziamento del progetto da parte dell’ente pubblico costituisce un’ipotesi di riconoscimento per atto concludente della specifica attività didattica e formativa posta in essere.